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Dl Fiscale

Dl fiscale, pioggia di emendamenti dei relatori su energia e ambiente

Nel dl fiscale si va da disposizioni in materia di emissioni di gas a effetto serra, alla modifica agli incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica, dalla proroga detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia alle Royalty per i permessi di prospezione

Arriva una pioggia di emendamenti dai relatori Ruocco e Fragomeli al dl Fiscale nel settore ambiente ed energia in commissione Finanze alla Camera. Si va da disposizioni in materia di emissioni di gas a effetto serra, alla modifica agli incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica; dalla proroga detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia alle Royalty per i permessi di prospezione, fino a norme di interpretazione autentica riguardanti l’Iva su forniture di energia elettrica da teleriscaldamento e agevolazioni fiscali per la produzione sostenibile. Questo quanto previsto da una serie di proposte di modifiche le cui bozze sono state visionate da energiaoltre.it.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA

Da Fragomeli arriva una proposta di modifica, per ora una bozza, un nuovo articolo 12 bis, che si focalizza sul decreto legislativo 30 marzo 2013 riguardante la partecipazione al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità. In particolare, l’art. 3, comma 1, lett. t) stabilisce che “il gestore è la persona che detiene o gestisce un impianto o alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l’esercizio tecnico del medesimo”. Con la proposta di modifica si intende, quindi, “introdurre una norma di interpretazione autentica della norma che individua nel ‘gestore’ dell’impianto il soggetto obbligato ad annullare le quote di emissione di gas effetto serra (European Union Emissions Trading Scheme – EU ETS)”, si legge nella relazione illustrativa.

Il meccanismo è di tipo cap&trade ovvero fissa un tetto massimo complessivo alle emissioni consentite sul territorio europeo nei settori interessati (cap) cui corrisponde un equivalente numero di “quote” che possono essere compravendute su apposito mercato (trade). In base a tale Sistema ogni operatore industriale deve “compensare” su base annuale le proprie emissioni effettive di CO2 con un corrispondente quantitativo di quote. L’urgenza di interpretare autenticamente l’art. 3 d.lgs. n. 30/2013 “nasce dall’esigenza di fare chiarezza una volta per tutte sul soggetto che sia tenuto ad annullare le quote ETS in presenza di un contratto di tolling – si legge nella relazione illustrativa -. Benché ad altri fini la giurisprudenza amministrativa abbia più volte individuato nel toller il produttore dell’energia elettrica (per tutte, Cons. Stato, sez. VI, 19 ottobre 2009, n. 6392; Id., sez. VI, 29 settembre 2009, n. 5886; Tar Lombardia/Milano, sez. III, 10 dicembre 2008, nn. 5770 e 5771) e benché di conseguenza il toller debba ritenersi essere lui il gestore dell’impianto produttivo ai sensi e per gli effetti del Sistema ETS-EU, il silenzio serbato sul punto dall’art. 3, comma 1, lett. t) d.lgs. n. 30/2013 crea non poche incertezze interpretative”.

MODIFICA AGLI INCENTIVI FISCALI PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

Sempre un testo-bozza di Fragomeli propone di introdurre un nuovo articolo 4 bis che mira ad integrare le misure già previste dal dl crescita in ordine all’utilizzo dell’ecobonus e alla sua disponibilità da parte dei beneficiari, nell’ottica non solo di tutelare gli incapienti ma anche di agevolare i piccoli fornitori i quali non possono garantire l’utilizzo dello sconto fattura introdotto dal dl crescita. “Tale credito, che verrebbe riconosciuto a favore del soggetto che commissiona i lavori di riqualificazione energetica degli immobili, consisterebbe in una erogazione diretta su un conto corrente da lui indicato – spiega la relazione illustrativa -. Il credito, riconosciuto per l’intero ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di manutenzione, verrebbe poi ripartito in dieci quote annuali di pari importo”. Di fatto, trasformare la detrazione in una somma disponibile per il beneficiario, “consentirebbe allo stesso di poter ottenere più facilmente un finanziamento bancario pari all’importo complessivo del bonus cui avrebbe diritto, ottenendo in tal modo la disponibilità liquida per poter procedere al pagamento dei lavori di riqualificazione dell’immobile”.

