Advertisement Skip to content
Pnrr

Manovra: in Dl fiscale rottamazione tir e modifiche a Conto Energia

Nel Cdm chiusosi in tarda serata chiuso solo il Documento programmatico di bilancio da inviare all’Ue. In un altro vertice il via libera a manovra e dl fiscale

Il tanto atteso Consiglio dei ministri delle ultime ora ha affrontato anche i nodi più attesi della manovra e del decreto fiscale. Nella bozza del collegato fiscale alla manovra, che Energia Oltre ha visionato, sono emerse alcune novità sul fronte ambientale ed energetico, due temi molto sentiti dal governo giallorosso che intende dare corpo a quel Green New Deal‘ più volte annunciato dal premier Giuseppe Conte.

PER ROTTAMAZIONE DI CAMION E TIR ARRIVANO 15,7 MLN NEL DL FISCALE

Il primo provvedimento che entra nel dl fiscale collegato alla manovra riguarda la rottamazione di camion e tir: in tutto il governo stanzierà 15,7 milioni di euro per accrescere la sicurezza del trasporto su strada e ridurre gli effetti climalteranti. I contributi saranno compresi da 2 mila a 20 mila euro, a seconda della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di alimentazione. A essere interessati, secondo la bozza del decreto, saranno i veicoli fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e “di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano (Cng), gas naturale liquefatto (Gnl), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 595/2009”, si legge nel dl fiscale collegato alla manovra.

CONTO ENERGIA CUMULABILE CON LA ‘TREMONTI AMBIENTE’

Il decreto fiscale collegato alla manovra supera anche uno dei problemi che in questi ultimi anni hanno lamentato i produttori di rinnovabili fotovoltaiche derivante dal divieto di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione fiscale stabilita dal cosiddetto ‘Tremonti ambiente’. In sostanza, come aveva chiarito il Gse a fine 2017, chi usufruiva della ‘Tremonti ambiente’ non poteva beneficiare anche degli incentivi del terzo, quarto e quinto Conto energia. In questo modo, con una norma interpretativa, si era chiarito che chi voleva continuare a godere delle tariffe incentivate doveva rinunciare al beneficio fiscale goduto. La bozza di decreto fiscale supera questo scoglio – anche al fine di superare i numerosi contenziosi che si sono instaurati sia in ambito amministrativo sia in ambito tributario – e definisce la procedura diretta a consentire al contribuente di mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti versando una somma parametrata alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione dei redditi. Per fare ciò, chi è titolare dell’impianto deve fare comunicazione all’Agenzia delle entrate e provvedere al pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2020. Il perfezionamento della definizione, inoltre, comporta l’estinzione di eventuali giudizi pendenti sul recupero delle agevolazioni non spettanti, spiega il dl fiscale collegato alla manovra.

STRETTA SU CONTROLLI TRASPORTO ENERGIA E GAS

Arriva anche una stretta sui controlli del trasporto energia e gas nel collegato alla manovra: con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono fissati tempi e modalità di esecuzione per la presentazione esclusivamente in forma telematica, da parte dei soggetti che effettuano l’attività di vettoriamento nel settore del gas naturale e dell’energia elettrica, dei dati relativi al prodotto trasportato distintamente per ciascuno dei soggetti obbligati. Con la medesima determinazione – si legge nella relazione illustrativa al dl fiscale collegato alla manovra – sono fissati tempi e modalità con i quali i predetti soggetti obbligati trasmettono i dati relativi ai quantitativi di gas naturale ed energia elettrica fatturati distintamente per destinazione d’uso. L’accisa sul gas naturale è, attualmente – spiega il dl fiscale collegato alla manovra -, accertata tramite dichiarazioni di consumo annuali rese dai soggetti obbligati che procedono alla fatturazione ai clienti finali, nelle quali sono tra l’altro indicati i quantitativi fatturati e la relativa liquidazione dell’imposta. Nell’anno di competenza, il tributo è pagato dai soggetti obbligati con rate di acconto mensili costanti, determinate sulla base dei consumi fatturati nell’anno precedente, e con un versamento a saldo di eventuali debiti derivanti dalla predetta dichiarazione”, si legge nel dl fiscale collegato alla manovra.

