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Gas

Gas, per Arera ancora presto per stimare costi transito verso l’Italia

Secondo Besseghini è “opportuno che sia concessa una deroga” dall’applicazione del dlgs mercato interno gas, in particolare “alle sezioni dei gasdotti di importazione del Greenstream e Transmed

“L’Autorità da tempo segnala come il buon funzionamento del mercato interno sia oggi principalmente ostacolato dall’assetto normativo previsto per la copertura dei costi delle infrastrutture di rete europee: corrispettivi tariffari che riflettono i costi fissi dell’infrastruttura di trasporto sono, infatti, applicati ai punti di interconnessione tra i diversi sistemi nazionali (cd. tariffe entry-exit)”. Lo ha detto il presidente di Arera, Stefano Besseghini, in audizione in commissione Industria al Senato sul dlgs mercato interno del gas. “Tale assetto previsto anche dal terzo pacchetto energia prevede che le tariffe applicabili gli utenti siano non discriminatorie”. A ciò si aggiunge il fatto che sono state “adottate in un contesto mutato e distorsivo penalizzante per i paesi periferici come il nostro. Infatti il prezzo del gas italiano risulta strutturalmente più elevato” è come se “fosse soggetto al corrispettivo di transito” “attribuendo agli utenti anche parte dei costi interni del sistema”.

MOLTE SEGNALAZIONI DELL’AUTORITA’

Il Codice di rete europeo relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas, “ha provato a introdurre delle regole comuni volte a scongiurare questo sussidio incrociato tra gli utenti di un sistema nazionale e gli utenti che utilizzano la rete per scambi transfrontalieri, al fine di contenere il rischio che su questi ultimi fossero allocati costi propri di un sistema nazionale, riducendo in tal modo gli scambi transfrontalieri di gas tra i diversi Stati e limitando la formazione del mercato unico del gas – ha sottolineato il presidente di Arera -. Tuttavia le disposizioni contenute nel regolamento non sembrano adeguate a scongiurare del tutto il rischio di riduzione degli scambi transfrontalieri. L’Autorità ha segnalato nel recente passato come le strutture tariffarie adottate dai regolatori di Francia e Germania evidenziassero proprio questo problema e si è fatta promotrice direttamente e nel più ampio contesto europeo di revisione a livello europeo”.

TEDESCHI IMPEGNATI IN REVISIONE MERCATO GAS DAL 2021, FRANCESI HANNO ATTUATO RIDUZIONE

“Anche in esito all’azione dell’Autorità, il Regolatore francese ha attuato una riduzione dei propri corrispettivi verso l’estero, mentre il Regolatore tedesco è impegnato in una complessiva revisione del proprio mercato del gas destinata a divenire operativa a partire dal 2021 – ha aggiunto Besseghini -. Pertanto, non è ancora possibile stimare in via definitiva l’evoluzione del costo di transito verso l’Italia. In aggiunta, si ritiene, anche sulla base di quanto emerso nel corso della consultazione per la revisione delle tariffe in Austria, che sia necessario garantire adeguata trasparenza al processo, con particolare riferimento alle metodologie di determinazione dei costi riconosciuti. Oltre agli interventi correttivi nel breve periodo l’Autorità concentra il proprio sforzo per promuovere l’indispensabile profonda riforma dell’attuale assetto normativo europeo in materia di tariffe per l’accesso alle infrastrutture di trasporto europee”.

SERVE UNA DEROGA ALL’APPLICAZIONE DEL DLGS SUL MERCATO INTERNO DEL GAS

Secondo Besseghini è “opportuno che sia concessa una deroga” dall’applicazione del dlgs mercato interno gas, in particolare “alle sezioni dei gasdotti di importazione del Greenstream (gasdotto Libia-Italia) e del Transmed (gasdotto Algeria-Tunisia-Italia)”. L’estensione delle regole europee anche ai gasdotti da e verso i Paesi terzi “determina, come diretta conseguenza l’applicabilità, in linea teorica, alla stessa infrastruttura delle legislazioni di due o più giurisdizioni. Al fine, dunque, di mitigare la complessità di quadri giuridici di questo tipo, la nuova direttiva prevede un regime derogatorio a favore dei gasdotti esistenti e delle nuove infrastrutture.

DEROGA ENTRO IL 24 MAGGIO

“La facoltà di deroga deve essere esercitata entro il 24 maggio del 2020, notificata alla commissione Ue e resa pubblica. In considerazione degli stringenti termini temporali per l’esercizio della facoltà di deroga e delle potenziali criticità relativamente ai gasdotti di interconnessione con Algeria e Libia, che potrebbero derivare dall’applicabilità di due differenti giurisdizioni quella comunitaria e quella del paese terzo coinvolto sulla stessa infrastruttura l’Autorità segnala l’opportunità che sia concessa una deroga alle sezioni dei gasdotti di importazione del Greenstream (gasdotto Libia – Italia) e del Transmed (gasdotto Algeria – Tunisia – Italia. Il gasdotto Transitgas (Svizzera-Italia) non rientra, invece, nell’ambito di applicazione del provvedimento essendo situato interamente in territorio svizzero; mentre il gasdotto Trans adriatic pipeline – Tap (Grecia-Albania-Italia) ha già richiesto ed ottenuto un’esenzione dall’applicazione delle norme contenute nella direttiva e tale regime continua ad applicarsi”, ha concluso Besseghini.

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