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Manovra, cosa prevede per ambiente ed energia

Tutti gli interventi in manovra

Arriva la prima bozza della manovra che ENERGIA OLTRE ha visionato e che lunedì sarà sottoposta ai sindacati. Ecco le novità per quanto riguarda ambiente ed energia:

PROROGA BONUS FACCIATE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Arriva la proroga, per l’anno 2021, delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili di arredo e di grandi elettrodomestici a basso consumo energetico finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato, disciplinate. Inoltre, si dispone la proroga per l’anno 2021 delle detrazioni spettanti per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (cosiddetto bonus facciate).

PROROGA BONUS VERDE

La norma dispone la proroga per l’anno 2021 delle detrazioni spettanti per gli interventi per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (cosiddetto bonus verde).

FONDO D’INVESTIMENTO PER LO SVILUPPO DELLE PMI DEL SETTORE AERONAUTICO E DELLA GREEN ECONOMY

Si istituisce il Fondo per lo sviluppo del sistema aeronautico con l’obiettivo di mettere a disposizione di un settore in trasformazione risorse per rafforzare le PMI della filiera finanziando interventi di sviluppo quali fusioni, aggregazioni, acquisizioni, riorganizzazioni, ristrutturazioni, rafforzamento del capitale per gli investimenti volti alla transizione tecnologica e alla sostenibilità ecologica ed ambientale dei processi produttivi, quali fusioni, acquisizioni, aggregazioni ristrutturazione, diversificazione e rilancio delle imprese del settore, con specifica attenzione alle PMI. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo e le forme di partecipazione al Fondo da parte di investitori privati.

DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI IMPEGNO ASSUMIBILE IN MATERIA DI GARANZIE SUI FINANZIAMENTI A FAVORE DI PROGETTI DEL GREEN NEW DEAL

La norma è volta a definire un limite complessivo massimo agli impegni assumibili da SACE relativamente alle garanzie (c.d. operatività green). Ponendosi in continuità con il quadro normativo vigente, la norma ripropone uno stanziamento ed un plafond massimo di esposizione di entità analoga a quelli previsti per il 2020. L’importo destinato per il 2021 a copertura di garanzie “green” è pari a circa il 50% dello stanziamento già disposto sul Fondo di cui al menzionato art. 1, comma 85 (pari ad Euro 470 milioni per l’anno 2020, Euro 930 milioni per l’anno 2021 ed Euro 1420 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023).

SOPPRESSIONE DELL’IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE

La norma abroga le disposizioni vigenti in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), la cui istituzione, lasciata alla facoltà delle regioni a statuto ordinario, è prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo del 21 dicembre 1990, n. 398. Le ulteriori norme menzionate nel comma 1 di cui si stabilisce l’abrogazione, stabiliscono le modalità gestionali del tributo e la misura degli aumenti dell’IRBA. Attualmente il tributo in questione è applicato solo in un numero assai limitato di Regioni e peraltro con aliquote diversificate. In tale contesto ogni Regione ha disciplinato autonomamente la materia operando anche distinzioni e specificazioni. La gestione del tributo in questione, affidata all’Agenzia delle dogane e monopoli, è risultata, quindi, particolarmente gravosa dal punto di vista amministrativo e spesso foriera di contenziosi tra l’Amministrazione finanziaria e gli operatori del settore della distribuzione dei carburanti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE SU STRADA MEDIANTE AUTOBUS

Dopo l’istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, in termini di minori ricavi registrati, in conseguenza dell’adozione delle misure per contrastare l’emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio, si prevede una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020 e si demanda ad un decreto adottato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, la disciplina dei criteri e delle modalità per il riconoscimento della compensazione.

