Advertisement Skip to content
Efficienza

Case green, tutte le modifiche approvate dalla Commissione ITRE

La direttiva sulle performance energetiche degli edifici passerà ora in sessione plenaria al Parlamento europeo e, successivamente, potranno iniziare i negoziati con il Consiglio europeo per arrivare all’approvazione finale

Degli obiettivi di efficienza più alti, in cambio di una maggiore flessibilità per gli Stati dell’Unione europea. È questo l’accordo raggiunto tra i relatori in commissione Industria ed Energia (ITRE) del Parlamento, che ieri ha votato sulla revisione della direttiva sulle performance energetiche degli edifici, detta anche EPBD sulle case green.

Il testo ora passerà alla sessione plenaria del Parlamento europeo e, successivamente, potranno iniziare i negoziati con il Consiglio europeo per arrivare all’approvazione finale.

Per quanto concerne gli edifici residenziali già esistenti, è stato stabilito di portare i target alla classe E entro il 2030 e alla classe D entro il 2033. Un’importante novità rispetto alla proposta iniziale della Commissione è poi l’eliminazione delle sanzioni, con ogni Paese membro che avrà la facoltà di decidere se adottarle o meno. Inoltre, gli Stati Ue potranno decidere di applicare dei target ad hoc sul 15% del parco immobiliare, prevedendo delle clausole speciali per gli edifici storici o di pregio.

Qui di seguito riportiamo tutte le modifiche che sono state approvate.

TARGET PIÙ ALTI, ZERO SANZIONI

Arrivano dei target di efficienza energetica più alti per gli edifici residenziali esistenti, ovvero la classe E entro il 2030 e la classe D entro il 2033. La proposta della Commissione europea prevedeva una classe F entro il 2030 e una classe E entro il 2033.

La modifica offre maggiore flessibilità agli Stati membri, inclusa l’eliminazione della disposizione sulle sanzioni, che ogni Paese sarà libero di adottare a sua piacimento.

La Commissione europea, su richiesta motivata di uno Stato membro, potrà concedere di applicare un metodo alternativo per adempiere all’obbligo di raggiungere i livelli di prestazione energetica minima. I Paesi membri potranno adeguare i target di efficienza a parti specifiche o particolari sotto-segmenti del parco immobiliare, per ragioni come la fattibilità economica e tecnica e la disponibilità di manodopera qualificata. Questo metodo alternativo potrà essere applicato ad un massimo del 15% degli edifici residenziali e non si applicherà dopo il 31 dicembre 2034. “I condomini, nei quali sono tipicamente locate oltre il 50% delle abitazioni, non possono beneficiare dell’adeguamento”, si legge nel testo della direttiva.

Si prevede anche una salvaguardia per gli affittuari, per stabilire che nessun lavoro di ristrutturazione potrà iniziare fino al termine dei contratti, ed una maggiore flessibilità per quanto riguarda gli edifici storici o con meriti architettonici, ma non ufficialmente protetti: gli Stati membri potranno decidere la classe energetica tecnicamente migliore ed economicamente più raggiungibile.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CASE POPOLARI

Gli edifici della pubblica amministrazione dovranno raggiungere la classe energetica E entro il 2027, anziché la F, ed entro il 2030 la classe energetica D anziché la E. I Paesi membri potranno esentare le case popolari dall’obbligo di ristrutturazione, se i lavori “non sarebbero neutri in termini di costi o comporterebbero degli aumenti dell’affitto per le persone che vivono negli alloggi popolari”.

TARGET NET ZERO DAL 2027 AL 2026

La nuova direttiva vuole poi anticipare, dal 2027 al 2026,, l’obiettivo delle zero emissioni per gli edifici di nuova costruzione della pubblica amministrazione. Per tutti gli altri edifici di nuova costruzione, anche quelli residenziali, si passa dal 2030 al 2028.

Un atto delegato della Commissione Ue – che dovrà essere adottato entro il 2025 – dovrà indicare i requisiti di consumo energetico per gli edifici ad emissioni zero, suddivisi per tipologia e zona climatica.

FONDO AD HOC E IVA RIDOTTA

Viene introdotto un nuovo fondo ad hoc per le ristrutturazioni edilizie in chiave energetica, alimentato dal bilancio europeo, dalla Banca europeo per gli investimenti e dagli Stati membri, oltre alla possibile riduzione dell’Iva su servizi e prodotti per le ristrutturazioni.