PROROGA DETRAZIONE PER LE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Nella versione attuale, la normativa in materia di incentivi fiscali rende le detrazioni “[…] usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica […]”. Questa formulazione, “pur ricomprendendo un ampio numero di enti dedicati alla gestione dell’ERP, genera incertezze sull’applicabilità della disciplina ad alcune società operanti in base ad affidamenti di natura in house providing, ma non ancora oggetto all’epoca della costituzione di affidamento specifico in materia di gestione degli stabili ERP – si legge nella bozza della relazione illustrativa -. In particolare la questione riguarderebbe il Comune di Milano, proprietario di un patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) per un totale di 260 complessi, pari a 1.061 edifici (di cui 322 condomini misti) e circa 28.800 unità abitative. Tale patrimonio, di dimensione particolarmente rilevante rispetto al totale nazionale, è oggetto di un affidamento in house a MM S.p.A., società partecipata al 100% dal Comune, che ne gestisce il facility e property management in nome e per conto del Comune, in base a una convenzione con orizzonte di lungo periodo (sino al 2045). Si chiede di risolvere un’asimmetria di trattamento che non apporta benefici agli inquilini del Comune di Milano e, in ultima analisi, ai cittadini, estendendo la finestra temporale di riferimento per la qualificazione dei soggetti beneficiari, anche al fine di includere nella disciplina eventuali ulteriori gestori ERP”.

CIRCOLABILITÀ DEL MATERIALE ROTABILE

Nell’ottica di assicurare i presupposti per crescenti e sempre più completi livelli di sostenibilità sul piano ambientale del sistema di trasporto ferroviario, la proposta di modifica dei relatori “mira a porre le condizioni per la progressiva dismissione dei rotabili con toilette a scarico aperto. Ad oggi, su un totale di circa 12.000 veicoli ferroviari circolanti sulle reti nazionali e regionali, almeno 5.000 veicoli delle circa 20 imprese ferroviarie operanti sul territorio nazionale sono allestiti con questa modalità di scarico – sottolinea la bozza della relazione illustrativa -. Si tratta di treni il cui utilizzo è oggi pienamente legittimo, ai sensi della disciplina europea e nazionale, in quanto questa modalità di scarico è, assolutamente coerente con quanto stabilito dalla normativa tecnica contenuta nel reg. UE n. 1302/14 per i treni progettati o ristrutturati prima del 2015. In questo contesto, la proposta normativa mira ad accelerare, secondo un criterio di progressività, il processo sostituzione di questi treni con nuovi rotabili dotati di sistemi più moderni, stabilendo, inoltre, un termine decadenziale entro il quale non saranno più utilizzabili”.

LE ROYALTY

Il testo normativo di riferimento sulle aliquote delle Royalty è il D.Lgs. 25/11/1996, n. 625: gli articoli 20 e 22 pongono un preciso vincolo di destinazione a queste somme, versate dall’azienda concessionaria alle Regioni coinvolte: “Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 1997 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma il valore dell’aliquota calcolato in base all’articolo 19 è corrisposto per il 55% alla regione a statuto ordinario e per il 15% ai comuni interessati; i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell’occupazione e delle attività economiche, all’incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni». La presente disposizione serve a garantire che gli enti territoriali (Regioni e Comuni) destinino effettivamente le risorse derivate dalle Royalty (corrisposte dalle società concessionarie) ai soggetti beneficiari ed alle attività che in concreto sono incise dalla presenza delle piattaforme (ad esempio: le marinerie, le attività economiche e produttive legate al mare, incluse quelle turistiche)”.

Fino ad oggi, infatti, si legge nella bozza della relazione illustrativa, “si è constatato che le Royalty versate dai concessionari delle prospezioni siano state utilizzate per scopi del tutto divergenti da quelli delineati dal legislatore del 1996, e ciò senza alcun obbligo di rendicontazione. Si pensi alle amministrazioni comunali che hanno pagato le retribuzioni del personale precario o le luminarie di Natale con gli indennizzi in discorso. Le Regioni e i Comuni interessati hanno mostrato di gestire questo ingente flusso economico senza alcuna attenzione per i settori “danneggiati” dalla presenza delle piattaforme, senza alcuna trasparenza, senza alcuna programmazione. In questo modo, importanti risorse finalizzate ex lege a compensare i cittadini, i territori, le imprese e gli operatori dei settori coinvolti dell’essere incisi con conseguenze diverse dalla presenza delle piattaforme rischiano di essere utilizzate in modo sviante rispetto a tali, precisi, scopi. Il carattere interpretativo della norma consente anche di ampliarne l’ambito applicativo al passato, a decorrere dal 2014”.

