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CBAM, come funziona il Regolamento Ue sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

Lo scorso 10 maggio è stato adottato il Regolamento UE 2023/956 del Parlamento e del Consiglio europeo per affrontare il problema delle emissioni di gas serra incorporate nelle merci al momento della loro importazione nel territorio doganale dell’Unione europea

Il regolamento istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism — CBAM) per affrontare il problema delle emissioni di gas a effetto serra incorporate nelle merci al momento della loro importazione nel territorio doganale dell’Unione europea, per prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, riducendo così le emissioni globali di CO2 e sostenendo gli obiettivi dell’accordo di Parigi, anche attraverso la creazione di incentivi per la riduzione delle emissioni da parte degli operatori nei Paesi terzi.

Il CBAM integra il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione stabilito dalla direttiva 2003/87/CE (EU ETS), applicando un insieme equivalente di norme alle importazioni nel territorio doganale dell’Unione delle merci. Il CBAM sostituirà i meccanismi istituiti a norma della direttiva 2003/87/CE per prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, riflettendo l’entità delle quote EU ETS assegnate a titolo gratuito a norma dell’articolo 10 bis della direttiva.

IMPORTAZIONE DI MERCI E DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Le merci sono importate nel territorio doganale dell’Unione unicamente da un dichiarante CBAM autorizzato. Prima di importare le merci nel territorio doganale dell’Unione, un importatore stabilito in uno Stato membro chiede la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato (“domanda di autorizzazione”). Qualora l’importatore nomini un rappresentante doganale indiretto conformemente all’articolo 18 del regolamento UE n. 952/2013 e il rappresentante doganale indiretto accetti di agire in qualità di dichiarante CBAM autorizzato, il rappresentante doganale indiretto presenta la domanda di autorizzazione.

Qualora l’importatore non sia stabilito in uno Stato membro, il rappresentante doganale indiretto presenta la domanda di autorizzazione. La domanda di autorizzazione è trasmessa attraverso il registro CBAM istituito in conformità dell’articolo 14. Le importazioni devono essere misurate per frontiera per periodi di tempo non superiori a un’ora senza possibilità di detrarre l’esportazione o il transito nella stessa ora. L’autorità competente dello Stato membro in cui è stata presentata la dichiarazione doganale registra la persona nel registro CBAM.

DICHIARAZIONE CBAM

Entro il 31 maggio di ogni anno, e per la prima volta nel 2027 per l’anno 2026, ciascun dichiarante CBAM autorizzato utilizza il registro CBAM di cui all’articolo 14 per presentare una dichiarazione CBAM per l’anno civile precedente.

La dichiarazione CBAM contiene le informazioni seguenti:

a) il quantitativo totale di ciascun tipo di merci importato nell’anno civile precedente, espresso in megawatt ora per l’energia elettrica e in tonnellate per le altre merci;

b) le emissioni totali incorporate nelle merci di cui alla lettera a) del presente paragrafo, espresse in tonnellate di emissioni di CO2e per megawattora di energia elettrica o, per le altre merci, in tonnellate di emissioni di CO2e per tonnellata di ciascun tipo di merci, calcolate a norma dell’articolo 7 e verificate conformemente all’articolo 8;

c) il numero totale di certificati CBAM da restituire, corrispondenti alle emissioni incorporate totali di cui alla lettera b) del presente paragrafo, tenuto conto della riduzione dovuta a motivo del prezzo del carbonio pagato in un paese di origine a norma dell’articolo 9 e dell’adeguamento necessario per riflettere l’assegnazione gratuita delle quote EU ETS a norma dell’articolo 31;

d) copie delle relazioni di verifica, rilasciate dal verificatore accreditato.

Se i prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all’articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013 sono importati, il dichiarante CBAM autorizzato indica nella dichiarazione CBAM le emissioni incorporate nelle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo e risultanti nei prodotti trasformati importati, anche se i prodotti trasformati non sono merci figuranti nell’allegato I del presente regolamento.

