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Dl Fiscale

Efficienza, in Gazzetta criteri per finanziamenti a edifici pubblici

Il decreto individua i finanziamenti a tasso agevolato

Sono arrivati nella Gazzetta Ufficiale di sabato scorso, i Criteri e le modalità di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato per gli interventi di efficienza energetica e di efficientamento e risparmio idrico su edifici pubblici.

LE MODALITA’

Il decreto individua i finanziamenti a tasso agevolato i quali vengono “concessi fino ad un importo massimo nominale complessivo pari ad euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00), a valere sulle somme disponibili, alla data di entrata in vigore del presente decreto (…) Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite in due sezioni distinte: a) nella misura di euro 180.000.000,00 (centottantamilioni/00), destinata ai progetti di investimento presentati dai soggetti beneficiari di cui all’art. 4, comma 1; b) nella misura di euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), destinata ai progetti di investimento presentati dai soggetti beneficiari di cui all’art. 4, comma 2. 4”.

CHI SONO I SOGGETTI INTERESSATI

Vale a dire, rispettivamente, “i soggetti pubblici proprietari degli immobili oggetto di intervento, nonche’ i soggetti pubblici che hanno in uso i medesimi immobili, con riferimento alle seguenti strutture: a) immobili destinati all’istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e all’istruzione universitaria, nonche’ gli edifici pubblici dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (di seguito «AFAM») (…)c) edifici adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari”. Possono beneficiare dei finanziamenti anche i Fondi di investimento immobiliare.

LA TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMESSA

“Sono ammessi al finanziamento i seguenti interventi di riqualificazione energetica: a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato; b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato; c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili; d) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione; e) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica; f) sostituzione di impianti esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa; g) installazione di impianti di cogenerazione o trigenerazione; h) installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling; i) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore; j) riqualificazione degli impianti di illuminazione; k) installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore; l) installazione di sistemi BACS di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio e degli impianti termici anche unitamente a sistemi per il monitoraggio della prestazione energetica. 2. Accedono altresi’ ai finanziamenti, gli interventi sugli immobili e sugli impianti non ricompresi al comma 1, purche’ gli stessi comportino una riduzione dei consumi di energia, a titolo non esaustivo, per l’illuminazione, il riscaldamento e/o il raffrescamento degli ambienti posti a servizio degli immobili di cui all’art. 4. 3. Gli impianti di produzione di energia elettrica o termica sono ammissibili limitatamente al contributo per il soddisfacimento, per il medesimo vettore energetico, dell’effettivo fabbisogno dell’edificio per la climatizzazione, la produzione di acqua calda sanitaria, l’illuminazione e la ventilazione, valutato nell’ambito di un bilancio energetico mensile. 4. Gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere individuati tra quelli previsti nella diagnosi energetica e nell’attestato di prestazione energetica allegati al modulo di domanda di ammissione all’agevolazione di cui all’art. 9, comma 1. 5. Possono accedere ai finanziamenti i seguenti interventi di efficientamento e risparmio idrico: a) sistemi per la raccolta delle acque piovane per uso irriguo e/o per gli scarichi sanitari, attuata con impianti realizzati secondo la norma UNI/TS 11445 «Impianti per la raccolta e utilizzo dell’acqua piovana per usi diversi dal consumo umano – progettazione, installazione e manutenzione»”.

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