Il MASE dimezza i tempi per le valutazioni ambientali e introduce il procedimento unico per accelerare i progetti. Gli indirizzi operativi chiariscono le modalità di presentazione delle istanze, i costi istruttori e le opzioni per le connessioni elettriche.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha ufficialmente tracciato la rotta per lo sviluppo delle infrastrutture digitali in Italia, pubblicando le prime indicazioni operative riguardanti il “Procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati” (PUCD). La novità, che giunge direttamente dai Dipartimenti Sviluppo Sostenibile ed Energia del MASE, risponde alla necessità di fornire certezze agli operatori dopo l’entrata in vigore del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 10 aprile 2026, n. 49. L’obiettivo centrale è garantire l’economia dell’azione amministrativa e una drastica accelerazione nella conclusione dei procedimenti, rendendo l’Italia un polo più competitivo per l’insediamento di nuovi grandi hub tecnologici.
TEMPISTICHE CERTE E VALUTAZIONI AMBIENTALI VELOCI
Uno dei pilastri del nuovo regime autorizzativo riguarda la certezza dei tempi. Come previsto dall’articolo 8, comma 4, della normativa vigente, il procedimento unico deve concludersi entro un termine massimo di dieci mesi. Questo orizzonte temporale inizia a decorrere dalla data di verifica della completezza documentale dell’istanza.
Un aspetto cruciale per i proponenti è il dimezzamento dei termini per le valutazioni di impatto ambientale. La norma stabilisce che il limite dei dieci mesi non è prorogabile, a meno che non intervengano circostanze eccezionali; in tali casi, la proroga può estendersi per un massimo di tre mesi, valutando attentamente la natura, la complessità, l’ubicazione o la portata specifica del progetto.
UN PROCEDIMENTO ONEROSO CON PAGAMENTI DISTINTI
Il Ministero chiarisce che il PUCD è un procedimento oneroso. Al momento della presentazione della domanda, il proponente ha l’obbligo di allegare le attestazioni dei pagamenti per il rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). È fondamentale che i soggetti interessati effettuino due bonifici distinti, seguendo le tariffe vigenti stabilite dai decreti interministeriali del 2017 e 2018.
Le quietanze devono includere anche gli oneri previsti dalle altre autorità competenti per i titoli accessori da acquisire nel provvedimento unico. I dettagli su IBAN e causali specifiche, aggiornati secondo le ultime circolari della Ragioneria Generale dello Stato, sono reperibili sul portale istituzionale del Ministero.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E INVIO DIGITALE
Mentre è in fase di perfezionamento una piattaforma online dedicata, il MASE ha definito modalità transitorie per la trasmissione delle istanze. Se la documentazione non supera complessivamente i 50 MB, l’invio deve avvenire tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), con i file organizzati in un unico archivio zip secondo le specifiche tecniche ministeriali.
Qualora la mole di dati ecceda tale soglia, il proponente dovrà procedere con la consegna “brevi manu” di un supporto informatico o hard disk, accompagnato dalla stampa della domanda inviata via PEC. L’istanza deve essere indirizzata alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali, Divisione II, specificando l’elenco di tutti i titoli richiesti oltre a quelli ambientali.
CONFORMITÀ URBANISTICA E TITOLI EDILIZI
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni e degli impegni assunti resta in capo al richiedente. Tuttavia, la conformità urbanistica rispetto ai piani comunali rappresenta un presupposto necessario e preliminare che viene verificato rigorosamente durante l’istruttoria. È importante sottolineare che l’ottenimento dell’autorizzazione unica non costituisce automaticamente una variante agli strumenti urbanistici vigenti.
Il procedimento unico è però onnicomprensivo: include i titoli edilizi, per i quali il proponente deve fornire un progetto completo di ogni elaborato necessario, e le opere di rete di connessione d’utenza, indipendentemente dal livello di tensione.
ACCELERAZIONE TRAMITE CONNESSIONI TEMPORANEE
Per favorire la rapida messa a terra dei progetti, la legge introduce una flessibilità significativa sulle infrastrutture elettriche. Per i data center con fabbisogno superiore ai 10 MW, è considerato sufficiente indicare inizialmente una soluzione di connessione temporanea alla rete in media tensione. Questo permette alle aziende di avviare i lavori senza attendere i tempi più lunghi necessari per l’allaccio definitivo alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN).
In questo scenario, l’autorizzazione unica può essere rilasciata per la soluzione temporanea; una volta che Terna avrà definito il progetto di utenza finale, la società potrà presentare un’istanza di variante per l’esercizio pieno del centro dati.
GESTIONE DELLE VARIANTI E MODIFICHE AL PROGETTO
Il Ministero ha previsto anche la gestione di eventuali modifiche progettuali che dovessero emergere durante l’istruttoria. Sebbene queste possano essere integrate nel procedimento in corso, la loro rilevanza potrebbe comportare il riavvio dei termini procedimentali, rendendo necessaria una nuova fase di pubblicazione e consultazione del pubblico.
Per quanto riguarda invece le varianti successive al rilascio dell’autorizzazione unica, come nel caso di un ampliamento fisico del data center già esistente, sarà obbligatorio attivare un nuovo procedimento di autorizzazione unica, garantendo così che ogni espansione rispetti i medesimi standard tecnici e ambientali richiesti per la costruzione originale.