VENDITA DEI CERTIFICATI CBAM

Uno Stato membro vende ai dichiaranti CBAM autorizzati stabiliti nel suo territorio i certificati CBAM attraverso la piattaforma centrale comune. La Commissione europea istituisce e gestisce la piattaforma centrale comune a seguito di una procedura di appalto congiunta tra la Commissione e gli Stati membri. La Commissione e le autorità competenti hanno accesso alle informazioni contenute nella piattaforma centrale comune.

Le informazioni sulla vendita, il riacquisto e la cancellazione dei certificati CBAM sulla piattaforma centrale comune sono trasferite al registro CBAM al termine di ogni giorno lavorativo. I certificati CBAM sono venduti ai dichiaranti CBAM autorizzati al prezzo calcolato conformemente all’articolo 21. La Commissione provvede affinché a ciascun certificato CBAM sia assegnato un numero identificativo unico al momento della sua creazione. La Commissione registra il numero identificativo unico e il prezzo e la data di vendita del certificato CBAM nel registro CBAM, sul conto del dichiarante CBAM autorizzato che lo acquista.

PREZZO DEI CERTIFICATI CBAM

La Commissione calcola il prezzo dei certificati CBAM come media dei prezzi di chiusura delle quote EU ETS sulla piattaforma d’asta conformemente alle procedure di cui al regolamento (UE) n. 1031/2010 per ogni settimana di calendario. Per le settimane di calendario in cui non sono previste aste sulla piattaforma d’asta, il prezzo dei certificati CBAM è la media dei prezzi di chiusura delle quote EU ETS dell’ultima settimana in cui si sono svolte aste sulla piattaforma d’asta.

La Commissione pubblica il prezzo medio sul suo sito internet, o in qualsiasi altro modo appropriato, il primo giorno lavorativo della settimana di calendario successiva. Tale prezzo è applicato dal primo giorno lavorativo successivo alla sua pubblicazione fino al primo giorno lavorativo della settimana di calendario successiva. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione sull’applicazione della metodologia di calcolo del prezzo medio dei certificati CBAM, di cui al paragrafo 1, del presente articolo, e le modalità pratiche per la pubblicazione del prezzo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 29, paragrafo 2.

RESTITUZIONE DEI CERTIFICATI CBAM

Entro il 31 maggio di ogni anno, per la prima volta nel 2027 per l’anno 2026, il dichiarante CBAM autorizzato restituisce, attraverso il registro CBAM, un numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate dichiarate a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), e verificate a norma dell’articolo 8 per l’anno civile precedente la restituzione. La Commissione rimuove i certificati CBAM restituiti dal registro CBAM. Il dichiarante CBAM autorizzato garantisce che il numero richiesto di certificati CBAM è disponibile sul proprio conto nel registro CBAM.

Il dichiarante CBAM autorizzato garantisce che il numero di certificati CBAM sul suo conto nel registro CBAM al termine di ogni trimestre corrisponde ad almeno l’80% delle emissioni incorporate, determinate con riferimento ai valori predefiniti secondo i metodi di cui all’allegato IV, in tutte le merci che ha importato dall’inizio dell’anno civile. Se la Commissione constata che il numero di certificati CBAM sul conto di un dichiarante CBAM autorizzato non è conforme agli obblighi di cui al paragrafo 2, informa, attraverso il registro CBAM, l’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il dichiarante CBAM autorizzato.

L’autorità competente notifica al dichiarante CBAM autorizzato la necessità di garantire un numero sufficiente di certificati CBAM sul suo conto entro un mese da tale notifica e registra la notifica al dichiarante CBAM autorizzato e la sua risposta nel registro CBAM.

ENTRATA IN VIGORE

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2023. Tuttavia:

a) gli articoli 5, 10, 14, 16 e 17 si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2024;

b) l’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 4, gli articoli da 6 a 9, gli articoli 15 e 19, l’articolo 20, paragrafi 1, 3, 4 e 5, gli articoli da 21 a 27 e l’articolo 31 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

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