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Bollette Tutele Graduali

Dl Energia, cosa dice la memoria di Arera su servizi di tutela e fiscalizzazioni oneri

Fiscalizzazione degli oneri relativi ai bonus sociali elettrico e gas impatterebbe per 780 mln di euro l’anno secondo Arera

Sostituire il termine di 60 giorni con 180 giorni per assicurare “i tempi necessari per condurre un processo di consultazione adeguato per la definizione delle disposizioni regolatorie finalizzate all’attuazione della norma” sui servizi di vulnerabilità. “Infatti, in base a quanto previsto dalla stessa norma in esame, si dovrebbe addirittura disciplinare il servizio di vulnerabilità prima ancora che siano noti gli esiti delle procedure selettive per l’assegnazione del servizio a tutele graduali. L’analisi di tali esiti è necessaria, tra l’altro, per valutare la concorrenzialità del mercato e per delineare in modo ottimale le procedure competitive per l’assegnazione del servizio di vulnerabilità”. È quanto si legge nella memoria di Arera depositata alla Camera in occasione della conversione in legge del Dl Energia.

GARANZIE PER LA CONTINUITÀ DELLA FORNITURA E ADDEBITO BANCARIO

Non solo. Sulle garanzie per la continuità della fornitura e addebito bancario “in considerazione delle specifiche competenze assegnate a questa Autorità nell’ambito della regolazione dei servizi di pubblica utilità dell’energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici e dei rifiuti urbani e assimilati, si propone, in sede di conversione, che il compito di definire le condizioni e i termini per l’attuazione della norma in analisi sia direttamente assegnato a Banca d’Italia, sentiti questa Autorità e il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica.

L’Autorità propone, inoltre, che al comma 5 dell’articolo 14 sia aggiunto un nuovo periodo, “al fine di prevedere che al gestore del servizio a tutele graduali siano fornite tutte le informazioni necessarie per garantire il corretto servizio, assicurando contestualmente i necessari adempimenti per la tutela della protezione dei dati personali dei consumatori, attraverso un adeguato coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali”.

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO ENERGIA ELETTRICA PRATICATE NEI CONFRONTI DEI CLIENTI DOMESTICI

Sulle attività di monitoraggio con riferimento alle condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici Arera “ritiene che debba essere stralciato il comma descritto, al fine di mantenere, in coerenza con le disposizioni legislative nazionali ed europee, in capo al Regolatore nazionale il monitoraggio delle condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti finali, con particolare riferimento a quelli
domestici, avvalendosi, ove necessario, della società Acquirente Unico”.

ARERA PROPONE LA FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI

Infine sulla fiscalizzazione degli oneri generali, a cominciare da quelli relativi ai bonus sociali elettrico e gas, l’Authority “ribadisce la necessità di prevedere il trasferimento alla fiscalità generale di una ulteriore quota parte degli oneri generali di sistema, oltre a quelli connessi allo smantellamento delle centrali e degli impianti nucleari e per la realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi (cd. “oneri nucleari”)” Tale esigenza “si pone in correlazione con la Missione 1, Componente C1-7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che prevede, tra l’altro, di “eliminare l’obbligo per i fornitori di riscuotere oneri non collegati al settore dell’energia” e in coerenza con la citata legge di bilancio, che ha disposto un percorso di progressivo trasferimento degli oneri generali di sistema a carico della fiscalità generale”.

L’Autorità, ha formalizzato una propria proposta al Ministro dell’Economia e delle finanze e al Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica in merito alla fiscalizzazione degli oneri relativi ai bonus sociali elettrico e gas per la parte relativa alla disciplina di protezione delle famiglie in condizioni di disagio economico e, per l’elettricità, anche in condizioni di disagio fisico. “I bonus sociali riconosciuti alle famiglie in situazione di disagio economico consistono in una riduzione della bolletta sulla base del numero dei componenti familiari e – per il settore gas – del tipo di utilizzo del gas stesso e, in caso di uso per riscaldamento, della zona climatica in cui risulta ubicata la fornitura agevolata. La riduzione della bolletta è fissata per ciascuna tipologia di famiglia con le medesime caratteristiche, considerando un consumo di riferimento definito dall’Autorità in ragione delle determinanti anzidette (numerosità del nucleo familiare; utilizzo del gas; zona climatica); il bonus è erogato in ragione pro-die, senza alcuna correlazione ai consumi effettivi del singolo cliente e neppure al prezzo effettivamente pagato in base all’offerta contrattuale prescelta dal cliente, con l’obiettivo di riconoscere un’agevolazione di prezzo che non distorca l’incentivo al cliente finale a tenere un comportamento di consumo efficiente e a selezionare condizioni economiche di fornitura competitive in termini di prezzo”.

“L’impatto del trasferimento alla fiscalità generale degli oneri relativi ai bonus sociali può essere stimato ex-ante – ha precisato l’Authority nella memoria -; tuttavia, l’onere effettivo potrebbe risultare diverso (in aumento oppure in diminuzione) in base all’andamento dei prezzi all’ingrosso e alle variazioni in corso d’anno della platea dei beneficiari, che potrebbero essere influenzate anche da elementi esogeni (per esempio, la previsione di nuove agevolazioni sociali basate sull’ISEE potrebbe aumentare il numero di dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) presentate all’INPS e, quindi, ampliando almeno potenzialmente il numero di nuclei familiari agevolabili ai quali garantire il riconoscimento automatico del bonus). La proposta formulata dall’Autorità comporterebbe un onere a carico della fiscalità pubblica per i bonus sociali elettrico e gas riferiti all’anno 2024 attualmente stimabile in circa 780 milioni di euro (per un anno), includendo sia i bonus per disagio economico sia quelli per disagio fisico. Tale stima prende a riferimento la percentuale di riduzione della spesa prevista dalla normativa vigente nel quarto trimestre 2023 (30% della spesa lordo tasse per l’energia elettrica; 15% della spesa al netto delle tasse per il gas) e la soglia ISEE di 9.530 euro (valore corrispondente a quello previsto dalla normativa originaria, aggiornato per l’inflazione), alla luce degli scenari di prezzo 2024 che si evincono attualmente dalle quotazioni forward per tale anno”, ha concluso Arera.

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