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Dl Energia, lunedì testo in Cdm: ecco tutte le misure nella bozza di testo

Al suo interno sono presenti norme sulle concessioni idro, la liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica rinviata di sei mesi, incentivi alle regioni per le rinnovabili e misure per lo stoccaggio di CO2

Misure per l’autoproduzione rinnovabili nei settori energivori a rischio delocalizzazione, per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas e la flessibilità e l’idroelettrico. E ancora: disposizioni in materia di concessioni geotermiche, un piano pluriennale per la promozione degli investimenti, e incentivi alle regioni per ospitare impianti rinnovabili. Ma anche disposizioni in materia di limiti emissivi per la sicurezza del sistema energetico, e per il contributo degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili alla flessibilità del sistema elettrico. Sono alcune delle misure contenute nella bozza del Dl Energia visionato da Energia Oltre che verrà presentato in Consiglio dei ministri lunedì.

La bozza di provvedimento è composta di 13 articoli, e per il resto si occupa della semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori ad aria presso centrali esistenti, disposizioni urgenti in materia di mercato al dettaglio dell’energia elettrica, in materia di stoccaggio geologico di CO2, per lo sviluppo di un polo strategico per l’eolico galleggiante in mare (non ancora scritto), in materia di infrastrutture di rete elettrica e per l’implementazione lo sviluppo dei di progetti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

AUTOPRODUZIONE DI RINNOVABILI NEI SETTORI ENERGIVORI

La misura nasce dall’esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica, in conformità al Pniec “fino al 31 dicembre 2030, la concessione (…) è rilasciata prioritariamente ai soggetti iscritti nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) che intendono realizzare impianti fotovoltaici o eolici”. Il Mase deve definire entro 60 gg “un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese” rispettando una serie di criteri come la possibilità di realizzare nuova capacità di generazione “anche attraverso aggregazione, o da soggetti terzi con cui le imprese medesime sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l’energia rinnovabile” e con “impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza minima pari a 1 MW” oppure impianti “oggetto di potenziamento ovvero di rifacimento che consentano un incremento di potenza pari ad almeno 1 MW”.

RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI DI GAS NATURALE E RELATIVA FLESSIBILITÀ

“Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. o le società da esso controllate (di seguito «Gruppo GSE») avviano, su direttiva del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli mediante invito rivolto ai soggetti”, si legge nella bozza.

“È consentita, per la durata di vita utile del giacimento” “la coltivazione di gas naturale sulla base di concessioni esistenti ovvero di nuove concessioni rilasciate” “nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo distante da quest’ultimo 40 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia dalle linee di costa, a condizione che: a) i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi; b) i titolari di concessioni esistenti o i soggetti richiedenti nuove concessioni aderiscano alle procedure per l’approvvigionamento di lungo termine”.

“In deroga a quanto previsto all’articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentita, per la durata di vita utile del giacimento, la coltivazione di gas naturale sulla base di nuove concessioni rilasciate ai sensi del comma 6 in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, a condizione che: a) i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi;
b) i soggetti richiedenti nuove concessioni aderiscano alle procedure per l’approvvigionamento di lungo termine”.

MISURE SULL’IDROELETTRICO

“Al fine di perseguire il rafforzamento dell’autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell’esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un’alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere (…) riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lett. f), le concessioni per l’uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l’avvio del
procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare”, si legge nella bozza.

Inoltre, “la proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, dovrà prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni

CONCESSIONI GEOTERMOELETTRICHE

La bozza prevede un termine di gara per le concessioni in due anni dalla scadenza, mentre per quanto riguarda il Piano pluriennale per la promozione degli investimenti “ai fini del rafforzamento dell’autonomia energetica nazionale e del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, l’autorità competente può chiedere al concessionario uscente di presentare, entro un termine stabilito dall’autorità medesima, comunque non successivo al 30 giugno 2024, un piano pluriennale di investimenti, avente a oggetto: a) interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico degli impianti in esercizio, anche volti alla riduzione delle emissioni; b) interventi minerari per recuperare il declino naturale del campo geotermico; c) interventi per la sostenibilità ambientale, comprensivi di misure volte alla tutela e al ripristino ambientale dei territori interessati dalla concessione di coltivazione; d) interventi per la realizzazione di nuovi impianti di produzione e le attività minerarie a essi connesse ovvero per il potenziamento degli impianti esistenti; e) misure per l’innalzamento dei livelli occupazionali nei territori interessati dalla concessione di coltivazione”.

