Advertisement Skip to content
Elettricità

Fine tutela, dm Mise in Parlamento. Cosa ne pensano Arera e Antitrust

Il calendario dettato dalla legge prevede, infatti, che dal 1 gennaio 2021 passino al mercato libero per le piccole imprese

È stato trasmesso a Camera e Senato per il previsto parere delle Commissioni competenti, lo schema di decreto del ministero dello Sviluppo economico che stabilisce le modalità per favorire l’ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell’energia elettrica”.

QUI LO SCHEMA DI DECRETO

QUI LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PROVVEDIMENTO IN VIGORE DAL 1 GENNAIO

Il provvedimento entrerà in vigore il 1 gennaio 2021 e riguarda 200 mila piccole imprese. Il testo specifica espressamente che “con successivo decreto, sono individuate le modalità per l’ingresso nel mercato dell’energia elettrica e del gas delle altre imprese, non rientranti nella scadenza del 1 gennaio 2021 e dei clienti domestici”(imprese con meno di 50 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro); il 1 gennaio 2022 per le microimprese (imprese con meno di 10 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro) ed i clienti domestici; Per il settore del gas naturale, a decorrere dal 1 gennaio 2022 per tutti i clienti domestici attualmente in tutela (domestici e condomini ad uso domestico).

CAMPAGNE INFORMATIVE, CRITERI PER IL PASSAGGIO AL MERCATO LIBERO E L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCELTA

Per garantire un accesso “consapevole dei clienti finali” nel mercato dell’energia e del gas, il decreto prevede l’avvio di campagne informative destinate alle piccole imprese, alle micro imprese e ai clienti domestici volte a incrementare la consapevolezza del mercato libero e a promuovere il loro ruolo attivo nella transizione energetica. Il provvedimento prevede poi criteri per il passaggio delle pmi al mercato libero e l’avvio di specifiche iniziative informative per favorirne l’entrata autonoma e l’esercizio del diritto di scelta del fornitore. Infine il rafforzamento dei progetti a vantaggio dei consumatori “finalizzati all’informativa sull’apertura dei mercati finali dell’energia e del gas e al rafforzamento della consapevolezza dei consumatori”.

CAMPAGNE ISTITUZIONALI DI MISE E ARERA IN COLLABORAZIONE CON I CONSUMATORI

Per quanto riguarda la promozione dell’ingresso consapevole dei clienti finali nei mercati dell’energia “il Ministero dello sviluppo economico, in coordinamento con ARERA, avvia campagne di comunicazione istituzionali e iniziative informative in collaborazione con le organizzazioni di categorie e le associazioni dei consumatori, destinate alle piccole imprese, alle micro imprese e ai clienti domestici finalizzate ad incrementare il grado di informazione sull’esistenza della nuova normativa in materia di apertura del mercato dell’energia, sulle relative scadenze, sugli obblighi e sui diritti nonché sulle opportunità del mercato in termini di vantaggi derivanti da pluralità di offerte, trasparenti e confrontabili, e sugli strumenti a tutela dei propri diritti”.

GSE ED ENEA ELABORANO PROGETTI DI CAMPAGNE INFORMATIVE

GSE ed ENEA, inoltre, “elaborano progetti di campagne informative, da sottoporre all’approvazione del Ministero dello sviluppo economico entro il 31 gennaio 2021, destinate alle piccole imprese, alle micro imprese e ai clienti domestici volte ad informare sulle possibilità di ruolo attivo che il cliente finale può avere nel mercato libero dell’energia e nella transizione energetica al fine di rafforzarne la consapevolezza sui propri comportamenti di consumo e sull’efficienza energetica e di favorirne la partecipazione a forme di aggregazione, di autoconsumo e alle comunità energetiche”.

30 GIORNI AD ARERA PER PREDISPORRE UN PROGETTO INFORMATIVO

ARERA, entro 30 giorni dall’adozione del decreto, “predispone un progetto per la realizzazione di campagne informative destinate alle piccole imprese relative alla piena apertura del mercato finale dell’energia elettrica, alla cessazione del regime di tutela”, “alla pluralità di offerte presenti sul mercato e agli strumenti per la loro confrontabilità, ai propri diritti”.

Sempre ARERA “aggiorna ed integra il Progetto informazione apertura mercati” rivolto ai consumatori, che mira alla realizzazione di campagne informative relative alla piena apertura dei mercati finali dell’energia elettrica e del gas, alla cessazione dei regimi di tutela al l o gennaio 2022, “alle garanzie e agli strumenti di capacitazione e tutela disponibili ai consumatori”.

IL SUPPORTO DI ACQUIRENTE UNICO E IL MONITORAGGIO SUI CLIENTI FINALI

Per tutte queste finalità MISE e ARERA “si avvalgono del supporto della società Acquirente Unico S.p.a., in particolare per la diffusione delle informazioni a beneficio dei clienti finali”.

