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Bolletta

Fisco, da Adm proroga dichiarazioni annuali su energia, gas e carbone al 30 giugno

La decisione recepisce, di fatto, quanto stabilito dal dl ‘Cura Italia’ sulla parte del fisco

Arrivano una raffica di proroghe all’Agenzia delle dogane per le dichiarazioni annuali per il settore dell’energia elettrica, del gas naturale, del carbone, lignite e coke. Tutte prorogate al 30 giugno. La decisione recepisce, di fatto, quanto stabilito dal dl ‘Cura Italia’.

Per quanto riguarda i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica, tenuto conto dell’entità dei ratei dovuti sulla base dei consumi emergenti dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2018, si dovrà provvedere a versare la maggiore imposta dovuta qualora, per l’anno 2019, il volume dei consumi (fatturati o effettuati per impieghi in uso proprio) sia superiore all’entità dei ratei di acconto dovuti nel medesimo anno; potranno detrarre dalla prima rata in acconto utile le somme eventualmente versate in eccedenza, qualora, per l’anno 2019, il debito tributario derivante dai consumi (fatturati o effettuati per impieghi in uso proprio) sia inferiore rispetto all’entità dei ratei di acconto dovuti nel medesimo anno. In entrambe le ipotesi l’ammontare del debito calcolato per il 2019 (anche se non ancora liquidato nella relativa dichiarazione) costituirà la base di calcolo per individuare i nuovi ratei d’imposta dovuti, in acconto, a partire dalla prima scadenza utile.

Per l’accisa sul carbone, lignite e coke, i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale, tenuto conto dell’entità dei ratei dovuti sulla base del volume delle forniture emergente dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2018, i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa provvederanno a versare la maggiore imposta dovuta qualora, per l’anno 2019, il volume delle forniture effettuate (comprese quelle per uso proprio) sia superiore all’entità dei ratei di acconto dovuti nel medesimo anno; potranno detrarre a partire dalla prima rata in acconto utile le somme eventualmente versate in eccedenza, qualora, per l’anno 2019, il debito tributario derivante dalle forniture effettuate (comprese quelle per uso proprio) sia inferiore rispetto all’entità dei ratei di acconto dovuti nel medesimo anno. In entrambe le ipotesi l’ammontare del debito calcolato (anche se non ancora liquidato nella relativa dichiarazione) per il 2019 costituirà la base di calcolo per individuare i nuovi ratei d’imposta dovuti, in acconto, a partire dalla prima scadenza utile.

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