CONTRASTO SU FRODI CARBURANTI

Nel collegato alla manovra si introducono nell’ordinamento anche norme per contrastare l’uso fraudolento, nel territorio nazionale, di prodotti classificabili come oli lubrificanti, che vengono illecitamente venduti e utilizzati come carburanti per autotrazione o, in misura minore come combustibili per riscaldamento. La necessità di predisporre questo schema di norme scaturisce da quanto constatato nell’ambito dell’attività operativa di controllo su strada e presso i depositi di carburanti per autotrazione e combustibili per riscaldamento effettuata dalle Amministrazioni ad essa preposte, ovvero Agenzia dogane e monopoli e Guardia di finanza. Tale attività – si legge nella relazione illustrativa al dl fiscale collegato alla manovra – ha evidenziato l’esistenza di un notevole flusso irregolare verso l’Italia di alcuni prodotti, classificabili come lubrificanti, che, appositamente miscelati con altri prodotti energetici, vengono invece impiegati come carburanti; ciò al fine di aggirare le disposizioni unionali che impongono vincoli rigorosi per la movimentazione tra gli Stati membri dei prodotti da impiegare nella carburazione o nella combustione per riscaldamento, la cui circolazione può avvenire, infatti, solo tra soggetti abilitati e solo a seguito dell’emissione di uno specifico documento (e-AD) fornito dal sistema telematico EMCS. Il meccanismo fraudolento sopra descritto – si legge ancora nella relazione illustrativa al dl fiscale collegato alla manovra – si ripercuote di fatto negativamente non solo sull’Erario in termini di mancato gettito, ma anche sulla salute pubblica.Al fine dunque di contrastare le predette frodi, lo schema in illustrazione introduce un nuovo sistema di tracciabilità dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale, prevedendo che i prodotti lubrificanti individuati dalla norma mediante i relativi codici di nomenclatura combinata hanno l’obbligo di circolare nel territorio nazionale, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo e per ciascun trasferimento dei medesimi, con la scorta di un “Codice amministrativo di riscontro”, emesso dal sistema informatizzato dell’Agenzia dogane e monopoli, da annotare sulla prescritta documentazione di trasporto, si legge infine nel dl fiscale collegato alla manovra.

GLI ARTICOLI DEL DL FISCALE COLLEGATO ALLA MANOVRA

Art. 52
(Disposizioni in materia di autotrasporto)

1. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada, per l’anno 2019, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, sono stanziate ulteriori risorse, pari a complessivi 15,7 milioni di euro, da destinare, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati a finanziare, anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10, commi 1 e 2, del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, gli investimenti avviati a far data dall’entrata in vigore della presente disposizione e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto Regolamento (CE) n. 595/2009.
3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili ed è esclusa la loro cumulabilità con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, l’entità dei contributi, compresa tra un minimo di euro 2.000 e un massimo di euro 20.000 per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di alimentazione.
5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l’entità del contributo massimo riconoscibile nonché le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 15,7 milioni di euro per l’anno 2019,
si provvede quanto ad euro 2,8 milioni, mediante parziale utilizzo della quota di entrate previste dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, quanto ad euro 2,6 milioni per l’anno 2019, mediante parziale utilizzo della quota di entrate previste dall’articolo 16 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, quanto ad euro 5 milioni, mediante parziale utilizzo della quota di entrate previste dall’articolo 1, comma 921, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quanto ad euro 5,3 milioni, mediante parziale utilizzo della quota di entrate previste dall’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134.
si provvede quanto ad euro 2,8 milioni, mediante parziale utilizzo della quota di entrate previste dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, quanto ad euro 2,6 milioni per l’anno 2019, mediante parziale utilizzo della quota di entrate previste dall’articolo 16 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, quanto ad euro 5 milioni, mediante parziale utilizzo della quota di entrate previste dall’articolo 1, comma 921, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quanto ad euro 5,3 milioni, mediante parziale utilizzo della quota di entrate previste dall’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134.
si provvede quanto ad euro 2,8 milioni, mediante parziale utilizzo della quota di entrate previste dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, quanto ad euro 2,6 milioni per l’anno 2019, mediante parziale utilizzo della quota di entrate previste dall’articolo 16 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, quanto ad euro 5 milioni, mediante parziale utilizzo della quota di entrate previste dall’articolo 1, comma 921, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quanto ad euro 5,3 milioni, mediante parziale utilizzo della quota di entrate previste dall’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134.

Art. 37
(Incentivi Conto Energia)

1. In caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 con il sistema di detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese previsto dall’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il contribuente ha facoltà di avvalersi di quanto previsto dal comma 2.
2. Il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente.
3. I soggetti che intendono avvalersi della definizione di cui al comma 2 devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate. Le modalità di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
4. Nella comunicazione di cui al comma 3 il contribuente indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo di cui al comma 1 e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della comunicazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
5. La definizione si perfeziona con la presentazione della comunicazione di cui al comma 3 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo entro il 30 giugno 2020.