MISURE PER LA PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Al fine di incentivare l’acquisto della categoria di veicoli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3, prevede un rifinanziamento del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1063, L. 145 del 2018. Commi 2, 3 e 4. L’articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 111 del 2019, così come modificato dal dall’articolo 229, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede che “Le disponibilità di bilancio relative all’anno 2020, anche in conto residui, sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un “buono mobilità ”, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica….” La proposta è formulata al fine di assicurare risorse, anche nell’esercizio 2021, per un importo fino ad euro 100.000.000, al fondo “Programma sperimentale buono mobilità” per le finalità di cui al terzo periodo dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, previste espressamente in relazione alla sola disponibilità di bilancio dell’anno 2020. Restano fermi i termini per usufruire del beneficio di cui allo stesso periodo del citato articolo 2, comma 1 del decreto-legge 111/2019. In particolare, detto incremento è necessario al fine di poter permettere il riconoscimento del suddetto “buono mobilità” ad un maggior numero di beneficiari, in quanto le risorse a oggi disponibili per tale finalità sarebbero sufficienti a coprire solo in parte le ipotetiche richieste. Si fa riferimento in proposito al significativo incremento di vendite di biciclette e/o e-bike nell’anno in corso stimato da Confindustria – ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori) sulla base dei dati forniti dai rivenditori nazionali. Tale incremento, stimato pari a oltre il 20% rispetto all’anno 2019, consente di prevedere per il 2020 la vendita di circa 2 milioni di unità di biciclette e/o e-bike, di cui circa il 50% attribuibili ai potenziali beneficiari del “Programma sperimentale buono mobilità”. Un significativo incremento è previsto nell’anno in corso anche per la vendita di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (es. monopattini, hoverboard, monowheel), considerato che solo nei primi 7 mesi del 2020 si è registrata una crescita pari a circa il 140% rispetto alle vendite nello stesso periodo del 2019; in relazione a ciò si stima che nell’anno corso il “Programma sperimentale buono mobilità” consentirà di incentivare la vendita di circa 120.000 unità di mezzi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica. I dati analizzati consentono di ritenere che le risorse oggi disponibili per il “Programma sperimentale buono mobilità” non siano sufficienti a consentire il riconoscimento del “buono mobilità” a tutti i potenziali beneficiari; pertanto è necessario un incremento delle stesse, al fine di soddisfare il maggior numero possibile di richieste. Al comma 2 è prevista la possibilità di destinare al fondo mobilità di cui al sesto periodo dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, le risorse eventualmente disponibili alla conclusione della procedura per l’assegnazione del buono mobilità di cui al terzo periodo del comma 1 dell’articolo in parola.

DISCIPLINA PER LE INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA

L’articolo 17-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134 detta la disciplina relativa al Piano nazionale avente ad oggetto la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nonché gli interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo delle medesime reti. Con la proposta normativa al comma 1 si provvede ad abrogare la previsione contenuta al comma 9 del citato articolo 17 septies nella parte in cui prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipi, con una quota di cofinanziamento fino al 50 per cento, alle spese sostenute per l’acquisto e per l’installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli. Al riguardo, si rappresenta che il contributo ministeriale da ripartire, tra le Regioni e le Province Autonome, secondo i criteri previsti dall’Accordo di programma approvato con DPCM 1° febbraio 2018, è pari a complessivi € 28.671.680,00. Allo stato non è stata sottoscritta alcuna convenzione con i beneficiari del predetto contributo ministeriale proprio in ragione delle difficoltà che le Regioni hanno incontrato nel reperimento della quota di cofinanziamento. Pertanto, la proposta in esame consentirebbe a Regioni e Province Autonome di realizzare le relative progettualità nei limiti del contributo ministeriale loro riconosciuto. Il comma 2 della proposta prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa della Conferenza Unificata, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, vengono definite le modalità con le quali i gestori delle infrastrutture pubbliche e delle infrastrutture private ad accesso pubblico di trasmissione del set minimo di dati e informazioni previsti dal PNIRE. Il comma 3 della proposta, nel modificare l’articolo 57, comma 6, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, precisa che la disciplina adottata da ciascun Comune, ai sensi dell’ articolo 7 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativamente all’installazione, alla realizzazione e alla gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico debba essere coerente anche con gli strumenti di pianificazione regionale e comunale.