Gli Stati membri possono attingere a 3 misure: un nuovo fondo alimentato dal bilancio Ue, dalla BEI e dai Paesi Ue per aumentare gli investimenti pubblici e privati a disposizione; una riduzione dell’Iva per servizi e prodotti (incluso l’efficientamento energetico degli edifici o di loro componenti) e l’uso di fondi comunitari. Il fondo ad hoc è chiamato “Energy Performance Renovation Fund” e potrà essere integrato in altri programmi di assistenza europei.

PIANO SOLARE EDIFICI FINO A 2032

Nella direttiva sulle case green viene inserito il capitolo del RePowerEu sull’energia solare negli edifici: prevede l’installazione di pannelli, se tecnicamente ed economicamente fattibile, su tutti i nuovi edifici pubblici e non residenziali all’entrata in vigore delle nuove norme; entro il 31 dicembre 2026 su tutti gli edifici pubblici e non residenziali esistenti; entro il 31 dicembre 2028 su tutti i nuovi edifici residenziali e nei parcheggi con tetto; entro il 31 dicembre 2032 su tutti gli edifici esistenti sotto lavori di grande ristrutturazione.

Sono previste anche delle procedure semplificate per le autorizzazioni, in linea con la normativa della nuova direttiva RED III. È previsto infine un obiettivo di 35 milioni di unità immobiliari ristrutturate entro il 2030 a livello di Unione europea.

PROGRAMMI NAZIONALI DI RISTRUTTURAZIONE

È stato aumentato il livello di dettaglio dei piani nazionali di ristrutturazione edilizia che ogni Stato membro dovrà redigere. Nello specifico, oltre a quanto già previsto dal testo proposto dalla Commissione europea, ciascun piano di ristrutturazione edilizia “dovrà rispettare il principio dell’efficienza energetica al primo posto (energy efficiency first principle)”.

Inoltre, i piani nazionali dovranno includere il numero (in percentuale) degli edifici classificati come ufficialmente protetti, delle famiglie vulnerabili e di quelle in condizioni di povertà energetica, e la disponibilità di sportelli unici per ottenere informazione sui lavori di efficienza energetica per 50.000 abitanti. Inoltre, i piani nazionali dovranno prevedere una panoramica delle politiche adottate per aumentare la disponibilità di professionisti qualificati del settore delle costruzioni, dell’efficienza e delle energie rinnovabili. La proposta della Commissione Ue prevedeva già la presenza di una tabella di marcia con obiettivi stabiliti a livello nazionale e di indicatori di progresso misurabili e scadenze specifiche, affinché tutti gli edifici esistenti raggiungano entro il 2025 delle classi di prestazione energetica più elevate. La proposta di emendamento aggiunge degli obiettivi intermedi per il 2030 e 2040.

PROGRAMMI RINNOVAMENTO DISTRETTUALE

Gli Stati membri potranno permettere alle autorità regionali e locali di individuare dei distretti integrati per lanciare i programmi integrati di rinnovamento (IRP) a livello distrettuale. Gli Stati membri dovranno attuare dei piani di mobilità integrata a livello locale e dei piani di mobilità urbana sostenibile in linea con gli IRP. I piani di mobilità includono la pianificazione e l’implementazione del trasporto pubblico con altri mezzi di mobilità attiva e condivisa, oltre alle infrastrutture per il funzionamento, la ricarica, lo stoccaggio e il parcheggio.

FINANZIAMENTI A PROGETTI NEW BAUHAUS

Gli Stati membri dovranno fornire ai promotori di progetti di ristrutturazione edilizia informazioni sugli obiettivi e sulle opportunità di coinvolgimento nell’iniziativa “New European Bauhaus” (l’iniziativa della Commissione per sostenere lo sviluppo e la progettazione di edifici green, ndr), quando richiedono consulenza, finanziamenti e permessi di costruzione, e consentire alle autorità locali di sostenere finanziariamente questi progetti.

CALDAIE A GAS VIETATE

Dall’entrata in vigore della nuova direttiva EPBD, è vietato l’uso di caldaie a gas in edifici in ristrutturazione.  I sistemi di riscaldamento ibridi, le caldaie certificate per il funzionamento con combustibili rinnovabili e altri sistemi tecnici per l’edilizia che non utilizzano esclusivamente combustibili fossili non sono considerati sistemi di riscaldamento fossili.