Art. 8
(Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti)

1. Al fine di contrastare il mancato pagamento dell’accisa sui carburanti per autotrazione e sui combustibili per riscaldamento e tutelare la salute pubblica contrastando l’utilizzo fraudolento di taluni idrocarburi e altri prodotti nei predetti impieghi, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 7, è inserito il seguente:
“Art. 7-bis
(Disposizioni particolari per la circolazione degli oli lubrificanti e di altri specifici prodotti)

1. Fatto salvo quanto previsto, in materia di circolazione, dalle disposizioni doganali e dall’articolo 6, comma 5, gli oli lubrificanti di cui ai codici da NC da 2710 19 81 a 2710 19 99 circolano nel territorio nazionale, nella fase antecedente all’immissione in consumo, con la scorta di un Codice amministrativo di riscontro, relativo a ciascun trasferimento dei suddetti prodotti, emesso dal sistema informatizzato dell’Agenzia dogane e monopoli e annotato sulla prescritta documentazione di trasporto.
2. Il codice di cui al comma 1 è richiesto telematicamente all’Agenzia delle dogane e monopoli non prima delle 48 ore precedenti all’introduzione dei prodotti nel territorio nazionale e comunque almeno 12 ore prima dell’introduzione stessa:
a) per i prodotti di cui al presente articolo, provenienti da un altro Stato membro dell’Unione europea e destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale, dal soggetto che ne effettua la prima immissione in consumo;
b) per i prodotti di cui al presente articolo, provenienti da un altro Stato membro dell’Unione europea e che non siano destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale, dal mittente dei prodotti stessi.
3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono riportati, in particolare, i dati identificativi del mittente e del destinatario dei prodotti, i quantitativi e i codici di nomenclatura combinata dei medesimi, il luogo in cui i prodotti saranno introdotti nel territorio nazionale, la targa del veicolo e degli eventuali rimorchi utilizzati per il loro trasferimento, l’itinerario che il veicolo seguirà nel territorio nazionale, nonché, per la fattispecie di cui al comma 2, lettera b), il luogo in cui i prodotti lasceranno il medesimo territorio e l’Ufficio delle dogane di uscita.
4. Il codice di cui al comma 1, emesso dal sistema informatizzato dell’Agenzia dogane e monopoli, è annotato, prima che la circolazione dei prodotti nel territorio nazionale abbia inizio, sulla prevista documentazione di trasporto che scorta i prodotti. A tal fine il soggetto nazionale di cui al comma 2, lettera a), comunica il medesimo codice al mittente dei prodotti.
5. La circolazione nel territorio nazionale dei prodotti di cui al presente articolo si intende regolarmente conclusa con la comunicazione telematica, all’Agenzia dogane e monopoli, dell’avvenuta presa in carico dei prodotti, che il soggetto di cui al comma 2, lettera a) invia entro le ventiquattro ore successive alla medesima presa in carico presso il proprio deposito; per la fattispecie di cui al comma 2, lettera b), la circolazione nel territorio nazionale dei prodotti di cui al presente articolo si intende regolarmente conclusa con la validazione del codice di cui al comma 1 da parte dell’Ufficio delle dogane di uscita di cui al comma 3.
6. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla disciplina dei casi di indisponibilità o malfunzionamento del sistema informatizzato dell’Agenzia dogane e monopoli e all’individuazione degli ulteriori elementi da riportare nella richiesta di cui al comma 2.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per le preparazioni lubrificanti rientranti nel codice NC 3403, qualora le stesse siano trasportate sfuse o in contenitori di capacità superiore a 20 litri.”;
b) all’articolo 40, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Salvo che venga fornita prova contraria, si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all’accertamento la circolazione dei prodotti di cui all’articolo 7-bis che avvenga in assenza della preventiva emissione del Codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis; ugualmente si considera tentativo di sottrazione del prodotto all’accertamento la predetta circolazione che avvenga sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri ovvero che avvenga senza che sia stata eseguita, da parte dell’Ufficio delle dogane di uscita, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.”.
2. I dati relativi alla circolazione degli oli lubrificanti e di altri specifici prodotti di cui all’articolo 7-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono resi accessibili, con modalità da indicare nel decreto di cui all’articolo 7-bis, comma 6, del predetto testo unico, alla Guardia di finanza al fine dello svolgimento dei controlli di competenza.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 7-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, trovano applicazione anche per i prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze di natura non regolamentare, che, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere destinati all’impiego come carburanti per motori, combustibili per riscaldamento ovvero come lubrificanti.
4. Il decreto di cui all’articolo 7-bis, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del predetto decreto di cui all’articolo 7-bis, comma 6.

Art. 12
(Trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale)

1. Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono fissati tempi e modalità di esecuzione per la presentazione esclusivamente in forma telematica, da parte dei soggetti che effettuano l’attività di vettoriamento nel settore del gas naturale e dell’energia elettrica, dei dati relativi al prodotto trasportato distintamente per ciascuno dei soggetti obbligati di cui all’articolo 26, comma 7, lettera a), e all’articolo 53, comma 1, lettera a) di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; con la medesima determinazione sono fissati tempi e modalità con i quali i predetti soggetti obbligati trasmettono i dati relativi ai quantitativi di gas naturale ed energia elettrica fatturati distintamente per destinazione d’uso.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Abilita JavaScript nel browser per completare questo modulo.

Rispettiamo la tua privacy, non ti invieremo SPAM e non passiamo la tua email a Terzi

Torna su