MISURE PER POTENZIARE IL SISTEMA NAZIONALE DELLE AREE PROTETTE

La disposizione mira ad aumentare le risorse per il funzionamento delle Aree Marine Protette in un contesto nazionale ed europeo che vede nel rafforzamento della tutela ambientale e naturalistica garantita dalle aree protette uno degli strumenti per il raggiungimento dell’obiettivo prioritario del contrasto, attraverso la riduzione della perdita di biodiversità, al cambiamento climatico. L’ultimo parco nazionale in ordine di tempo istituito, quello di Pantelleria nel 2016, ha portato a 23 i parchi tra i quali vengono ripartite le risorse assegnate, e attualmente sono in corso i procedimenti istitutivi per altri 4 nuovi parchi nazionali: del Matese e di Portofino, dei Monti Iblei, della Costa Teatina. Sono altresì previsti dalla stessa legge 6 dicembre 1991, n. 394, i parchi nazionali: Monte Bianco, Picentino (Monti Terminio e Cervialto), Tarvisiano, Partenio, Alpi Marittime (comprensorio del Massiccio del Marguerais), e i parchi nazionali: Egadi e litorale Trapanese, Eolie. Pertanto, a legislazione vigente, è prevista l’istituzione di 11 nuovi parchi nazionali. Attualmente le Aree Marine Protette sono 29 oltre ai Parchi sommersi di Baia e Gaiola, e ve ne sono 4 di prossima istituzione: Capo Spartivento, Isola di Capri, Isola di S Pietro e Costa di Maratea. La modifica non incrementa a sufficienza le risorse necessarie al corretto funzionamento delle AMP, per i motivi sopra esposti. Il comma 3 dispone un finanziamento a decorrere dall’anno 2023 per il programma “Caschi verdi per l’ambiente”. Il Programma è stato talmente apprezzato a livello internazionale da essere divenuto uno degli outcome previsti del G20 Ambiente che l’Italia ospiterà a Napoli il 22 luglio 2021. La norma, quindi, si rende indispensabile per assicurare continuità al programma suddetto.

POTENZIAMENTO DELLE MISURE DI TUTELA AMBIENTALE

Il comma 1 reca disposizioni per il completamento della cartografia geologica ufficiale d’Italia. La norma ha ad oggetto il completamento di una cartografia geologica ufficiale d’Italia, che si pone come presupposto fondamentale per la conoscenza di un territorio ad elevato rischio sismico. I commi da 2 a 5 disciplinano il Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile.

ISTITUZIONE DEL FONDO PER LA PROMOZIONE DELL’USO CONSAPEVOLE DELLA RISORSA IDRICA E PER INCENTIVARE LA CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI IDRICI

Il comma 1 prevede l’istituzione di un fondo per la promozione dell’uso consapevole della risorsa idrica” con una dotazione pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il comma 2 prevede l’installazione di misuratori per singola unità abitativa, ove tecnicamente possibile e previa verifica degli oneri per gli utenti finali, e pone in capo ad ARERA, regolatore nazionale del servizio idrico integrato, l’onere di definire criteri e modalità minime per la misurazione puntuale dei consumi. La disposizione garantisce un’armonizzazione e omogeneità a livello nazionale delle modalità di misura dei consumi, contempla la necessità di verificare gli oneri in capo agli utenti per ragioni di sostenibilità economica e concorre a superare le difficoltà finora registrate per l’erogazione dell’acqua ad utenze raggruppate, sia in termini di soluzioni tecniche per addivenire all’installazione di misuratori per ciascuna unità abitativa, sia, in caso di impossibilità tecnica, di standardizzazione dei criteri di riparto.