Inoltre, nel corso del processo di completamento della liberalizzazione dei mercati finali dell’energia elettrica e del gas, ARERA, anche avvalendosi dell’Acquirente Unico, “effettua un monitoraggio sull’evoluzione del comportamento dei clienti finali, delle azioni di cambio di fornitore, sull’andamento dei prezzi offerti ai clienti finali, sulla trasparenza e pubblicità delle offerte e dei servizi connessi e valuta l’introduzione di misure regolatorie volte a rafforzare l’efficacia degli strumenti per la confrontabilità delle offerte. Il rapporto di monitoraggio è elaborato ogni sei mesi a decorrere dal primo gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022 ed è trasmesso al Mise ed alle Commissioni parlamentari competenti”.

CRITERI PER ASSICURARE ALLE PMI IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DOPO IL 1 GENNAIO 2021

Le piccole imprese che alla data del l gennaio 2021 non hanno stipulato un contratto per la fornitura dell’energia elettrica sul mercato libero “sono fornite, a decorrere dalla medesima data e fino all’esercizio del diritto di scelta del fornitore, attraverso il servizio a tutele graduali disciplinato dall’ARERA” che si basa su alcuni indirizzi, vale a dire l’individuazione dei fornitori del servizio “sulla base di procedure concorsuali svolte dall’Acquirente Unico Spa”, disciplinate con modalità volte “a favorire la più ampia partecipazione degli operatori alle procedure e ad evitare la concentrazione dell’offerta, mediante l’individuazione di aree territoriali caratterizzate da un equilibrato livello di rischio connesso alla morosità dei clienti e prevedendo, in un’ottica concorrenziale, la fissazione di una quota di mercato massima assegnabile ad un singolo operatore”. Il periodo di esercizio del servizio a tutele graduali da parte dei soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali “è di durata definita e non superiore a tre anni”. E sono adottati “specifici meccanismi incentivanti di reintegrazione degli oneri non recuperabili connessi alla morosità di clienti finali per i quali il rischio legato alle ordinarie modalità di recupero risulta particolarmente elevato, i cui costi sono a carico degli aventi diritto al servizio a tutele graduali destinato alle piccole imprese e non gravano sui clienti domestici”.

Sono previste “garanzie a copertura di un eventuale mancato assolvimento del servizio o svolgimento dello stesso in difformità dalle disposizioni previste, che i partecipanti devono prestare”. Infine, “sono previste forme di rendicontazione periodica a carico dei soggetti selezionati”.

“Nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’individuazione dell’esercente il servizio a tutele graduali e del conseguente trasferimento dei contratti dagli attuali esercenti ai nuovi esercenti individuati in esito alle procedure concorsuali, che dovrà completarsi entro e non oltre il 30 giugno 2021, ARERA assicura che non ci siano soluzioni di continuità per i clienti interessati e ingiustificate alterazioni delle condizioni di fornitura, anche con modalità transitorie di fornitura per il tempo strettamente necessario all’avvio a regime del servizio non oltre il l luglio 2021”.

IL PARERE DI ARERA

Arera ha espresso parere favorevole allo schema di decreto ma ha proposto alcune modifiche al fine di prevedere che tutte le campagne di comunicazione istituzionali e le iniziative informative, “siano coordinate come previsto al comma 1 del medesimo articolo per assicurare univocità alla strategia e tempestività e chiarezza dei messaggi”. Arera ha inoltre chiesto di “indicare le modalità di finanziamento delle attività informative previste” nonché, “per quanto attiene al fondo di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 35/05, prevedere misure che consentano di adeguare le risorse disponibili ai fini della rimodulazione del progetto”. L’Authority ha poi chiesto che il rapporto di monitoraggio “sia elaborato dall’Autorità utilizzando le informazioni provenienti dal SII integrate, qualora necessario, da quelle degli operatori e che tale rapporto sia predisposto con cadenza semestrale, a partire da luglio 2021 e fino a fine 2022”. Infine ha chiesto di prevedere di “eliminare, al comma 1, lettera a), l’indicazione “caratterizzate da un equilibrato livello di rischio connesso alla morosità dei clienti” per la definizione delle aree territoriali” e di eliminare le indicazioni relative alla “fissazione di una quota di mercato massima assegnabile ad un singolo operatore,stabilendo al contempo la fissazione di una soglia massima alle aree assegnabili a ciascun partecipante quantificata sulla base dei volumi totali di energia prelevata dai clienti oggetto delle procedure concorsuali”.

E ancora: Arera ha chiesto di eliminare “l’indicazione del tempo di tre anni come durata massima di erogazione del servizio” e che i meccanismi incentivanti “non debbano essere introdotti necessariamente, ma possano essere definiti qualora le caratteristiche dei clienti, quali la non disalimentabilità, siano tali da incidere notevolmente sul rischio legato alle ordinarie modalità di recupero del credito”. Inoltre, l’Authority ha chiesto si eliminare la previsione delle forme di rendicontazione periodica e il contenuto, la previsione di specifici obblighi rispetto alle condizioni di erogazione del servizio da parte degli esercenti e di prevedere che il rapporto sull’attuazione del servizio a tutele graduali e sull’esito delle procedure sia elaborato dall’Autorità entro 120 giorni dalla conclusione delle medesime procedure.

