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Piano Mattei

Dl Fiscale, ecco le segnalazioni di M5s Su piattaforme petrolifere e Conto Energia

Di fatto si tratta di proposte di modifica al Dl Fiscale presentate dai soli pentastellati: gli altri componenti della maggioranza e l’opposizione non hanno formulato richieste su queste tematiche.

Sono arrivati gli emendamenti segnalati dai gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione al decreto fiscale in corso di approvazione alla Camera. Alcune delle proposte modificative riguardano anche l’Imu sulle piattaforme petrolifere e il Conto energia. Di fatto si tratta di proposte dei soli pentastellati: gli altri componenti della maggioranza e l’opposizione non hanno formulato richieste su queste tematiche.

GLI EMENDAMENTI SULLA PIATTAFORME PETROLIFERE DELLA MAGGIORANZA

Tra le proposte segnalate da M5S all’articolo 38 si prevede una sostituzione del comma 1 sulla definizione delle strutture, presentata dalla pentastellata Ruggiero Francesca Anna. La nuova formulazione precisa che rientrano nella norma “ogni piattaforma, ponteggio, pontoni di sollevamento, pontoni posatubi e posacavi, chiatte o qualsiasi altra struttura emersa destinata per natura o per ausilio alla prospezione, alla ricerca, alla coltivazione e allo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi in mare”. E successivamente al comma 6 di prevede che “le attività di accertamento e riscossione relative alle piattaforme di cui al comma 1 sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni, che si avvalgono, a seguito di apposita deliberazione, dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, titolare dello svolgimento delle funzioni della riscossione nazionale”.

Altra proposta segnalata da parte dei pentastellati Azzurra Pia Maria Cancelleri e Luca Migliorino, è invece l’introduzione di un articolo 38-bis che riguarda le disposizioni in materia di imposizione fiscale locale per le aree destinate alle attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo. Di fatto si tratta di una interpretazione nel senso che “rientrano nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione le sole costruzioni strumentali all’esercizio dell’attività estrattiva presenti sull’area autorizzata all’esercizio di tale attività, nonché nel senso che non rientrano nella nozione di area fabbricabile assoggettabile ad imposizione i terreni autorizzati all’esercizio dell’attività estrattiva qualunque sia la destinazione prevista per gli stessi dagli strumenti urbanistici generali o attuativi”.

LE PROPOSTE DI MODIFICA DEL CONTO ENERGIA DI M5S

Sugli incentivi del Conto Energia viene segnalto, invece, l’emendamento proposto dal pentastellato Davide Crippa, ex sottosegretario al Mise. “Al fine di contenere gli oneri delle bollette elettriche per i consumatori mediante riduzione della componente tariffaria ASOS (ex componente A3), l’Agenzia delle entrate provvede a versare, sentita l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), le somme riscosse dai contribuenti ai sensi del comma 2 per rinuncia al beneficio fiscale goduto e non spettante in virtù del divieto di cumulo di cui al comma 4 su apposito conto per i nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilati ai sensi del testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (TIT) – si legge nell’emendamento -. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente comma. All’attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nei casi in cui il contribuente eserciti la specifica facoltà di cui al comma 1 ed effettui il pagamento di cui al comma 2, il GSE non applica le decurtazioni degli incentivi di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni e tiene conto della disciplina di cui al comma 4 del presente articolo relativa ai giudizi pendenti”.

IL TESTO INTEGRALE DEGLI EMENDAMENTI SEGNALATI

38.3.

Al comma 1, sostituire le parole: la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi con le seguenti: ogni piattaforma, ponteggio, pontoni di sollevamento, pontoni posatubi e posacavi, chiatte o qualsiasi altra struttura emersa destinata per natura o per ausilio alla prospezione, alla ricerca, alla coltivazione e allo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi in mare.
Conseguentemente:
a) sopprimere il comma 2;

b) sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Le attività di accertamento e riscossione relative alle piattaforme di cui al comma 1 sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni, che si avvalgono, a seguito di apposita deliberazione, dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, titolare dello svolgimento delle funzioni della riscossione nazionale.
c) sopprimere il comma 7.

Ruggiero Francesca Anna

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di imposizione fiscale locale per le aree destinate alle attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo)

1. Per le attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, di cui al Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quelle di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che rientrano nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione le sole costruzioni strumentali all’esercizio dell’attività estrattiva presenti sull’area autorizzata all’esercizio di tale attività, nonché nel senso che non rientrano nella nozione di area fabbricabile assoggettabile ad imposizione i terreni autorizzati all’esercizio dell’attività estrattiva qualunque sia la destinazione prevista per gli stessi dagli strumenti urbanistici generali o attuativi.

Cancelleri Azzurra Pia Maria, Migliorino Luca

36.3.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. Al fine di contenere gli oneri delle bollette elettriche per i consumatori mediante riduzione della componente tariffaria ASOS (ex componente A3), l’Agenzia delle entrate provvede a versare, sentita l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), le somme riscosse dai contribuenti ai sensi del comma 2 per rinuncia al beneficio fiscale goduto e non spettante in virtù del divieto di cumulo di cui al comma 4 su apposito conto per i nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilati ai sensi del testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (TIT). Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente comma. All’attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nei casi in cui il contribuente eserciti la specifica facoltà di cui al comma 1 ed effettui il pagamento di cui al comma 2, il GSE non applica le decurtazioni degli incentivi di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni e tiene conto della disciplina di cui al comma 4 del presente articolo relativa ai giudizi pendenti.

Crippa Davide

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