PROGETTI PILOTA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE AREE PROTETTE NATURALISTICHE

L’articolo prevede la realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale in territori di prossimità di aree protette (parchi nazionali, riserve MAB, siti naturalistici UNESCO). La logica che muove tale misura è quella di far comprendere ai più giovani che vivono all’interno di territori protetti, l’importanza dei valori ecosistemici del territorio in cui vivono e la necessità di salvaguardare tali valori. I cittadini che, infatti, vivono in questi territori hanno una responsabilità in più rispetto a coloro che non vivono in questi contesti, dovendo mantenere e tramandare quei valori ecosistemici che giustificano un livello di protezione maggiore. Il comma 1 istituisce nel bilancio del Ministero il fondo e precisa i destinatari dei progetti pilota. I destinatari del progetto sono studenti degli istituti comprensivi delle scuole materne, elementari e medie site nei Comuni che ricadono nelle zone economiche ambientali di cui all’articolo 4-ter del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nonché nelle aree marine protette e nelle riserve MAB e nei siti naturalistici UNESCO. Il numero degli studenti coinvolti e le specifiche della didattica e dei materiali di ausilio saranno definiti sulla base delle esigenze dei singoli territori nell’ambito dei protocolli di intesa con i soggetti gestori delle ZEA, delle riserve MAB e degli enti gestori dei siti naturalistici. Si stima, tuttavia, che con i 4 milioni di euro annuali si possano raggiungere tutte le scuole presenti nei 24 parchi nazionali, nelle 8 riserve MAB e nei 3 siti naturalistici UNESCO. Il comma 2 interviene sul decreto legge “Clima” precisando che il programma di educazione ambientale “io sono ambiente” sia rivolto principalmente alle scuole localizzate nei SIN (Siti di interesse nazionale) dove sono di particolare rilevanza le criticità ambientali, al contempo precisando che le azioni da finanziare sono quelle connesse allo sviluppo sostenibile e alla educazione ambientale (articolo 3, comma 1, lettere b) ed e) della legge n. 92 del 2019) nonché snellendo e semplificando la procedura prevista per la programmazione delle attività, attesa l’impossibilità, per tutto il 2020, di attuare la norma di cui all’articolo 1-ter del decreto legge.

AGEVOLAZIONI FISCALI PER PROMUOVERE IL VUOTO A RENDERE NELLE ZONE ECONOMICHE AMBIENTALI

La presente disposizione intende incentivare del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili aventi la sede operativa all’interno di una zona economica ambientale. La disposizione si compone di 6 commi. Il comma 1 stabilisce che la finalità della presente norma è la prevenzione della produzione dei rifiuti attraverso il vuoto a rendere e che l’oggetto dell’intervento sono gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili. Il comma 2 stabilisce il riconoscimento di un contributo a fondo perduto per gli utilizzatori. Il contributo massimo riconosciuto è di importo pari a euro 10.000 ciascuno, corrisposto secondo l’ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sino ad esaurimento delle predette risorse. Il comma 3 stabilisce che, al fine di promuovere il vuoto a rendere, gli utilizzatori riconoscono agli acquirenti un abbuono all’atto della resa dell’imballaggio, pari al 25 per cento del prezzo dell’imballaggio stesso.

INCENTIVO PER LA MISURAZIONE PUNTUALE DEI RIFIUTI NELLE ZONE ECONOMICHE AMBIENTALI

Sono costituiti, da parte dei Comuni, aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all’interno di una zona economica ambientale, sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico. Al comma 1, è prevista l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, il fondo denominato “Tariffazione puntuale” con una dotazione pari ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al fine di incentivare l’adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico.