IL PARERE DELL’ANTITRUST

Anche il parere favorevole dell’Antitrust è stato accompagnato da alcune osservazioni: ad esempio sulla promozione dell’ingresso consapevole nei mercati dell’energia, l’Autorità chiede che il decreto preveda “espressamente lo svolgimento di campagne a mezzo stampa e televisivo, nonché informative dirette agli utenti interessati che utilizzino i sistemi di comunicazioni mobile e internet, dettagliandone altresì la ricorrenza e la frequenza nel tempo”.

Per quanto riguarda il Servizio a Tutele Graduali (STG) l’Antitrust osserva che “alla luce della finalità del decreto di rispondere all’obiettivo previsto dalla legge di realizzare effettivamente l’eliminazione di un sistema di offerta regolato, tenendo conto ‘della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato’, il ricorso allo strumento del STG può ritenersi corretto unicamente nella misura in cui sia temporaneo e risponda al predetto obiettivo, assicurando una effettiva transizione al mercato e nel contempo garantendo la concorrenza e la pluralità di offerte. Con riferimento al raggiungimento di tale obiettivo, l’Autorità esprime dunque apprezzamento per l’adozione di un meccanismo di concorrenza per il mercato ai fini della scelta del fornitore del servizio STG”.

Con riguardo, in particolare, alla specifica procedura di selezione competitiva delineata, l’Autorità condivide le previsioni secondo le quali gli affidatari del servizio devono essere individuati attraverso procedure concorsuali ripartite su più lotti caratterizzati da un equilibrato livello di rischio connesso alla morosità dei clienti, con la previsione di un numero massimo di lotti aggiudicabile ad un medesimo gruppo societario, calcolato su base nazionale.

“Sul punto si osserva che la omogeneità dei lotti sotto diversi profili (oltre al rischio, secondo l’Autorità, rileva anche l’omogeneità dimensionale in termini di numero di punti di prelievo e di volumi consumati) è necessaria affinché tutti i lotti siano appetibili per potenziali partecipanti alla gara e dunque al fine di garantire la massima partecipazione. Laddove fosse necessario, si osserva altresì che l’esigenza di raggiungere un elevato grado di omogeneità può prevalere anche sulle considerazioni relative al numero ottimale di lotti”.

Particolare riguardo, nel caso di specie, si dovrà porre invece “alla necessità di evitare una eccessiva omogeneità su base territoriale, alla luce dei vantaggi informativi di cui potranno beneficiare le imprese precedenti gestori del servizio di tutela, che come noto veniva assegnato ape legis su base locale”.

Inoltre, l’Autorità apprezza, ritenendo lo un principio irrinunciabile dal punto di vista concorrenziale, “che vi sia un limite al numero massimo di lotti che le imprese di un medesimo gruppo societario possono aggiudicarsi”. In quest’ottica, dovrebbe essere individuato “un tetto antitrust, al più basso livello possibile, auspicabilmente non superiore al 35% dei lotti messi a gara, al fine di consentire di distribuire su più soggetti la fornitura del servizio ai clienti del precedente mercato tutelato, conducendo quindi ad una struttura meno concentrata e più concorrenziale del mercato”.

L’Antitrust condivide poi la previsione “di meccanismi incentivanti di reintegrazione degli oneri non recuperabili connessi alla morosità di clienti finali, ed auspica altresì che il decreto intervenga suggerendo altre misure aventi analoghi effetti sulla partecipazione alla gara”.

L’Authority precisa inoltre che l’approvvigionamento di energia alle condizioni del STG “non può essere considerato, per sua stessa natura, una fornitura a mercato, in considerazione del fatto che le condizioni generali del servizio e per larga parte anche le sue condizioni economiche risultano predeterminate in via regolamentare. Ne consegue che l’utilizzo di detto strumento appare coerente con il dettato normativo solo nella misura in cui la permanenza degli utenti nel STG assuma natura dichiaratamente transitoria e sia di durata predeterminata. In tal senso, appare condivisibile la previsione, contenuta nello schema di decreto, relativa alla durata al più triennale del periodo di esercizio del STG”. Per evitare possibili atteggiamenti di inerzia, però, l’Antitrust, “suggerisce la previsione, anche eventualmente quale obbligo di servizio pubblico del fornitore di STG, di una informativa specifica che, con adeguato anticipo rispetto alla scadenza del periodo triennale, dovrebbe fornirsi all’utenza in merito alle migliori offerte di mercato disponibili sul Portale Offerte sulla base dei consumi annui effettivi del singolo cliente”.

I PARERI DI ARERA E ANTITRUST

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Abilita JavaScript nel browser per completare questo modulo.

Rispettiamo la tua privacy, non ti invieremo SPAM e non passiamo la tua email a Terzi

Torna su