Gli Stati membri dovranno prevedere entro il 2035 lo stop per le fonti di energia fossile usate nel riscaldamento degli edifici, come le caldaie a gas (“complete planned phase out”).

GRANDI RISTRUTTURAZIONI E RICALCOLO DEL MUTUO

L’obbligo di certificato energetico varrà anche in caso di ristrutturazione importante o di ridefinizione della rata del mutuo. “Gli Stati membri provvedono affinché le famiglie vulnerabili e a basso reddito ottengano un sostegno finanziario per gli attestati di prestazione energetica”, si legge nel documento.

CLASSE ENERGETICA ‘A+’

I Paesi Ue possono definire una classe di prestazione energetica A+ per gli edifici che soddisfano tutte le seguenti condizioni: elevati standard di efficienza con fabbisogno energetico per riscaldamento, raffreddamento, ventilazione e acqua calda non superiore a 15 kWh/m2/anno; produzione di più kWh di energia rinnovabile in loco, sulla base di una media mensile; positività al carbonio per il potenziale di riscaldamento globale del ciclo di vita dell’edificio, inclusi i materiali da costruzione e gli impianti energetici durante la produzione, l’installazione, l’uso, la manutenzione e la demolizione.

STANDARD SULLA QUALITÀ ARIA

Sono previsti dei requisiti per l’attuazione di adeguate norme di qualità dell’aria interna e dell’ambiente negli edifici, in particolare per quelli di nuova costruzione e per gli edifici sotto importanti lavori di ristrutturazione.

Saranno i Paesi membri a decidere i requisiti, in base agli indicatori comuni 2020/21 lanciati dalla Commissione europea. Gli indicatori della qualità dell’aria interna dovranno basarsi su: livello di CO2, temperatura e comfort termico, umidità relativa, particolato, livelli di illuminazione, tasso di ventilazione (in ricambi d’aria all’ora), limiti di inquinanti da fonti interne ed esterne (inclusi composti organici volatili, classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione come l’amianto) e comfort acustico indoor, come il controllo del tempo di riverbero e del livello del rumore di fondo e dell’intelligibilità del parlato.

CONTROLLI AUTOMATICI E SISTEMI DI MISURAZIONE

Nei casi in cui sia fattibile dal punto di vista tecnico ed economico, gli edifici non residenziali dovranno essere dotati di dispositivi di controllo automatico dell’illuminazione.  Gli edifici residenziali con superficie utile superiore a 1000 mq dovranno essere dotati di apparecchiature aggiuntive per la misurazione della performance energetica.

DISPOSITIVI DI QUALITÀ AMBIENTALE

L’installazione di dispositivi di misurazione e controllo per il monitoraggio e la regolazione della qualità ambientale dovrà essere obbligatoria: negli edifici a zero emissioni, nelle nuove costruzioni, negli edifici esistenti oggetto di un’importante ristrutturazione, negli edifici residenziali e non residenziali con una potenza nominale utile per impianti di riscaldamento, impianti di raffrescamento o impianti per la combinazione di riscaldamento e raffrescamento degli ambienti superiore a 70kW, negli edifici pubblici e in quelli che forniscono servizi sociali di interesse generale, come l’istruzione, la sanità e l’assistenza sociale.

PASSAPORTO DI RISTRUTTURAZIONE

Il passaporto di ristrutturazione – il documento che riporta tutti i lavori e le tappe necessarie a raggiungere l’obiettivo del net zero entro il 2050 – dovrà essere sostenuto finanziariamente dagli Stati membri e fornito gratuitamente alle famiglie vulnerabili e alle famiglie in condizioni di povertà energetica che desiderano impegnarsi nella ristrutturazione degli edifici. Il passaporto di ristrutturazione dovrà contenere anche una stima dei costi dei lavori da effettuati e dei materiali da costruzione necessari.

REVISIONE CALCOLO LIVELLI OTTIMALI

Viene anticipata di due anni – dal giugno 2026 al giugno 2024 – la revisione da parte della Commissione Ue della metodologia per calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di performance energetica degli edifici in corso di ristrutturazione (i livelli costo-ottimali sono infatti necessari per il calcolo dei requisiti minimi di performance energetica).