INTERPRETAZIONE AUTENTICA IVA SU FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA DA TELERISCALDAMENTO

La Direttiva Europea 2012/27/UE sull’Efficienza Energetica introduce la definizione di teleriscaldamento efficiente: un sistema che utilizza energia prodotta da fonti rinnovabili o da sistemi di cogenerazione ad alto rendimento o da “waste heat” (calore recuperato da processi produttivi ed altrimenti disperso) o da una combinazione di queste fonti. La Direttiva stimola inoltre gli Stati membri ad adottare “politiche che incoraggiano a prendere debitamente in considerazione, a livello locale e regionale, il potenziale insito nell’uso di sistemi di riscaldamento e raffreddamento efficienti” nonché “misure adeguate affinché infrastrutture efficienti di teleriscaldamento e raffreddamento siano sviluppate”.

“La direttiva dichiara che il teleriscaldamento e teleraffreddamento presentano significative possibilità di risparmio di energia primaria che sono largamente inutilizzate nell’Unione – si legge nella bozza della relazione illustrativa -. Tali sistemi efficienti possono svolgere un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici dell’Unione europea. Migliorando l’efficienza energetica consentono di aumentare la quota di rinnovabili locali ed il recupero di calore altrimenti disperso. Inoltre tali sistemi possono facilitare l’integrazione delle rinnovabili, spesso disponibili a intermittenza, fornendo un bilanciamento alla rete (ad esempio attraverso stoccaggio termico) e, nel complesso, quindi aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico. Oltre a ciò, la diffusione delle reti di teleriscaldamento rappresenta uno strumento di primaria importanza per il miglioramento della qualità dell’aria nei centri urbani, in quanto consente di sostituire numerose caldaie domestiche o condominiali, che rappresentano una fonte non trascurabile di emissioni inquinanti, con impianti a bassissimo impatto ambientale”.

“I sistemi di teleriscaldamento efficienti non sono espressamente contemplati dalla disciplina normativa vigente in quanto essa è precedente, ma sono da intendersi sicuramente ricompresi nelle intenzioni del legislatore. L’emendamento proposto chiarisce quindi l’ambito di applicazione dell’Iva agevolata, esplicitando che fra le casistiche ammissibili rientrano anche i sistemi di teleriscaldamento/teleraffreddamento efficienti. Allo stato, infatti, alcuni uffici dell’Agenzia delle entrate tendono a interpretare restrittivamente l’ambito di applicazione dell’agevolazione in parola; tuttavia, in tal modo, anche le forniture di energia termica considerate ‘green’ verrebbero assoggettate ad aliquota Iva ordinaria, facendo inesorabilmente lievitare il costo a carico dell’utenza finale, che verrebbe quindi disincentivata ad allacciarsi a reti di teleriscaldamento/teleraffreddamento, nonostante gli indubbi vantaggi ambientali che deriverebbero da una simile scelta. Inoltre, anche la competitività delle imprese di settore, che negli anni hanno sostenuto significativi investimenti per la creazione di reti e di impianti capaci di combinare servizi di qualità e tutela dell’ambiente, verrebbe compromessa. Il tutto a discapito degli obiettivi fissati dall’Ue nel programma 2030”.

AGEVOLAZIONI FISCALI PE$R LA PRODUZIONE SOSTENIBILE

“L’emendamento intende estendere al 2021 le nome in materia di economia circolare introdotte, dal decreto legge n. 34 del 2019, per il solo anno 2020. In particolare, l’articolo 26-bis di tale decreto ha introdotto misure agevolative, sotto forma di abbuoni sui prezzi e di credito d’imposta, per incoraggiare l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo immessi sul mercato. L’articolo 26-ter riconosce benefici finanziari e fiscali, sotto forma di crediti d’imposta per l’acquisto di prodotti da riciclo e da riuso”, si legge nella bozza di relazione illustrativa.

IL TESTO DEGLI EMENDAMENTI

Art. 12

Dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:
Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di emissioni di gas a effetto serra)
1. Nel contratto di tolling, per «gestore» ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera t), decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, si intende il toller.

