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Deposito Nucleare

Deposito nucleare, Barbaro (Mase): autorizzazione unica nel 2026, messa in esercizio nel 2030

“Qualora riguardo l’intesa con le regioni ad ospitare il Deposito nucleare non si verificasse una intesa immediata, si configurerebbe l’attivazione di specifiche procedure causando uno slittamento delle date di conclusione delle diverse fasi, fino a 12 mesi”

“La procedura di localizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi incluso in un Parco Tecnologico (DNPT) è di primario interesse per il Paese”. È quanto ha detto in commissione Ambiente della Camera il sottosegretario Claudio Barbaro in risposta a un’interrogazione presentata da Chiara Braga (Pd) sui termini per l’individuazione del Deposito unico nazionale per le scorie radioattive.

PERCHE’ SERVE IL DEPOSITO

“La necessità di dotarsi di tale infrastruttura non scaturisce soltanto dall’esigenza di assicurare un’idonea gestione in sicurezza dei rifiuti derivanti dal pregresso programma nucleare, anche a tutela delle future generazioni, e il completamento del processo di disattivazione delle installazioni con il rilascio dei siti senza vincoli di natura radiologica (decommissioning), ma anche dall’oggettiva necessità di assicurare una gestione di lungo termine dei rifiuti radioattivi di origine medica, industriale e di ricerca, la cui produzione proseguirà negli anni a venire, attualmente stoccati in siti non idonei allo smaltimento e comunque spesso già al limite della propria capacità – ha aggiunto il sottosegretario -. I depositi temporanei presenti in ogni sito, infatti, pur rispettando i requisiti di sicurezza previsti dalla loro autorizzazione all’esercizio, non possono essere considerati la sistemazione finale dei rifiuti radioattivi”.

“Solo una struttura come il Deposito nazionale potrà difatti garantire lo smaltimento in sicurezza dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività e lo stoccaggio in sicurezza di lunga durata dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato, provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari – ha precisato Barbaro -. L’iter procedurale di realizzazione del DNPT, complesso e articolato in più fasi, è definito nel dettaglio all’articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010, dove sono stabiliti i tempi, i passaggi istituzionali e la documentazione tecnica da produrre, a partire dalla localizzazione fino all’autorizzazione unica per la sua costruzione ed esercizio”.

IL TIMING

“La proposta di Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI), citata dall’onorevole interrogante e trasmessa al Ministero della transizione ecologica (MiTE) in data 15 marzo 2022, a valle di interlocuzioni tecniche tra la SOGIN e l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), è stata aggiornata in data 17 giugno 2022”, ha chiarito ancora il sottosegretario ricordando che successivamente, “il 28 ottobre 2022 le strutture preposte del Ministero, in assenza del necessario riscontro da parte dell’ISIN sulla proposta di CNAI, ha chiesto al medesimo Ispettorato di conoscere la tempistica di presentazione del parere tecnico di competenza. Suddetto parere risulta vincolante per la successiva emanazione del decreto interministeriale di approvazione della CNAI, ai fini della prosecuzione del procedimento di localizzazione del DNPT, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del decreto legislativo suddetto. Il parere tecnico ISIN è stato pertanto ricevuto da questo Ministero l’11 novembre. Gli esiti delle attività di verifica hanno tuttavia fatto emergere una valutazione positiva solo parziale della proposta di CNAI, evidenziando la necessità di integrazioni e valutazioni circa l’applicazione di alcuni dei criteri di esclusione o di approfondimento adottati dalla SOGIN riguardo ad alcune delle aree potenzialmente idonee”.

AUTORIZZAZIONE UNICA ENTRO IL 2026, ENTRATA IN ESERCIZIO NEL 2030

“Rilevando l’opportunità di giungere al superamento di tutte le criticità evidenziate dall’ISIN in via preliminare rispetto all’emanazione del suddetto decreto interministeriale, in data 30 dicembre 2022 è stato chiesto alla SOGIN di effettuare le integrazioni richieste, e quindi trasmettere nel più breve tempo possibile una proposta di CNAI conforme alle richieste dell’ISIN, al fine di consentire l’approvazione della CNAI verosimilmente entro il corrente anno. In seguito all’approvazione e alla pubblicazione della CNAI, l’iter per la localizzazione del DNPT proseguirà come definito dal decreto legislativo n. 31 del 2010. Ipotizzando l’esito positivo di tutte le fasi procedurali, particolarmente complesse e dipendenti da un insieme di fattori – quale l’acquisizione di manifesto interesse ed autocandidatura da parte dei comuni incidenti nelle aree idonee ad ospitare il Deposito – e al netto di eventuali ricorsi, l’emissione del provvedimento di autorizzazione unica del DNPT potrebbe avvenire nel 2026 e la sua messa in esercizio nel 2030”, ha evidenziato Barbaro.

POSSIBILI RITARDI DI 12 MESI SENZA INTESA CON LE REGIONI

Infine, “qualora riguardo l’intesa con le regioni ad ospitare il Deposito non si verificasse una intesa immediata, si configurerebbe l’attivazione di specifiche procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 31 del 2010 causando uno slittamento delle date di conclusione delle diverse fasi, fino a 12 mesi”, ha concluso il sottosegretario.

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