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Gas

Da domani in vigore proroga obiettivo di riduzione del 15% della domanda gas Ue

Il testo in Gazzetta Ufficiale Ue. Tra le novità il fatto che uno Stato membro può adeguare il consumo di gas di riferimento utilizzato per calcolare l’obiettivo obbligatorio di riduzione della domanda in base al volume dell’aumento del consumo di gas derivante dal passaggio dal carbone al combustibile blu

Entra in vigore domani 1 aprile la modifica al regolamento (UE) 2022/1369 sulla proroga del periodo di riduzione della domanda per le misure di riduzione della domanda di gas e il rafforzamento della comunicazione e del monitoraggio della loro attuazione.

PROROGA DI UN ANNO PER L’OBIETTIVO VOLONTARIO DI RIDUZIONE DEL 15%

Adottato ieri dal Consiglio Ue, il provvedimento – oggi in Gazzetta Ufficiale Ue – proroga di un anno l’obiettivo volontario di riduzione del 15% della domanda di gas da parte degli Stati membri. Il regolamento mantiene la possibilità per il Consiglio di lanciare un “allarme dell’Unione” sulla sicurezza dell’approvvigionamento, nel qual caso la riduzione della domanda di gas diventerebbe obbligatoria.

COSA PREVEDE IL NUOVO REGOLAMENTO

Il nuovo regolamento stabilisce un obiettivo volontario per gli Stati membri di ridurre il consumo di gas naturale del 15% tra il 1° aprile 2023 e il 31 marzo 2024, rispetto al consumo medio nel periodo tra il 1° aprile 2017 e il 31 marzo 2022. Gli Stati membri possono scegliere le misure con cui raggiungere l’obiettivo.

ALCUNE NOVITA’

Tra le novità del testo: “Uno Stato membro può adeguare il consumo di gas di riferimento utilizzato per calcolare l’obiettivo obbligatorio di riduzione della domanda a norma del paragrafo 2 in base al volume dell’aumento del consumo di gas derivante dal passaggio dal carbone al gas utilizzato per il teleriscaldamento, se tale aumento è di almeno 8 % nel periodo dal 1° agosto 2023 al 31 marzo 2024 rispetto al consumo medio di gas nel periodo di riferimento e nella misura in cui tale incremento sia direttamente imputabile al passaggio”.

“L’autorità competente di ciascuno Stato membro controlla l’attuazione delle misure di riduzione della domanda sul proprio territorio. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il loro consumo di gas (in terajoule, TJ) almeno ogni due mesi e non oltre il 15 del mese successivo. Se una segnalazione dell’Unione è dichiarata a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, la comunicazione è trasmessa su base mensile”.

Inoltre “gli Stati membri possono includere nelle loro comunicazioni una ripartizione del consumo di gas per settore, compreso il consumo di gas per i seguenti settori: (UN)immissione di gas per la produzione di energia elettrica e calore; (B)consumo di gas nell’industria; © consumi di gas nelle famiglie e nei servizi.

QUI IL TESTO INTEGRALE DEL REGOLAMENTO

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