Art. 4
Dopo l’articolo aggiungere il seguente:
Art. 4-bis
(Modifica agli incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica)
1. All’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma 3.1, dopo le parole “legge 24 dicembre 2007, n. 244” sono inserite le seguenti: “, oppure per il riconoscimento di un credito di importo pari all’ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi, da erogare in un conto dedicato, non concorrente alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e ripartito in dieci quote annuali di pari importo”;
b) dopo il comma 3.1, è aggiunto il seguente:
“3.1-bis “Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative relative all’accredito sul conto corrente dedicato del beneficiario di cui al comma 3.1.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,3 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019”.

Articolo 4
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Proroga detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia)
1. Al decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14:
1) al comma 2-septies, dopo le parole: “dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti”, sono aggiunte le parole “ovvero dagli enti titolari della gestione di immobili del patrimonio dell’edilizia residenziale pubblica”;
2) al comma 2-septies, le parole: “31 dicembre 2013”, sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2015”;
b) all’articolo 16:
1) al comma 1-sexies.1, dopo le parole: “dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti”, sono aggiunte le parole “ovvero dagli enti titolari della gestione di immobili del patrimonio dell’edilizia residenziale pubblica”;
2) al comma 1-sexies.1, le parole: “31 dicembre 2013”, sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2015”

ARTICOLO 40

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:
Articolo 40-bis.
(Circolabilità del materiale rotabile)
1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, le imprese ferroviarie procedono, entro il 31 dicembre 2025, alla dismissione dei veicoli circolanti con toilette a scarico aperto che, sino alla predetta data e fermo quanto stabilito nel successivo periodo del presente comma, possono continuare a circolare, senza alcuna restrizione. Per le finalità di cui al periodo precedente il numero di veicoli circolanti con toilette a circuito aperto per ciascuna impresa ferroviaria non può eccedere, al 31 dicembre di ciascuna annualità, le seguenti consistenze:
a) anno 2021: quaranta per cento dei veicoli circolanti;
b) anno 2022: trenta per cento dei veicoli circolanti;
c) anno 2023: venti per cento dei veicoli circolanti;
d) anno 2024: dieci per cento dei veicoli circolanti.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, sulle reti nazionali e regionali, non è consentita la circolazione dei rotabili con toilette a scarico aperto, adibiti al trasporto di passeggeri. Dal divieto di circolazione di cui al periodo precedente sono esclusi i rotabili storici così come definiti dall’articolo 3, comma 1 della legge 9 agosto 2017, n. 128.

ARTICOLO 38

Dopo l’articolo, inserire il seguente
Art. 38-bis
(Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)
1. All’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti i seguenti periodi:
«Le finalità di cui all’articolo 20, comma 1, secondo periodo si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all’incremento dell’occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il trenta per cento del valore dell’aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i Comuni rendicontano alla Regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l’effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti periodi. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato».

Articolo 45

Dopo l’articolo 45 inserire il seguente:

“Articolo 45-bis
(Interpretazione autentica IVA su forniture di energia elettrica da teleriscaldamento)
1. Il numero 122 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che tra le prestazioni assoggettabili ad aliquota Iva del 10% sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento o distribuita al pubblico tramite sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti come definiti all’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modificazioni.”
Conseguentemente, all’articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole “16.941.452” con le parole “10.941.452”, le parole “58.493.452” con le parole “52.493.452”, le parole “29.962.452” con le parole “23.962.452”, le parole “29.885.452” con le parole “23.885.452”, le parole “39.605.452” con le parole “33.605.452”, le parole “39.516.452” con le parole “33.516.452”, le parole “34.279.452” con le parole “28.279.452”, le parole “37.591.452” con le parole “31.591.452”, le parole “58.566.452” con le parole “52.566.452””.

Art.49

Dopo l’articolo 49 aggiungere il seguente:
«Art 49-bis
(Agevolazioni fiscali per la produzione sostenibile)
1. Al decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 26-bis:
1. al comma 2, primo periodo, le parole: “per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2020 e 2021”;
2. Il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto;
b) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
b) all’articolo 26-ter:
1. al comma 1, le parole: “Per l’anno 2020” sono sostituite con le seguenti: “Per gli anni 2020 e 2021”;
2. al comma 2, primo periodo, le parole: “per l’anno 2020” sono sostituite con le seguenti: “per ciascuno degli anni 2020 e 2021”;
3. al comma 3, primo periodo, le parole: “per l’anno 2020” sono sostituite con le seguenti: “per ciascuno degli anni 2020 e 2021”;
4. Il comma 6 è sostituito con il seguente: “6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede;
a) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto;
b) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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