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Solare Tetti

Ecco cosa prevede il decreto sul “Reddito energetico”

È approdato in Gazzetta Ufficiale il decreto Mase che consente agevolazioni per realizzare impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo
È approdato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica riguardante il Fondo nazionale per il reddito energetico, con le modalità di funzionamento, i requisiti degli interventi e dei soggetti beneficiari e le modalità di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni destinate alla realizzazione di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo a servizio di unità immobiliari di tipo residenziale nella disponibilità di nuclei familiari in condizione di disagio economico. Le risorse finanziarie del Fondo nazionale reddito energetico sono pari a complessivi 200 milioni di euro, da suddividere per le annualità 2024 e 2025.

FONDO ROTATIVO

“Il Fondo ha natura rotativa ed è alimentato con le risorse derivanti dal controvalore economico connesso al ritiro, per una durata di venti anni, da parte del Gse, dell’energia elettrica non autoconsumata dal soggetto beneficiario, secondo quanto previsto per il regime di ‘ritiro dedicato’”, si legge nel testo.

AL GSE L’OPERATIVITA’ DEL FONDO

“Al Gse è affidata la gestione delle attività necessarie all’operatività del Fondo. A tal fine, il Gse garantisce le seguenti prestazioni e svolge le seguenti attività: a) attiva i conti correnti bancari (…) e li gestisce (…); b) realizza una piattaforma informatica digitale per l’acquisizione delle istanze di accesso alle agevolazioni (…); c) pubblica i bandi per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni sul proprio sito istituzionale; d) fornisce informazioni e/o chiarimenti per facilitare l’accesso alle agevolazioni, mediante appostiti canali di comunicazione; e) svolge l’attività istruttoria delle istanze di accesso alle agevolazioni secondo quanto previsto dal regolamento del Fondo; f) effettua i controlli sulla regolarità degli interventirealizzati.

LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

Le risorse del Fondo, prosegue il decreto, “sono ripartite, per ciascuna delle annualità 2024 e 2025, come di seguito indicato: a) 80.000.000 (ottanta milioni) di euro alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; b) 20.000.000 (venti milioni) di euro alle restanti regioni o province autonome”.

CHI PUO’ BENEFICIARE DELL’AGEVOLAZIONE

Possono beneficiare delle agevolazioni “esclusivamente le persone fisiche appartenenti a nuclei familiari in condizione di disagio economico (…) Sono considerati in condizione di disagio economico i nuclei familiari aventi un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 15.000,00 (quindicimila) euro, ovvero inferiore a 30.000,00 (trentamila) euro nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, come risultante dalla Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per la richiesta di certificazione dell’ISEE”.

“Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola istanza di agevolazione e puo’ beneficiare dell’agevolazione una sola volta, restando esclusa ogni ipotesi di doppia agevolazione sia in capo al medesimo soggetto beneficiario, che in capo allo stesso nucleo familiare ai fini ISEE”.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammessi alle agevolazioni “gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici realizzati in assetto di autoconsumo, connessi ad utenze di consumo per le quali è attivo, al momento della presentazione della istanza di accesso alle agevolazioni, il contratto di fornitura di energia elettrica nella titolarità del soggetto beneficiario o di altro appartenente al nucleo familiare ai fini ISEE (…) Gli interventi di cui al primo periodo devono garantire che una quota dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico, definita nell’ambito del regolamento del Fondo, sia autoconsumata e comprendere altresì i seguenti servizi, per una durata non inferiore a dieci anni: polizza multi-rischi, servizio di manutenzione e servizio di monitoraggio delle performance dell’impianto”.

Sono ammesse “le unità immobiliari accatastate nel gruppo A delle categorie catastali, con esclusione, in ogni caso, delle unità immobiliari accatastate nelle categorie A1, A8, A9 e A10” E gli interventi devono “ a) essere realizzati su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali, per i quali il soggetto beneficiario e’ titolare di un valido diritto reale. b) rispettare i requisiti tecnici definiti nell’ambito del regolamento del Fondo; c) prevedere una potenza nominale degli impianti fotovoltaici non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW, e comunque di potenza non superiore alla potenza disponibile in prelievo sul punto di connessione al momento della presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni”.

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