Il decreto e il parere di Mase e Arera
Divieto di cumulo tra la remunerazione del mercato della capacità e gli incentivi del Gse, in particolare quelli dei Contratti per differenza. È quanto prevede un decreto ministeriale del Mase secondo cui, più precisamente, “Con riferimento agli incentivi e ai servizi erogati” dal Gse gli incentivi “non sono cumulabili con la remunerazione del mercato della capacità, la rinuncia agli stessi è relativa a tutta la durata del periodo di consegna oggetto delle procedure concorsuali. La rinuncia determina la sospensione dell’erogazione degli incentivi ovvero del servizio da parte del Gse, con riferimento alle somme dovute dal Gse a favore del beneficiario, senza diritto di recupero da parte del beneficiario stesso. Durante il periodo di sospensione, resta fermo l’obbligo del beneficiario degli incentivi, nel caso di meccanismi incentivanti nella forma di contratti per differenza a due vie, di restituzione, per ciascun periodo rilevante, delle eventuali somme dovute al Gse in esecuzione di quanto previsto dalla convenzione tra il Gse e il beneficiario medesimo”. Le modifiche “si applicano alle procedure concorsuali riguardanti gli anni di consegna 2025, 2026, 2027 e 2028”.
Sul punto è intervenuto anche il parere di Arera, positivo, ma con alcuni aggiustamenti: la modifica all’articolo 5 “può essere opportuna, con la progressiva diffusione dei meccanismi incentivanti nella forma di contratti per differenza a due vie, al fine di evitare comportamenti opportunistici funzionali a ottenere la sospensione dei meccanismi incentivanti (tramite l’accesso al mercato della capacità) per gli anni in cui in l’esecuzione di quanto previsto dalle convenzioni tra lo stesso GSE e i beneficiari dei medesimi meccanismi comporterebbe l’erogazione netta di somme al GSE, soprattutto nel caso in cui sia particolarmente limitato l’orizzonte di pianificazione del contratto di approvvigionamento di capacità”. Mentre sulla previsione dell’articolo 2, comma 3, dello schema di decreto di cui alla lettera 27 giugno 2024, secondo cui, in relazione alla procedura concorsuale riguardante l’anno di consegna 2025, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto oggetto del presente parere, Terna deve consentire agli operatori la modifica degli impegni eventualmente assunti, interviene sul processo che è stato avviato con la pubblicazione della data della prossima asta e che condurrà allo svolgimento della stessa” è “dunque necessario che sia assicurato che il processo per l’eventuale modifica degli impegni da parte degli operatori avvenga con modalità e secondo tempistiche che, tenendo conto dell’effettiva data di entrata in vigore del decreto, assicurino uno svolgimento ordinato della procedura concorsuale e delle attività che la precedono”.