In consultazione pubblica il nuovo regolamento che semplifica la disciplina per l’utilizzo e la gestione delle terre e rocce da scavo. Ecco cosa prevede e quali sono gli aspetti che verranno disciplinati
Semplificazione delle procedure e nuove garanzie sul rispetto dei tempi per l’attuazione degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): questi i punti cardine vagliati dal nuovo decreto Ministeriale per accelerare la realizzazione di impianti e infrastrutture cruciali per garantire la sicurezza energetica del nostro Paese.
Il viceministro all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica, Vannia Gava, in una nota: “Più recupero, grandi benefici per molteplici filiere”.
TERRE E ROCCE DA SCAVO: PRONTO IL NUOVO DECRETO
Pronto il nuovo decreto che riforma la disciplina sul riutilizzo degli inerti da costruzione e demolizione, semplificando e migliorando le regole per la loro reintroduzione sul mercato. La nuova normativa amplia il novero delle possibili applicazioni cui possono essere destinati i materiali, differenziando i requisiti che devono avere, più o meno stringenti a seconda della finalità cui sono destinati.
La disciplina delle terre e delle rocce da scavo, infatti, è al momento regolamentata dal Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120 che verrà prossimamente abrogato (il 18 ottobre 2023) con la pubblicazione di un nuovo decreto (come indicato al comma 3) entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del PNRR 3 (datata 21 aprile 2023).
COSA ANDRÀ A DISCIPINARE IL DECRETO
L’obiettivo che si intende raggiungere con il nuovo regolamento è quello di snellire le procedure per assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture, quindi la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica. Gli aspetti che verranno disciplinati dal nuovo regolamento sono:
- alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- all’utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;
- alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;
- alle disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni, per i quali è attesa una produzione di terre e rocce non superiore a 1.000 metri cubi;
- all’abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 e l’aggiornamento delle disposizioni da esso previste tramite l’adozione del decreto oggetto della consultazione.
L’intervento intende anche contribuire alla promozione dell’adeguamento della rete infrastrutturale idrica ai nuovi bisogni connessi al fenomeno della siccità.
LE SEMPLIFICAZIONI
E’ stato ampliato anche il campo di applicazione del decreto, estendendolo anche ai sedimenti, rendendo così possibile utilizzarli come sottoprodotti nell’entroterra, ferma restando la disciplina dell’articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per i conferimenti in mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri. Inoltre, sono state introdotte previsioni destinate a semplificare i procedimenti amministrativi per la gestione delle terre e rocce rispetto alla disciplina vigente, come puntualmente riportato nella tabella di comparazione fra lo schema di decreto e il D.P.R. n. 120/2017, posta a corredo della presente consultazione, con riferimento agli argomenti di seguito elencati:
- definizioni più chiare, riprese anche dalla manualistica dell’ISPRA, coordinate con la normativa vigente;
- una disciplina più snella del deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti;
- la semplificazione dei moduli per il trasporto ripetuto lungo lo stesso tragitto con lo stesso mezzo;
- un migliore coordinamento con la procedura di VIA e, in particolare, la possibilità di presentare preliminarmente al Piano di utilizzo, un Piano di gestione delle terre redatto in funzione del livello di progettazione in essere al quale si dovrà poi conformare il Piano di utilizzo stesso;
- una procedura più celere per attestare che le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di micro-dimensioni soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate sottoprodotti;
- una disciplina più snella per le modifiche sostanziali nelle quali non rientra più la modifica del deposito intermedio;
- l’estensione della durata della proroga dei tempi di utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti generate dai cantieri non sottoposti a VIA e AIA;
- specifiche procedure semplificate per l’utilizzo in sito delle terre e rocce escluse dal campo di applicazione dei rifiuti, sia per cantieri fino a 20 m3 sia i per cantieri di micro-dimensioni, escluse quelle prodotte nell’ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale;
- la possibilità di presentare alle autorità la documentazione anche in formato digitale;
- la pubblicazione sul sito del sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) dei dati relativi ai valori di fondo naturale rilevati dalle Agenzie per la protezione ambientale;
- una procedura più chiara per valutare il rispetto dei requisiti di qualità ambientale nel caso in cui per le operazioni di scavo sia previsto l’uso di additivi.
TERRE E ROCCE DA SCAVO – Regolamento
GAVA: MENO DISCARICA, MIGLIORE CIRCOLARITÀ E TUTELA AMBIENTE
Pronto il nuovo decreto che riforma la disciplina sul riutilizzo degli inerti da costruzione e demolizione, semplificando e migliorando le regole per la loro reintroduzione sul mercato. Lo ha annunciato, in una nota, il viceministro all’Ambiente e Sicurezza Energetica Vannia Gava. La nuova normativa amplia il novero delle possibili applicazioni cui possono essere destinati i materiali, differenziando i requisiti che devono avere, più o meno stringenti a seconda della finalità cui sono destinati. Alleggeriti anche gli oneri per gli operatori. «Questo significa più volumi recuperati, meno discarica, migliore circolarità e tutela ambientale, in un mercato che ha un peso importante in Italia e impatti su molteplici filiere, tra cui quella estrattiva, delle costruzioni e delle demolizioni, della produzione di aggregati riciclati, bitumi, calcestruzzi e cementi» dichiara il viceministro, che chiude così una lunga stagione di ascolto degli operatori del settore dopo le criticità emerse con il precedente DM 152/2022. Il decreto sarà ora trasmesso al Consiglio di Stato per l’acquisizione del parere prima dell’adozione formale.