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Dl Semplificazioni, ecco gli interventi per energia e ambiente

Al momento la bozza di provvedimento sulle Semplificazioni conta 48 articoli focalizzati in particolare sulla semplificazione delle procedure per il via libera ai cantieri. In settimana il cdm

Commissari, appalti e cantieri ma anche condono e assunzioni nella Pubblica Amministrazione. Sarebbero queste le norme su cui Pd e Leu, si starebbero contrapponendo a M5S e Italia Viva nel vertice che si è tenuto ieri sera a Palazzo Chigi e da cui è uscito il testo più o meno definitivo che il presidente del Consiglio vorrebbe portare in Consiglio dei ministri già questa settimana. Un nuovo incontro per definire il testo definitivo è stato fissato per questa mattina alle 12. “E’ una discussione aperta, ci sono probabilita’ che arriveremo a un testo innovativo”, ha detto il vice segretario Pd, Andrea Orlando, al termine della riunione di maggioranza.

LA BOZZA DI 48 ARTICOLI

Al momento la bozza di provvedimento visionata da ENERGIA OLTRE conta 48 articoli focalizzati in particolare sulla semplificazione delle procedure per il via libera ai cantieri e l’accelerazione alla digitalizzazione dei servizi e delle procedure della Pubblica amministrazione. Ma anche su altri aspetti come al modifica dell’istituto dell’abuso d’ufficio. Novità anche per quanto riguarda il settore delle infrastrutture, dell’energia e della green economy. Nel primo caso sono previsti Commissari straordinari per interventi infrastrutturali “caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico – amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio – economico del territorio, per la cui realizzazione o completamento si rende necessario la nomina di uno o più Commissari straordinari”. Previsto anche delle semplificazioni dell’attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica mentre più precisamente nel settore della semplificazione e accelerazione della procedura di VIA, si punta a tagliare gli attuali tempi di durata della procedura di Valutazione di impatto ambientale – pre-screening 8 mesi circa, valutazione VIA 20 mesi circa, fase di consultazione 15 mesi circa, provvedimento unico ambientale circa 28 mesi – che, nella realtà, diventano ancora più lunghi arrivando a toccare anche punte estreme di 10 anni circa.

I PROVVEDIMENTI SULLA VIA E IL FAST-TRACK

“Abbattere i tempi di durata del procedimento è, pertanto, la prima necessità. L’impresa, inoltre, corrisponde all’Amministrazione un corrispettivo per il provvedimento di VIA che, in ragione del valore delle opere oggetto di valutazione ambientale, può arrivare anche a importi significativi (oltre i 100 mila euro)”, si legge nella bozza che propone, per semplificare, la “previsione dell’obbligo di presentazione sin dall’avvio del procedimento da parte del proponente del progetto di fattibilità o del progetto definitivo (in luogo degli attuali elaborati progettuali); la “riduzione dei termini attualmente previsti dal D.lgs. 152/2006 in capo all’Amministrazione”; “l’esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento”. In questo caso il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (attualmente il Capo Dipartimento del MATTM), deve provvedere all’adozione del provvedimento entro un termine prefissato. Tuttavia sul punto non vi è condivisione Sulla eventuale previsione di un indennizzo per ritardi nella chiusura del procedimento che infatti è stata rimessa a una valutazione politica. E ancora: viene proposta la “parallelizzazione dell’intero procedimento di VIA e della relativa Conferenza di servizi in modo tale da ridurre, sensibilmente, la durata di un procedimento che attualmente prevede due fasi consequenziali” e la “creazione di una procedura speciale accelerata (fast-track) dedicata all’espletamento delle procedure VIA delle opere ricomprese nel Programma Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)”. Tali procedure sarebbero affidate all’istruttoria di una Commissione speciale composta da dipendenti pubblici.

SICUREZZA DIGHE

La bozza di Dl prevede poi semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di dighe esistenti. La norma prevede l’esclusione dall’assoggettabilità a Via degli interventi urgenti di incremento della sicurezza delle dighe, se prescritti dal MIT, che non modifichino i livelli di invaso caratteristici e non trasformino in maniera significativa gli sbarramenti; resta ferma la facoltà del MATTM di dettare prescrizioni e raccomandazioni di tutela ambientale e la verifica di assoggettabilità a VIA degli interventi potenzialmente impattanti, modificativi dei livelli di ritenuta o di trasformazione degli sbarramenti con un insieme sistematico di opere.

“Si rendono inoltre necessarie disposizioni che sottraggano tali interventi urgenti di incremento della sicurezza delle dighe al regime dei beni/interesse culturali di cui al D. Lgs. 42/2004, nonché disposizioni acceleratorie dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica e, data comunque la complessità degli interventi sulle dighe, disposizioni di allungamento dell’efficacia delle autorizzazioni e dei provvedimenti di compatibilità ambientale ove previsti – si legge nella bozza -. In assenza di tale chiarimento molti degli interventi finanziati nell’ambito del Piano operativo infrastrutture FSC 2014-20 e comunque molti degli interventi disposti ex art. 43, co.7, del D.L. 201/2011 conv. L. 214/2011 e dell’art.4, co.4, del D.L. 79/2004 conv. L. 139/2004 rischiano di essere rallentati, con problemi di sicurezza e perdita di risorsa idrica”.

