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Dl Ricostruzioni

Dl Ricostruzioni, governo pronto a nuove regole per gli interventi post-calamità

Al momento il testo si compone di 25 articoli e prevede, tra le altre cose, la nomina di un Commissario straordinario alla ricostruzione e una cabina di regia

Il governo è pronto a emanare un nuovo decreto contente principi organizzativi per le ricostruzioni post-calamità. Decreto che disciplina “il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo per i quali sia cessato lo stato di emergenza nazionale”.

LO STATO DI RICOSTRUZIONE DI RILIEVO NAZIONALE

La bozza di provvedimento sarà portata sicuramente in uno dei prossimi Consigli dei ministri. Al momento il testo, visionato da Energia Oltre, si compone di 25 articoli. Si parte con lo Stato di ricostruzione di rilievo nazionale: “Entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale (…) a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, il Consiglio dei ministri può deliberare lo ‘stato di ricostruzione di rilievo nazionale’, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell’autorità politica delegata per la ricostruzione, acquisita l’intesa dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate”, si legge nella bozza. Che aggiunge una deliberazione del Cdm per fissare “la durata e l’estensione territoriale dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi calamitosi”. Non può eccedere la durata di cinque anni “ed è prorogabile fino ad un massimo di dieci anni dalla dichiarazione con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell’autorità politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta congiunta dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate e del Commissario straordinario del Governo alla ricostruzione”.

Tuttavia, “qualora siano completati gli interventi di ricostruzione pubblica e privata e sussistano i presupposti per provvedere al rientro nell’ordinario, lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale può essere revocato prima della sua scadenza”.

IL COMMISSARIO ALLA RICOSTRUZIONE

La bozza di decreto prevede anche la nomina di un Commissario straordinario del Governo alla ricostruzione “individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza manageriale per l’incarico da svolgere”. Inoltre “con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell’autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, si provvede alla costituzione della struttura di supporto che assiste il Commissario di Governo nell’esercizio delle funzioni”. Che può anche avvalersi “di un massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione”.

UNA CABINA DI COORDINAMENTO PER LA RICOSTRUZIONE

La bozza di provvedimento prevede, inoltre, l’istituzione di una Cabina di coordinamento per la ricostruzione che “opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta dal Commissario straordinario del Governo alla ricostruzione che la presiede, dal Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate, dal Sindaco Metropolitano ove presente, da un rappresentante delle Province interessate designato dall’Unione Province d’Italia, da un rappresentante dei Comuni interessati designato dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani”.

La sua funzione è quella di coadiuvare il Commissario straordinario del Governo alla ricostruzione “nella progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione” nel “monitoraggio dell’avanzamento dei processi di ricostruzione”, nella “definizione del piano pluriennale di interventi” e dei “criteri da osservare per l’adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell’esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria”, “nella redazione dei piani di ricostruzione pubblica”.

LE DIRETTIVE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Ad assicurare l’indirizzo unitario sul piano tecnico della ricostruzione saranno direttive del presidente del Consiglio o dell’autorità politica delegata per la ricostruzione, “adottate su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia e previa intesa da sancire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, (…) in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza Stato-Regioni in relazione alle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute”.

Previsto anche un Fondo per la ricostruzione nello stato di previsione del ministero dell’Economia “da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri”.

IL COINVOLGIMENTO DEI COMUNI

Per quanto riguarda le misure per la ricostruzione più nello specifico, si legge nella bozza, “entro cinque mesi dalla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, i Comuni, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, approvano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di” “ricostruzione o ripristino degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per le infrastrutture strategiche, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, dell’edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutte o danneggiate dall’evento calamitoso”, la “ricostruzione o ripristino degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive” e il “ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria”.

Strumenti urbanistici attuativi “esclusi dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora non prevedano contemporaneamente: a) aumento della popolazione insediabile” e “aumento delle aree urbanizzate rispetto a quelle esistenti prima degli eventi calamitosi”.

LA RICOSTRUZIONE PER I PRIVATI

Per quanto riguarda invece la ricostruzione e riparazione dei beni danneggiati privati “le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione, nonché i limiti, i parametri, i presupposti, le condizioni e le soglie di contribuzione sono definiti con apposite disposizioni di legge a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale”. Al momento dello stanziamento delle risorse economiche “può essere previsto apposito contributo per il caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, previa determinazione delle modalità e dei relativi criteri di concessione, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica”.

GLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI PUBBLICI E I BENI CULTURALI

Per gli interventi di ricostruzione o di riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali e degli edifici, delle infrastrutture e delle opere pubbliche danneggiate “si provvede, con apposite disposizioni di legge, a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale (…) allo stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato”, si legge nella bozza.

Per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, “i soggetti attuatori degli interventi sono: a) le Regioni; b) il Ministero della cultura; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) l’Agenzia del demanio; e) le Diocesi (…); f) le Università, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”.

LA CONFERENZA PERMANENTE

Per “potenziare e accelerare la ricostruzione nei territori colpiti (…) nonché di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi, a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione, è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell’autorità politica delegata per la ricostruzione un organo a competenza intersettoriale denominato ‘Conferenza permanente’, presieduto dal Commissario straordinario del Governo e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della Cultura, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Regione o Provincia autonoma, della Provincia, dell’Ente parco o, in assenza di quest’ultimo, di altra area naturale protetta e del Comune territorialmente competenti”.

I SOGGETTI ATTUATORI DEGLI INTERVENTI

I soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, “si avvalgono anche di una centrale unica di committenza, nei limiti delle risorse stanziate per la ricostruzione” individuata “nei soggetti aggregatori regionali” “istituiti dalle Regioni interessate, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni” e “nella società Consip s.p.a. e nell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A”.

LE MISURE DI TUTELA AMBIENTALE

Previsto un capitolo specifico per le misure di tutela ambientale. Per la progettazione e realizzazione degli interventi previsti dal programma delle infrastrutture ambientali “il Commissario straordinario del Governo può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, individuate di intesa con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. I pareri, i visti, i nulla-osta necessari per la realizzazione degli interventi devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta ovvero entro un termine complessivamente non superiore a quindici giorni in caso di richiesta motivata di proroga e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo”.

Per quanto concerne il trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici “il Commissario straordinario del Governo, acquisita l’intesa dei Presidenti delle Regioni interessate, approva il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione” che fornisce “gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni”, individua “le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la più celere rimozione delle macerie, indicando i tempi di completamento degli interventi”, assicura “attraverso la corretta rimozione e gestione delle macerie, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati” e così via.

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