Di conseguenza, i giudici hanno stabilito che l’art. 12 della direttiva che disciplina le autorizzazioni legate alla scarsità delle risorse naturali non è applicabile per i mini impianti che svolgono la sola produzione di elettricità. In altre parole, il piccolo idroelettrico non è legato mani e piedi dalla Bolkenstein.
“La direttiva 2006/123/CE non si applica agli impianti che hanno come unica attività, o almeno come attività principale, la produzione di energia elettrica, quali i piccoli impianti di derivazioni idroelettriche”, si legge nel dispositivo. Tradotto: anche quando alla produzione elettrica si accompagni una prestazione di servizi, questo non cambia la qualificazione, se quei servizi sono accessori rispetto all’attività principale di produzione di elettricità. (Energia Oltre – edl)