INCENTIVI ALLE REGIONI PER OSPITARE IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI

La bozza del Dl Energia prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, di un Fondo di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 da ripartire tra le regioni e le province autonome per l’adozione di misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, a fronte della concentrazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Agli oneri “si provvede a valere sui proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di anidride carbonica” e tramite “i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, che abbiano acquisito il titolo per la costruzione degli impianti medesimi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030”, che “sono tenuti a corrispondere” al Gestore dei servizi energetici “un contributo annuo pari a 10euro per ogni chilowatt di potenza dell’impianto, per i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio”.

LIMITI DI EMISSIONE PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA ENERGETICO

“I gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica nominale superiore a 300 MW che hanno usufruito delle deroghe di cui all’articolo 5-bis, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, (…) e che, !in considerazione del divieto di importazione del carbone russo (…) non riescono a reperire sul mercato carbone di qualità tale da garantire l’osservanza dei valori limite delle emissioni, possono usufruire di ulteriori deroghe (…) a condizione che: a) i medesimi impianti siano inseriti da Terna S.p.A. nell’elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico” e Terna “dichiari che un’eventuale indisponibilità non programmata dei medesimi impianti comporterebbe il rischio elevato del mancato rispetto degli standard di sicurezza dell’esercizio del sistema elettrico”. Infine che “la deroga sia limitata a quanto necessario per consentire il rispetto degli standard di sicurezza dell’esercizio del sistema elettrico”.

MISURE PER IL CONTRIBUTO DEGLI IMPIANTI NON ABILITATI ALIMENTATI DA BIOLIQUIDI SOSTENIBILI ALLA FLESSIBILITÀ DEL SISTEMA ELETTRICO

Per conseguire gli obiettivi del Pniec “è istituito un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili che rispettino i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e siano già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI CONDENSATORI AD ARIA PRESSO CENTRALI ESISTENTI

“Al fine di garantire la continuità della produzione di energia elettrica e il pieno utilizzo della capacità installata, anche in funzione del più efficiente impiego della risorsa idrica, nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW – si legge nella bozza del provvedimento -, la realizzazione di sistemi di condensazione ad aria in impianti già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, che non comporti incremento della potenza elettrica e che avvenga su superfici all’interno delle centrali esistenti, costituisce modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 ed è subordinata a comunicazione preventiva al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. La comunicazione di cui al primo periodo è effettuata almeno sessanta giorni prima della data di avvio dei lavori”.

LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO ELETTRICO

Il Mase “per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura in esito alle procedure competitive avviate ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (…) a completamento della liberalizzazione del mercato elettrico e del gas e dell’avvio del servizio a tutele graduali per i clienti finali domestici senza fornitore di energia elettrica, si avvale dell’Acquirente unico S.p.A. per l’effettuazione di campagne informative e per lo svolgimento delle azioni previste ai sensi dell’articolo 1, comma 60-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2”.
“Al fine di assicurare un elevato coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei consumatori energetici e del servizio idrico integrato, a decorrere dal primo gennaio 2024, il fondo di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 è trasferito allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”, prosegue la bozza.

Arera, inoltre, “assicura, con propri provvedimenti, che i clienti finali domestici senza fornitore di energia elettrica siano riforniti dagli operatori individuati in esito alle procedure competitive (…) previa adeguata informazione, da svolgersi in coordinamento con le azioni previste ai sensi dell’articolo 1, comma 60-bis, della legge n. 124 del 2017, in ordine ai riferimenti dell’esercente il servizio a tutele graduali individuato per la loro area, prevedendo che il trasferimento dei punti di consegna agli operatori individuati abbia luogo non prima di sei mesi e comunque non oltre dodici mesi dalla data di conclusione delle procedure competitive”.

