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Ue

In Gazzetta Ue la direttiva sull’efficienza energetica. Ecco cosa prevede

L’obiettivo è “implementare l’efficienza energetica come priorità in tutti i settori, rimuovere le barriere nel mercato dell’energia e superare i fallimenti del mercato che impediscono l’efficienza nella fornitura, trasmissione, stoccaggio e uso dell’energia”. I paletti: il consumo energetico finale dell’Unione non deve superare i 763 Mtep mentre il consumo di energia primaria non deve andare oltre i 992,5 Mtep nel 2030.
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale europea la direttiva sull’efficienza energetica approvata dal Parlamento e dal Consiglio Ue. La normativa sarà applicabile a partire dal 10 ottobre 2024.

L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA

“L’obiettivo di tale quadro comune è contribuire all’attuazione del regolamento” e “implementare l’efficienza energetica come priorità in tutti i settori, rimuovere le barriere nel mercato dell’energia e superare i fallimenti del mercato che impediscono l’efficienza nella fornitura, trasmissione, stoccaggio e uso dell’energia”. Ma anche contribuire “alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Unione riducendo la sua dipendenza dalle importazioni di energia, compresi i combustibili fossili”.

RANGE SOPRA I 100-175 MILA EURO

“Gli Stati membri garantiscono che le soluzioni di efficienza energetica, comprese le risorse sul versante della domanda e le flessibilità del sistema, siano valutate nelle decisioni di pianificazione, politica e di investimento più importanti di valore superiore a 100.000.000 euro ciascuna oppure 175.000.000 euro per progetti di infrastrutture di trasporto, relativi ai seguenti settori: sistemi energetici; settori non energetici, laddove tali settori hanno un impatto sul consumo di energia e sull’efficienza energetica come l’edilizia, i trasporti, l’acqua, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), l’agricoltura e i settori finanziari”.

“Entro l’11 ottobre 2027 la Commissione effettua una valutazione delle soglie (…) con l’obiettivo di una revisione al ribasso, tenendo conto dei possibili sviluppi dell’economia e del mercato dell’energia. Entro l’11 ottobre 2028 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, seguita, se del caso, da proposte legislative”.

N PRIMIS PROMUOVERE L’ANALISI COSTI-BENEFICI

Nell’applicare il principio dell’efficienza energetica al primo posto, gli Stati membri devono “promuovere e, ove siano richieste analisi costi-benefici, garantire l’applicazione e rendere pubblicamente disponibili metodologie costi-benefici che consentano un’adeguata valutazione dei vantaggi più ampi delle soluzioni di efficienza energetica, ove opportuno, tenendo conto dell’intero ciclo di vita e delle prospettive a lungo termine. prospettiva a lungo termine, efficienza del sistema e dei costi, sicurezza dell’approvvigionamento e quantificazione dal punto di vista sociale, sanitario, economico e della neutralità climatica, sostenibilità e principi dell’economia circolare nella transizione verso la neutralità climatica; affrontare l’impatto sulla povertà energetica; individuare uno o più enti responsabili del monitoraggio dell’applicazione del principio dell’efficienza energetica al primo posto e degli impatti dei quadri normativi, compresi i regolamenti finanziari, la pianificazione, la politica e le principali decisioni di investimento (…) sul consumo energetico, sull’efficienza energetica e sui sistemi energetici; riferire alla Commissione, nell’ambito delle relazioni nazionali integrate sull’energia e sul clima, (…), su come si è tenuto conto del principio dell’efficienza energetica a livello nazionale e, ove applicabile, regionale e pianificazione locale, politica e decisioni di investimento importanti relative ai sistemi energetici nazionali e regionali, inclusi almeno i seguenti:

(i) una valutazione dell’applicazione e dei vantaggi del primo principio dell’efficienza energetica nei sistemi energetici, in particolare in relazione al consumo di energia;

(ii) un elenco di azioni intraprese per rimuovere eventuali ostacoli normativi o non normativi inutili all’attuazione del principio dell’efficienza energetica al primo posto e delle soluzioni dal lato della domanda, anche attraverso l’individuazione della legislazione nazionale e delle misure contrarie al principio dell’efficienza energetica al primo posto.

Entro l’11 aprile 2024, la Commissione Ue “adotta orientamenti che forniscono un quadro generale comune comprendente la supervisione, la procedura di monitoraggio e rendicontazione, che gli Stati membri possono utilizzare per elaborare le metodologie costi-benefici di cui al paragrafo 5, lettera a), per comparabilità, lasciando agli Stati membri la possibilità di adattarsi alle circostanze nazionali e locali”.

OBIETTIVI DI EFFICIENZA ENERGETICA

“Gli Stati membri garantiscono collettivamente una riduzione del consumo energetico pari ad almeno l’11,7 % nel 2030 rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento UE 2020, in modo che il consumo energetico finale dell’Unione non superi 763 Mtep. Gli Stati membri si impegnano a contribuire collettivamente all’obiettivo indicativo di consumo di energia primaria dell’Unione non superiore a 992,5 Mtep nel 2030”.

“Ciascuno Stato membro stabilisce un contributo nazionale indicativo di efficienza energetica basato sul consumo di energia finale per raggiungere, collettivamente, l’obiettivo vincolante di consumo energetico finale dell’Unione”, si legge nella direttiva.

La Commissione Ue valuta poi che il contributo collettivo degli Stati membri “sia almeno pari all’obiettivo vincolante dell’Unione per il consumo di energia finale” e “qualora la Commissione concluda che ciò è insufficiente, nell’ambito della valutazione del progetto di piani nazionali aggiornati per l’energia e il clima (…) o al più tardi entro il 1° marzo 2024, tenendo conto dello scenario di riferimento UE 2020 aggiornato (…) la Commissione presenta a ciascuno Stato membro un contributo nazionale indicativo corretto di efficienza energetica per il consumo di energia finale”.

LA DIRETTIVA

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