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Ecco come l’Ue vuole accelerare le rinnovabili

Il nuovo testo di regolamento dovrebbe essere presentato in settimana a Bruxelles. Alcune anticipazioni sulle semplificazioni

È pronto per essere presentato in settimana dalla Commissione Ue, il nuovo regolamento di emergenza voluto da Bruxelles per accelerare le rinnovabili in Europa. Più volte annunciato dal presidente Ursula von der Leyen e dal Commissario Ue Kadri Simson, l’intervento rientra nel quadro delle semplificazioni necessarie ad accelerare il distacco del Vecchio Continente dal gas russo. E si concretizza nell’approvazione senza formalità per i piccoli impianti solari, nel permitting al massimo entro un mese per le connessioni alla rete quando si tratta di repowering e di un cambio di capacità inferiore al 15%.

L’INTERESSE PUBBLICO PREVALENTE

Secondo quanto anticipato dalla francese Contexte Energie, più nel dettaglio, l’articolo 2 della bozza di regolamento punta sull’interesse pubblico prevalente: “La progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, il loro allacciamento alla rete, alla rete stessa e ai beni di stoccaggio si presume siano di prevalente interesse pubblico e siano al servizio della salute e sicurezza pubblica”. Inoltre, “qualora i progetti specifici abbiano adottato adeguate misure di mitigazione, qualsiasi uccisione o perturbazione delle specie protette (…) non è considerata intenzionale”.

MASSIMO UN MESE PER LE AUTORIZZAZIONI AGLI IMPIANTI SOLARI INTEGRATI

“Il processo di rilascio delle autorizzazioni per l’installazione di apparecchiature ad energia solare, compresi gli impianti solari integrati negli edifici, in strutture artificiali esistenti o future, con l’esclusione delle superfici d’acqua artificiale, non deve superare un mese, a condizione che lo scopo primario di tali strutture non sia la produzione di energia solare. In deroga (…) tali installazioni di apparecchiature solari sono esentate dall’obbligo, se applicabile, di effettuare una procedura di screening e/o dedicata di valutazione di impatto ambientale”.

TAGLIO NETTO DEI TEMPI ANCHE PER L’AUTOCONSUMO

Per l’installazione di apparecchiature ad energia solare di autoconsumatori da fonti rinnovabili “di potenza pari o inferiore a 50 kW, la mancata risposta da parte delle autorità o degli enti competenti entro un mese dalla domanda, comporta che l’autorizzazione sia considerata concesse”.

SEMPLIFICATE LE AUTORIZZAZIONI PER IL REPOWERING

Per quanto riguarda l’iter autorizzativo per il repowering dei progetti, “ivi comprese le autorizzazioni relative all’adeguamento degli asset necessari alla loro connessione alla rete qualora il repowering comporti un aumento di capacità, non deve superare un anno, compresa la valutazione ambientale ove prevista dalla normativa di riferimento. Qualora il repowering non comporti un aumento della capacità della centrale a energia rinnovabile oltre il 15%, i collegamenti alla rete di trasmissione o di distribuzione sono consentiti entro 1 mese dalla richiesta a meno che non siano giustificati da problemi di sicurezza o vi sia incompatibilità tecnica dei componenti del sistema”.

Se il repowering di una centrale elettrica a energia rinnovabile “è soggetto a una procedura di screening e/o a una valutazione di impatto ambientale” tale procedura e/o valutazione “è limitata ai potenziali impatti derivanti dalla modifica o estensione rispetto al progetto originario. Anche lo screening preventivo dei progetti di repowering effettuato a norma dell’articolo 4 della direttiva 2011/92/UE è limitato ai potenziali impatti derivanti dalla modifica o dall’estensione rispetto al progetto originale”.

Qualora il repowering degli impianti solari “non comporti l’utilizzo di spazio aggiuntivo e sia conforme alle misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l’impianto originario, il progetto è esentato dall’obbligo, se del caso, di effettuare una procedura di screening e/o o una valutazione di impatto ambientale”.

MASSIMO TRE MESI PER LE AUTORIZZAZIONI DEGLI IMPIANTI A POMPA DI CALORE

Infine, per quanto riguarda il processo di accelerazione della diffusione delle pompe di calore “il processo di rilascio dell’autorizzazione (…) non deve superare i tre mesi. Inoltre sono consentiti i collegamenti alla rete di trasmissione o di distribuzione a seguito di notifica all’ente competente per le “pompe di calore con capacità fino a 12 kW” e le “pompe di calore installate da autoconsumatore da fonti rinnovabili” fino “a 50 kW di capacità, a condizione che la capacità dell’impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile dell’autoconsumatore rinnovabile ammonti almeno al 60% della capacità della pompa di calore”. E a meno che “non vi siano giustificati problemi di sicurezza o vi sia un’incompatibilità tecnica dei componenti del sistema”.

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