In aggiunta si prevede che “i clienti vulnerabili (…) hanno diritto a essere riforniti di energia elettrica nell’ambito del servizio di vulnerabilità (…) secondo condizioni disciplinate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), a un prezzo che riflette il costo dell’energia elettrica nel mercato all’ingrosso e costi efficienti delle attività di commercializzazione del servizio medesimo, determinati sulla base di criteri di mercato. Acquirente unico S.p.A. svolge, secondo modalità stabilite da ARERA, basate su criteri di mercato, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell’energia elettrica all’ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità. Il servizio di vulnerabilità è esercito da un fornitore iscritto nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio”.

Arera “adotta misure per la disciplina del servizio di vulnerabilità nel rispetto dei seguenti criteri: a) il servizio è limitato alla sola fornitura di energia elettrica; b) il servizio è assegnato, per una durata non superiore a sei anni, mediante procedure competitive, relative a un’unica area nazionale, conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, massima partecipazione e non discriminazione e la conclusione della prima procedura di aggiudicazione avviene non oltre il 31° dicembre 2025; c) l’esercente il servizio di vulnerabilità può avvalersi dell’azienda o del ramo d’azienda degli esercenti il servizio (…) e subentrare nei rapporti giuridici in capo allo stesso al momento della cessazione del servizio”.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STOCCAGGIO GEOLOGICO DI CO2

Tra le novità della bozza di provvedimento le autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 che “sono rilasciate ai soggetti richiedenti, su parere del Comitato, dal Ministero dell’ambiente e della sicurezzavenergetica, con procedimento unico nel cui ambito viene acquisito ogni atto di assenso delle amministrazioni interessate, comprese le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006”, si legge nella bozza.

L’autorizzazione “ha una durata massima di tre anni”. Ed “entro la data di scadenza, il soggetto autorizzato può richiedere proroghe, fino a un massimo di tre e per una durata non superiore a due anni ciascuna, documentando le operazioni svolte, le motivazioni che non hanno permesso di ultimare la sperimentazione nei tempi previsti e gli elementi che consentono di prevedere un risultato positivo della sperimentazione, nonché il tempo ulteriormente necessario per completare la sperimentazione stessa”.

“I progetti relativi ai programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 sono sottoposti, fermo restando quanto previsto all’articolo 7, comma 3, terzo periodo, alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006”, si legge nella bozza

MISURE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE DI RETE ELETTRICA

“Al fine di garantire la programmazione efficiente delle infrastrutture della rete elettrica di trasmissione nazionale, in coordinamento con lo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo di energia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, Terna S.p.A., in qualità di gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, istituisce un Portale digitale: a) riportante, a beneficio dei soggetti di cui al comma 2, i dati e le informazioni, inclusi quelli relativi alla localizzazione, degli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, nonché delle richieste di connessione alla medesima rete degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, dei sistemi di accumulo di energia e degli impianti di consumo; b) per l’accesso, da parte dei soggetti di cui al comma 2, alle relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei procedimenti di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale in prospettiva del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e al 2050, predisposte da Terna medesima”.

DISPOSIZIONI URGENTI PER L’IMPLEMENTAZIONE LO SVILUPPO DEI DI PROGETTI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO

Infine, “al fine di favorire la realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento ovvero di teleraffrescamento efficiente o l’ammodernamento di quelli esistenti, sono destinatericonosciute, per l’anno 2024, nel limite risorse pari adi 96.718.200 euro per l’anno 2024, all’attuazione dei le agevolazioni di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 30 giugno 2022, recante “Attuazione della Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (…) a condizione che i medesimi non siano finanziati a valere sulle risorse di cui all’Investimento 3.1, Missione 2, Componente 3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

 

Bozza Dl Sicurezza Energetica

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