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Eolico Turbine

Eolico, il Governo elimini vincoli che impediscono lo sviluppo. L’Audizione di ANEV

Cosa ha detto Simone Togni, presidente di ANEV, in audizione al Senato su eolico, rinnovabili e PNIEC

Di seguito un estratto dell’audizione di ANEV, tenuta al Senato:

Le fonti rinnovabili contribuiscono già oggi in Italia per circa il 35% del consumo finale lordo di energia elettrica e sono già, in molti casi, in primis l’eolico e il fotovoltaico, competitive rispetto alle tecnologie convenzionali. Per traguardare gli obiettivi al 2030 a livello comunitario, le rinnovabili dovranno coprire oltre il 60% del consumo finale lordo di elettricità. Secondo la proposta di Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) presentata nei primi giorni del 2019, il nostro Paese dovrà raggiungere al 2030 il 30% di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali lordi. Sempre secondo il PNIEC, per il solo settore elettrico questo target si tradurrebbe in un valore pari ad oltre il 55% di fonti rinnovabili rispetto ai consumi interni lordi di energia elettrica.
(…)

l’eolico rappresenta infatti una tecnologia fondamentale per il ruolo significativo che ricopre nel mix energetico nazionale e per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione che il nostro Paese si è prefissato, anche alla luce del fatto che l’industria del vento ha saputo negli anni sviluppare una filiera industriale nazionale che oggi ci consente di essere esportatori netti di tecnologia all’estero.
Ad oggi per il settore eolico permane ancora un gap rilevante tra il valore della capacità installata eolica in Italia (circa 10 GW) rispetto agli obiettivi nazionali al 2020 (12 GW) e quelli al 2030 (almeno 18,4 GW secondo il PNIEC).

Al fine di traguardare obiettivi così importanti, è essenziale consentire agli oltre 2.000 MW di impianti autorizzati di essere realizzati quanto prima, e di consentire, tramite la semplificazione autorizzativa necessaria, lo sblocco di altrettanti MW di autorizzazione per nuovi impianti. Insieme a questo è fondamentale evitare la dismissione degli impianti eolici più vecchi, rinnovando il parco eolico esistente con un’opera di semplificazione profonda, attenta ed efficace. Il rinnovamento/ammodernamento del parco eolico nazionale rappresenta infatti un’opportunità sia per l’impiego di nuove tecnologie più efficienti in grado di valorizzare al meglio la risorsa vento, sia per aumentare la capacità di generazione riducendo significativamente gli impatti paesaggistici.

Come e più della SEN 2017, la bozza di PNIEC 2019 ha riconosciuto un valore strategico ai progetti di repowering/integrale ricostruzione dei parchi eolici esistenti che in effetti per l’eolico potrebbero significare fino ad un terzo della nuova produzione elettrica al 2030.
Le due gambe per raggiungere gli obiettivi settoriali sono quindi da un lato la decisa spinta verso le installazioni di nuova potenza grazie ai progetti pronti ad essere realizzati, dall’altro evitare di perdere la produzione attualmente esistente.
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L’ANEV accoglie con soddisfazione l’indirizzo di introdurre procedure autorizzative semplificate dal punto di vista ambientale per i progetti di rinnovamento che valutino l’impatto differenziale di questi ultimi rispetto all’impianto esistente. Al contempo manifestiamo forti perplessità per il fatto che nessun dettaglio su strumenti e tempistiche è stato esplicitato per l’implementazione di tale orientamento.
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Poiché nel piano stesso si ammette che l’utilizzo delle superfici già sfruttate sarà insufficiente per traguardare gli obiettivi al 2030, occorre garantire l’installazione di nuovi impianti anche su aree non ancora sfruttate. Il censimento e la classificazione dei suoli sono strumenti la cui definizione rischia di richiedere diversi anni prima della sua attuazione, vanificando così il raggiungimento dei target nei tempi prestabiliti.
Proponiamo pertanto di superare fin da subito tali misure riconoscendo innanzitutto come le aree nelle quali non vi siano dei vincoli incompatibili con la realizzazione di impianti eolici siano riconosciute come aree compatibili con le nuove installazioni
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In siffatto contesto è indispensabile superare quelle misure e vincoli che al momento impediscono lo sviluppo dell’eolico secondo gli obiettivi del PNIEC, spingendo in modo concreto nella direzione della semplificazione, rimuovendo gli ostacoli di sviluppo dei nuovi impianti eolici e garantendo il rinnovamento degli impianti esistenti, anche prevedendo il superamento delle preclusioni associate alla mancata adesione del provvedimento cosiddetto “spalma incentivi volontario” che impedisce l’accesso a qualsiasi forma di incentivazione, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante originario, ad interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito (disposto dalla legge 9/2014 di conversione del DL 23 dicembre 2013, n. 145 ed attuato tramite DM 6 novembre 2014).
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Nel percorso di decarbonizzazione del settore elettrico, dovrà essere pertanto implementato un chiaro quadro regolatorio per le nuove installazioni, oltre che appropriate semplificazioni autorizzative per il rinnovamento di impianti esistenti in grado di ridurre gli impatti sul territorio e su tutte le componenti naturali-antropiche presenti.
Tuttavia, la mancanza di una linea guida nazionale (ci riferiamo al Decreto Ministeriale previsto dal D.lgs. 28/2011, art.5, comma 3, mai pubblicato) che permetta di distinguere la modifica “NON sostanziale” di un impianto (autorizzabile con Procedura Abilitativa Semplificata) da quella “sostanziale” (assoggettata ad Autorizzazione Unica), rende complessa la gestione di tale tipologie di interventi di rinnovamento.
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Occorre pertanto superare il vincolo anacronistico disposto dal D.lgs. 28/2011, che considera gli interventi di modifica “non sostanziali” solo se realizzati su impianti eolici esistenti che non comportano variazioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata ad ospitare gli impianti stessi, sottoponendo di fatto ogni intervento che comporti una variazione (in aumento) delle dimensioni originariamente occupate dal progetto, vale a dire delle macchine (aerogeneratori nonché dalle opere connesse e dalle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto), ad un procedimento di autorizzazione e/o di valutazione ambientale ordinario, con iter complessi e lunghi tempi di approvazione.

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