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Ue: No a tasse per l’export di energia da un paese all’altro

Una imposta di tale genere non risulta giustificata dall’obiettivo di garantire la stabilità dell’approvvigionamento di energia elettrica sul territorio nazionale secondo la Corte di Giustizia Ue

Una tassa, o comunque un onere equivalente ad un dazio doganale, sull’energia elettrica esportata all’interno dell’Unione europea “non è compatibile con il principio della libera circolazione delle merci”. È quanto ha deciso la Corte di giustizia europea in merito a un caso che ha riguardato la vendita di elettricità da parte della Slovacchia.

COME NASCE LA DECISIONE

energiaAl fine di garantire l’affidabilità e la stabilità delle rete elettrica in Slovacchia a seguito della chiusura di due blocchi della centrale nucleare di Jaslovské Bohunice, nel 2008 veniva istituito un prelievo specifico, dovuto per l’utilizzazione della rete stessa, gravante sulle esportazioni di energia elettrica prodotta sul territorio slovacco, comprese quelle verso gli Stati membri. Alla Korlea Invest, società fornitrice di energia elettrica di diritto slovacco (a cui è poi succeduta la società FENS) veniva imposto “a tal titolo, un prelievo pari a circa 6,8 milioni di euro. La Korlea contestava quindi la legittimità di tale onere, peraltro attualmente non più applicato, dinanzi ai giudici slovacchi, sostenendo che esso costituirebbe una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale, la cui imposizione è vietata dal principio della libera circolazione delle merci”. L’Okresný súd Bratislava II (Tribunale distrettuale di Bratislava II in Slovacchia), dinanzi al quale la controversia è attualmente pendente, ha quindi chiesto alla Corte di giustizia europea se il prelievo in questione potesse essere contrario a tale principio del diritto dell’Unione.

I RILIEVI DELLA CORTE EUROPEA: L’ENERGIA ELETTRICA “COSTITUISCE UNA MERCE”

Con la sentenza, la Corte di Giustizia europea ha rilevato, prima di tutto, che l’energia elettrica “costituisce una merce ai sensi del diritto dell’Unione e che una tassa applicata non su una merce in sé, bensì sull’utilizzazione della rete necessaria al suo trasporto, dev’essere considerata come se colpisse la merce stessa”. Di conseguenza, “il prelievo contestato ricade nelle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci”. La magistratura ha rilevato, inoltre, che il prelievo “colpendo unicamente l’energia elettrica prodotta in Slovacchia ed esportata, viene operato per il fatto che l’energia elettrica attraversa la frontiera”. E a tal riguardo, la Corte Ue ha respinto l’argomento dedotto dalla Slovacchia secondo cui, a fronte di un identico prelievo applicato all’elettricità consumata in Slovacchia, l’elettricità prodotta sul territorio nazionale e successivamente esportata verrebbe trattata, in realtà, al pari dell’elettricità prodotta in Slovacchia e consumata all’interno del paese. “I due oneri, infatti, di cui l’uno è a carico dell’esportatore e l’altro del cliente finale, non colpiscono l’energia elettrica nello stesso stadio commerciale, laddove l’onere contestato nella specie grava effettivamente sulla merce per effetto dell’attraversamento di una frontiera”, ha sottolineato la magistrature europea.

COSTITUISCE UNA TASSA DI EFFETTO EQUIVALENTE AD UN DAZIO DOGANALE

Da ciò ne discende, ha affermato la Corte, “che tale onere costituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale e ciò con riguardo all’energia elettrica esportata tanto verso uno Stato membro quanto al di fuori dell’Ue”. A questo proposito, per quanto attiene alle esportazioni verso altri Stati membri, la Corte ha sottolineato anche che “il principio della libera circolazione delle merci osta all’imposizione di un onere di tal genere”. Quanto alle esportazioni verso paesi non-Ue, la Corte ha poi ricordato che gli Stati membri “si sono impegnati a condurre una politica commerciale comune il cui funzionamento risulterebbe gravemente compromesso se essi fossero autorizzati ad imporre unilateralmente, su tali esportazioni, tasse di effetto equivalente a dazi doganali”.

NON COMPATIBILE CON LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

In conclusione la Corte europea ha quindi rammentato che “il divieto per gli Stati membri d’imporre dazi doganali costituisce una norma fondamentale del diritto dell’Unione in ordine alla quale il Trattato FUE non prevede alcuna possibilità di deroga né di giustificazione, a prescindere che si tratti di rapporti tra Stati membri o di rapporti con paesi non-Ue”. E premesso ciò “il prelievo contestato nella specie non è compatibile con il principio della libera circolazione delle merci”, ha concluso la magistratura europea.

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