Advertisement Skip to content
Rinnovabili

Comunità energetiche rinnovabili, come funzionano e tutte le novità del nuovo decreto

I numeri, le proiezioni, chi è coinvolto nel progetto: Le due misure: tariffa incentivante e contributo al 40% a fondo perduto

Per il momento bisogna attendere ancora il via libera dell’Unione europea prima di passare alla fase concreto. In ogni caso con l’annuncio di ieri da parte del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, si è avviato l’iter finale per il decreto che incentiva la diffusione di forme di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.

DUE MISURE: UN INCENTIVO E UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

La proposta è incentrata su due misure: un incentivo in tariffa e un contributo a fondo perduto. I benefici previsti riguardano tutte le tecnologie rinnovabili, quali ad esempio il fotovoltaico, l’eolico, l’idroelettrico e le biomasse.

POTENZA FINANZIABILE PARI A 5 GW

Chi vorrà associarsi in una configurazione di autoconsumo potrà ottenere una tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa da impianti a fonti rinnovabili. La potenza finanziabile è pari a complessivi 5 gigawatt, con un limite temporale fissato a fine 2027.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINO AL 40% PER I COMUNI SOTTO I 5000 ABITANTI FINO A 2 GW

Riguarderà invece solo le comunità realizzate nei comuni sotto i cinquemila abitanti, la misura che permette l’erogazione di contributi a fondo perduto fino al 40% dell’investimento. L’intervento può riguardare sia la realizzazione di nuovi impianti che il potenziamento di impianti già esistenti: in questo caso la misura è finanziata con 2,2 miliardi di euro del PNRR e punta a realizzare una potenza complessiva di almeno 2 gigawatt e una produzione indicativa di almeno 2.500 gigawatt l’ora ogni anno. Chi otterrà il contributo a fondo perduto potrà chiedere di cumularlo con l’incentivo in tariffa.

CHI È INTERESSATO ALLA MISURA

Gruppi di cittadini, condomini, piccole e medie imprese, ma anche enti locali, cooperative, associazioni ed enti religiosi: chi sceglierà di associarsi ad una Comunità, dovrà innanzitutto individuare sia un’area dove realizzare l’impianto con tecnologie rinnovabili che altri utenti connessi alla stessa cabina primaria.

SERVE UN ATTO COSTITUTIVO

Inoltre sarà necessario un atto costitutivo del sodalizio che abbia come oggetto sociale prevalente i benefici ambientali, economici e sociali. Il soggetto gestore della misura è il GSE che potrà verificare preliminarmente l’ammissibilità dei soggetti interessati al fine di garantire la possibilità concreta di accedere ai benefici della misura.

LE PAROLE DEL MINISTRO PICHETTO: IL DECRETO PREVEDE UNA TARIFFA INCENTIVANTE SULL’ENERGIA PRODOTTA E AUTOCONSUMATA

“Auspichiamo che un unico testo normativo per l’implementazione delle CER possa garantire, nell’ottica della chiarezza e della semplificazione, una capillare diffusione sul territorio nazionale della Comunità, anche grazie alla cumulabilità della tariffa incentivante con il contributo a fondo perduto del 40 per cento dell’investimento nei Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti”, ha detto ieri il ministro Fratin rispondendo in Aula al Senato al Question Time. “Come sapete, la misura del PNRR prevede il sostegno alle Comunità energetiche in Comuni con meno di 5.000 abitanti allo scopo di consentire l’installazione di almeno due gigawatt da fonti rinnovabili. Al fine di raggiungere tali target nella tempistica concordata abbiamo già ottenuto, in sede di trattativa con la Commissione europea, la trasformazione del prestito a tasso zero in contributo a fondo perduto nel limite del 40 per cento dell’investimento. Modificare l’ambito applicativo della misura, come da qualcuno viene richiesto, vorrebbe dire pregiudicare irrimediabilmente il raggiungimento degli obiettivi e la conseguente erogazione delle risorse da parte della Commissione. Un ampliamento dell’ambito soggettivo della misura dovrà essere valutato solo in seguito”. Il ministro ha poi concluso ricordando che “il decreto prevede una tariffa incentivante sull’energia prodotta e autoconsumata, il cui valore è differenziato per taglia di impianto e per localizzazione geografica; il cosiddetto scorporo in bolletta, invece, non è oggetto di tale decreto, in quanto è competenza di ARERA adottare le misure con le quali i clienti domestici possono richiedere alle rispettive società di vendita lo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 199 del 2021″.

LE SLIDE SUL CER

comunità energetiche

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Abilita JavaScript nel browser per completare questo modulo.

Rispettiamo la tua privacy, non ti invieremo SPAM e non passiamo la tua email a Terzi

Torna su