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Danni

Come funziona il risarcimento dei danni alla salute da inquinamento atmosferico

In una recente pronuncia, la Corte di Giustizia Ue si è espressa sul risarcimento dei danni derivanti dalla violazione da parte dello Stato membro delle direttive europee sulla qualità dell’aria

La Corte di Giustizia dell’Unione europea si è recentemente pronunciata sulla domanda proposta da un cittadino avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione da parte dello Stato membro delle direttive europee sulla qualità dell’aria. La Corte si è espressa nel senso che i valori limiti previsti dalle direttive 80/779/CE, 85/203/CEE, 96/62/CE, 1999/30/CE e 2008/50/CE non sono preordinati a conferire diritti individuali ai singoli, né attribuiscono loro un diritto al risarcimento nei confronti di uno Stato membro per i danni causati in seguito alla violazione del diritto dell’Unione.

LA RESPONSABILITÀ DEGLI STATI MEMBRI IN CASO DI DANNI ALLA SALUTE

La Corte di giustizia Ue ha esaminato i presupposti per l’esperibilità dell’azione risarcitoria, ricordando che la responsabilità degli Stati membri non dipende automaticamente l’illegittimità della loro azione, bensì dalla sussistenza di alcune ulteriori condizioni: che la norma giuridica dell’Unione violata sia preordinata a conferire ai singoli dei diritti; che la violazione di tale norma sia sufficientemente qualificata; che sia presente un nesso causale diretto tra tale violazione e il danno subito dai soggetti.

Sebbene, dunque, le direttive sulla qualità dell’area prevedano obblighi precisi in merito al risultato che gli Stati membri devono garantire, in un’ottica di protezione della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso non prevedono l’implicito conferimento di diritti ai singoli la cui violazione possa fare automaticamente scaturire la responsabilità di uno Stato membro per i danni a loro causati.

TUTELA DELL’AMBIENTE, DANNI E PROCEDURA D’INFRAZIONE

La tutela dell’ambiente nel sistema del diritto europeo viene dunque assicurata attraverso il sistema della procedura di infrazione. Sul versante nazionale, sotto diverso aspetto, la questione è stata di recente affrontata dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, che si è pronunciata sul riparto di giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di risarcimento del danno alla salute e alla vita di relazione come conseguenza della violazione degli obblighi imposti dalla direttiva sulla qualità dell’aria in materia di livelli di inquinamento atmosferico, recepita con d.lgs. n. 155/2010.

È evidente infatti come la sentenza della Corte di Giustizia attenga alla possibilità che sia la violazione stessa a conferire ai singoli il diritto al risarcimento dei danni, ma in alcun modo pregiudica la possibilità che il singolo, sulla base del criterio della vicinitas, agisca innanzi al giudice interno dimostrando la lesione di un proprio diritto alla salute come conseguenza di fenomeni di inquinamento ambientale. attraverso la prova dello stesso e del nesso di causalità fra la condotta dello Stato e il danno lamentato.

Sebbene la legittimazione ad agire per risarcimento del danno ambientale puro competa esclusivamente allo Stato, il singolo può comunque agire ai sensi dell’art. 2043 c.c., dimostrando la compromissione della propria sfera individuale, sub specie di danno alla proprietà o alla salute, non solo nei confronti di privati, ma anche delle stesse amministrazioni pubbliche.

IL RIMBALZO DI RESPONSABILITÀ TRA TRIBUNALE ORDINARIO E GIUDICE AMMINISTRATIVA

Nel caso sottoposto all’esame della Corte, il tribunale ordinario presso cui era stata radicata la causa aveva declinato la propria giurisdizione a favore del giudice amministrativo, il quale a sua volta aveva ritenuto che la giurisdizione appartenesse al giudice ordinario, sollevando pertanto un conflitto negativo di giurisdizione. La Corte di Cassazione a Sezione unite, con l’ordinanza n. 5668 del 23 febbraio 2023, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto a fondamento della domanda era posto un diritto fondamentale, quale è il diritto alla salute, che non tollera compressioni neanche da parte dei pubblici poteri, e mantiene sempre la sua natura di diritto soggettivo, non degradabile ad interesse legittimo.

In particolare, il ricorrente considerava violati gli articoli 1,9,10,12,13 e 14 Dlgs 155/2010, atteso che le amministrazioni coinvolte non avevano adottato misure volte a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso, come invece previsto dalla legge.

LA CONDANNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE ALL’ITALIA PER L’INQUINAMENTO

Proprio in relazione alla direttiva in discorso, la Corte di Giustizia Ue, a seguito della procedura per infrazione ex articolo 258 TFUE, ha condannato l’Italia per aver superato il valore del limite delle concentrazioni di particelle inquinanti in modo continuato dal 2008 al 2017. Le sezioni unite hanno ritenuto opportuno ricordare il riparto di giurisdizione che emerge dal codice dell’Ambiente. Nel dettaglio, il Dlgs 152/2006, nell’ambito della tutela risarcitoria in materia di danno ambientale, prevede che siano devolute alla giurisdizione sosia del giudice amministrativo le controversie derivanti dall’impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati dal Ministero dell’Ambiente per la precauzione, la prevenzione e il ripristino ambientale.

LE COMPETENZE DEL GIUDICE ORDINARIO

Rientrano invece nella giurisdizione del giudice ordinario le cause risarcitorie o inibitorie promosse da soggetti a cui il fatto produttivo del danno ambientale abbia provocato un pregiudizio alla salute e alla proprietà. La circostanza che l’attività nociva sia svolta in conformità ai provvedimenti emessi dall’autorità amministrativa non incide dunque sul riparto di giurisdizione, “atteso che ai predetti provvedimenti non può riconoscersi l’effetto di affievolire diritti fondamentali dei terzi”, ma solo sui poteri del giudice ordinario.

In sostanza, il petitum sostanziale è il criterio orientativo da utilizzare in punto di riparto di giurisdizione, occorrendo pertanto accertare quale sia la posizione soggettiva dedotta in giudizio. Nelle controversie aventi ad oggetto la domanda risarcitoria per lesione del diritto alla salute e alla vita di relazione non opera la posizione di preminenza della funzione della pubblica amministrazione, la quale risulta priva, al riguardo, di qualunque potere di affievolimento di un diritto soggettivo valutato come fondamentale e assoluto dall’ordinamento.

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