Nella seconda relazione dei Paesi membri sui livelli costo-ottimali dovranno essere prese in considerazione l’influenza delle variazioni dei prezzi dell’energia, dei materiali da costruzione e del costo del lavoro rispetto alla relazione precedente per adeguare, se necessario, i livelli ottimali in funzione dei costi.

CALCOLO PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICI

Nel calcolo dei fattori di energia primaria per stabilire la prestazione energetica degli edifici, gli Stati membri possono tener conto delle fonti energetiche rinnovabili fornite e delle fonti energetiche rinnovabili generate e utilizzate in loco.

Dovranno essere prese in considerazione anche la capacità di rinnovabili installate in loco, le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici bidirezionali, demand-response e storage, i sistemi di controllo e automazione degli edifici e loro capacità di monitorare, controllare e ottimizzare le prestazioni energetiche, l’efficienza degli impianti elettrici e gli effetti positivi sulla capacità di flessibilità dal lato della domanda di energia.

Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione europea dovrà predisporre un quadro armonizzato Ue per calcolare il potenziale di riscaldamento globale del ciclo di vita (life-cycle Global Warming Potential – GWP), per introdurre poi dei valori limite per i nuovi edifici a partire dal 2029.

STANDARD QUALITÀ AMBIENTE INTERNO

I nuovi edifici dovranno avere “elevati livelli di qualità ambientale interna, tra cui la qualità dell’aria, il comfort termico, un’elevata capacità di mitigare e adattarsi ai cambiamenti climatici attraverso infrastrutture verdi, aderire agli standard di sicurezza antincendio e illuminazione di sicurezza, mitigare i rischi legati all’intensa attività sismica e dare priorità all’accessibilità per le persone con disabilità”.

STAZIONI ELETTRICHE E COSTRUZIONI FERROVIARIE

Vengono allargate le possibili esenzioni che gli Stati membri potranno decidere su depositi e stazioni di approvvigionamento infrastrutturale non residenziale, come stazioni di trasformazione, sottostazioni, impianti di controllo della pressione, costruzioni ferroviarie, oltre agli edifici di servizio con fabbisogno energetico e di riscaldamento o raffreddamento molto basso.

COLONNINE DI RICARICA PER E-BIKE E SCOOTER

Nei nuovi edifici non residenziali e negli edifici non residenziali in fase di ristrutturazione importante gli Stati membri dovranno garantire l’installazione di almeno un punto di ricarica ogni cinque posti auto, anche per bici elettriche a pedalata assistita e altri veicoli di categoria L, come i motorini. Per gli edifici non residenziali con un numero minimo di posti auto dovrà essere garantita invece l’installazione di almeno un punto di ricarica ogni dieci posti auto.

Per quanto riguarda gli edifici residenziali esistenti con più di tre posti auto, gli Stati membri introducono delle misure per garantire l’installazione del pre-cablaggio per ogni posto auto, in linea con il numero di veicoli elettrici leggeri a batteria immatricolati nei rispettivi territori.

Per i proprietari e gli inquilini di edifici che non hanno la possibilità di installare un punto di ricarica nel luogo di residenza, gli Stati membri dovranno prevedere misure che consentano loro di richiedere l’installazione di un punto di ricarica accessibile al pubblico vicino al loro luogo di residenza.

PARCHEGGI PER AUTO E BICICLETTE

Nei nuovi edifici residenziali con almeno tre alloggi e in assenza di posti auto, i Paesi membri garantiscono almeno due posti per biciclette per ogni abitazione. Inoltre, nei nuovi edifici non residenziali, negli edifici non residenziali in fase di ristrutturazione importante e negli edifici non residenziali con un numero minimo di posti auto dovranno essere realizzati posti bici rappresentanti almeno il 15% della capacità d’utenza complessiva, considerando lo spazio richiesto anche per biciclette di dimensioni maggiori rispetto alle biciclette standard. Gli Stati membri, nella loro normativa nazionale, dovranno sostituire i requisiti di parcheggio “minimo” con requisiti di parcheggio “massimo”, in particolare nelle aree che sono già ben servite dal trasporto pubblico e dalle opzioni di mobilità attiva.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Abilita JavaScript nel browser per completare questo modulo.

Rispettiamo la tua privacy, non ti invieremo SPAM e non passiamo la tua email a Terzi

Torna su