MISURE FINALIZZATE ALL’ACQUISTO DEL COMPOST NELLE ZONE ECONOMICHE AMBIENTALI

Al comma 1 viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo al fine di contribuire alla realizzazione di compostiere di comunità anche al fine di incentivare la produzione di compost in luogo di altri fertilizzanti o ammendanti di origine minerale o di sintesi in zone speciali del paese caratterizzate da un particolare pregio ambientale. In questo modo si ottengono molteplici benefici: si garantisce uno sbocco al prodotto del trattamento aerobico dei rifiuti organici, si riduce la dipendenza dalle importazioni extra UE di nutrienti necessari alla sintesi dei fertilizzanti, si riducono le emissioni in atmosfera dalle predette importazioni, si limita il consumo di torba, si allunga la vita dei giacimenti di nutrienti quali il fosforo, si migliora la percezione e l’accettabilità verso il compost da rifiuti e gli impianti che lo producono, si incrementa la fertilità del suolo e si aumenta la percentuale di carbonio nel suolo. In pratica si valorizza l’economia circolare del rifiuto organico, garantendo la sostenibilità della filiera chiudendo il ciclo del food. La norma, quindi, è volta a promuovere la diffusione del compostaggio di comunità.

CONTRASTO ALLE FRODI NEL SETTORE DEI CARBURANTI RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione di cui al comma 1 uniforma le procedure di controllo già applicate per le raffinerie e gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici, effettuate con il sistema INFOIL con quelle da eseguire nei confronti dei depositi di stoccaggio qualora abbiano una capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi.

IMPOSTA SUL CONSUMO DEI MACSI, RINVIO E MODIFICHE PLASTIC TAX E DISPOSIZIONI PER FAVORIRE I PROCESSI DI RICICLAGGIO DEL POLIETILENTEREFTALATO UTILIZZATO NEGLI IMBALLAGGI PER ALIMENTI

Con il comma 1 si intende, in primo luogo, con la lettera a), fornire una più precisa definizione di “MACSI semilavorati”, esplicitando l’inclusione delle preforme nell’ambito dei medesimi. Ciò allo scopo di fugare dubbi in ordine alla definizione dell’oggetto dell’imposta. Con la lettera b) si intende integrare il comma 637, lett. a), dell’art.1 della legge n. 160/2019, così da includere nel novero dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta sui MACSI, anche i soggetti per conto dei quali i MACSI sono fabbricati. In tal modo la struttura del tributo risulta maggiormente coerente con il circuito di mercato. Contestualmente con la modifica di cui alla predetta lett. a), viene soppresso nel comma 638, con la lettera c) il riferimento “alle materie prime e ai semilavorati” in quanto ridondante. Sempre con la lettera c) viene introdotta la previsione, nel medesimo comma 638, per cui il soggetto non obbligato al pagamento dell’imposta sui MACSI, su richiesta, possa essere censito dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nel proprio sistema informativo. Con la lettera d) è modificato il successivo comma 643 che attualmente prevede che l’imposta in questione non sia dovuta qualora, dalle predette dichiarazioni trimestrali emerga un debito complessivo, relativo ai MACSI immessi in consumo nel trimestre cui la dichiarazione si riferisce, di 10 euro. Al di sotto di tale soglia il soggetto obbligato è anche esentato dal presentare la citata dichiarazione di consumo. Tale soglia risulta essere assai modesta e rischia, pertanto, di creare gravosi adempimenti amministrativi per talune imprese a fronte del pagamento di modestissime somme di denaro. Con la lettera h) si intende sostituire il comma 651 allo scopo di declinare più puntualmente, in coerenza con il dettato legislativo, l’ambito di applicazione sia dello strumento di attuazione, ovverosia il provvedimento del direttore dell’Agenzia, sia del previsto provvedimento interdirettoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate, in modo da assicurare uno snellimento delle procedure e degli oneri amministrativi garantendo al contempo un efficace sistema di controllo. Infine, in considerazione delle contingenti e difficili condizioni in cui versano i settori economici interessati in connessione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, la modifica di cui alla lettera i) dello schema differisce al 1° luglio 2021 la data di decorrenza dell’efficacia delle disposizioni di rango primario che istituiscono e disciplinano l’imposta in argomento. Il comma 2 è volto a rendere strutturale, a decorrere dal 2021 la misura per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti, attualmente previste in via sperimentale, dall’articolo 51, comma 3-sexies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

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