LE BONIFICHE

Discorso analogo per quanto riguarda le semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica: “La norma in esame è volta a favorire la realizzazione di interventi in aree che rientrano nel perimetro di terreni oggetto di bonifica e che tuttavia non sono esse stesse oggetto direttamente di bonifica, a condizione che non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il compimento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori. In tal modo, la realizzazione in tali aree degli interventi indicati nella norma in esame consente di promuovere lo sviluppo di tali aree (evitando peraltro consumo di suolo in altre forme) mantenendo ferma la necessaria bonifica delle aree contaminate e, anzi, promuovendone indirettamente la realizzazione sotto la spinta della ‘rivitalizzazione economica’ dei terreni oggetto degli interventi in argomento”, si legge nella bozza.

I SIN

Per quanto riguarda la semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale il governo nella bozza di decreto si pone l’obiettivo di semplificare le procedure nei siti di interesse nazionale, introducendo analogamente ai siti oggetto di bonifica diversi dai SIN una procedura preliminare tale consentire al privato interessato l’effettuazione delle indagini preliminari e, solo qualora si riscontri un superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), procedere alle successive fasi di caratterizzazione, analisi di rischio e redazione del progetto di bonifica. Inoltre, si prevede una procedura alternativa e semplificata di bonifica, volta ad accorpare le fasi della caratterizzazione e dell’analisi di rischio, al fine di puntare direttamente al progetto di bonifica e ridurre i passaggi amministrativi intermedi.

IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Sugli interventi contro il dissesto idrogeologico, rispetto alla normativa vigente, si punta a semplificare e velocizzare i tempi di assegnazione dei fondi ai commissari, prevedendo che i commissari possano procedere immediatamente all’avvio delle attività di progettazione e di realizzazione degli interventi a seguito dell’adozione del provvedimento di assegnazione delle risorse e nelle more dell’effettivo trasferimento, prescindendo comunque dall’effettiva disponibilità di cassa. La modifica è inoltra finalizzata allo snellimento delle procedure di aggiornamento dei Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), nei casi in cui tale aggiornamento dovrebbe avvenire “in automatico”, come, ad esempio, a seguito di un evento calamitoso che abbia colpito aree non riconosciute in precedenza a rischio idrogeologico, o a seguito di un intervento di messa in sicurezza di un’area che, pertanto, non presenta più le caratteristiche di rischio che aveva in precedenza, o ancora a seguito di studi di approfondimento dai quali si evince una diversa situazione di rischio e pericolosità cui è sottoposta una determinata area.

LE SEMPLIFICAZIONI DELLE ZEE

Per quanto riguarda la semplificazione in materia di zone economiche ambientali, il governo con questo articolo ha intenzione di introdurre importanti forme di semplificazione e razionalizzazione nei parchi nazionali (definite dal decreto legge n. 111/2019 zone economiche ambientali), sia con riferimento alle procedure di nomina del Presidente, spesso rallentate da un iter farraginoso previsto dalla legge n. 394 del 1991, sia per quanto concerne le procedure di adozione del regolamento e del piano del parco. Inoltre, allo scopo di rafforzare ancor più l’efficacia delle attività condotte dagli Enti Parco Nazionali per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché dei molteplici e complessi obiettivi in campo ambientale, ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio, si prevede la possibilità per gli enti parco di avvalersi di qualificate professionalità che hanno già maturato esperienza istituzionale operando presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso la Società in house presso il medesimo Dicastero di cui all’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (SOGESID).

Infine, si prevede la possibilità di utilizzo, da parte degli enti gestori delle aree protette, di beni demaniali in concessione in uso governativo (ad eccezione per beni demaniali destinati alla cura ed al servizio di interessi costituzionali, quali vigilanza e difesa militare) e l’affidamento in concessione gratuita all’ente parco, su richiesta di quest’ultimo, dei beni demaniali, statali e regionali, presenti nel territorio e non già affidati a soggetti terzi.

LE SEMPLIFICAZIONI SU GREEN ECONOMY E RINNOVABILI

L’ultima parte della bozza di dl, il capo III, è dedicata a Semplificazioni in materia di green economy, in primis a disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi, si legge nella bozza che non chiarisce però quali saranno questi interventi. Sono previste poi misure di semplificazione per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici e l’introduzione di una nuova disciplina sui trasferimenti statistici di energia rinnovabile per le cessioni dall’Italia a favore di altri stati membri dell’Ue “con indubbio beneficio per le casse dello Stato”, precisa la bozza. Infine sono previsti l’estensione ai piccoli Comuni (fino a 20.000 abitanti) del meccanismo dello scambio sul posto altrove per incentivare l’utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, un piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano “per soddisfare le esigenze di miglioramento della qualità delle superfici forestali secondo direttrici incentivanti e di semplificazione” e “semplificazioni per il rilascio delle garanzie a favore di progetti del green new deal” da parte di SACE, in linea con la strategia ambientale promossa dalla Commissione Ue.

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