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Milleproroghe, per il Mase proroga assunzioni. Al 2024 anche la Nuova Sabatini. Ecco le novità

Ancora nel milleproroghe: norme sul commissariamento Ilva e le bonifiche Sin, sui criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di origine minerale. Infine una serie di norme di proroga per il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sul divieto di circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3 adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, e Anas.
Proroga di un anno per l’autorizzazione all’assunzione 500 unità presso il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, e per la Nuova Sabatini sui crediti di imposta per investimenti in beni strumentali e per il fondo energivore per le imprese insulari. E ancora: norme sul commissariamento Ilva e le bonifiche Sin, sui criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di origine minerale. Infine una serie di norme di proroga per il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sul divieto di circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3 adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, e Anas. È quanto emerge da una bozza visionata da Energia Oltre riguardante il decreto Milleproroghe che verrà approvato oggi in Consiglio dei ministri (previsto alle 15.30).

LE ASSUNZIONI AL MASE

Più nel dettaglio “il termine per l’autorizzazione all’assunzione di trecentocinquanta unità appartenenti all’area III, posizione economica F1, ai sensi dell’articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo all’assunzione di personale presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, anche allo scopo di prevenire l’instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso, è prorogato al 31 dicembre 2024”, si legge nella bozza.

LE NORME PER IL MIT

Per quanto riguarda le materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “all’articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, relativo al divieto di circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3 adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo dopo le parole “Euro 2” inserire le seguenti: “a decorrere dal 31 gennaio 2024”; b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 gennaio 2024, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 2 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine di consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l’esonero dal divieto di cui al primo periodo esclusivamente per l’anno 2024.”; b) al quarto periodo, dopo le parole: “dei veicoli con caratteristiche antinquinamento” sono inserite le seguenti: “Euro 2 e”; c) al quinto periodo, dopo le parole: “l’esonero dei veicoli” sono inserite le seguenti: “Euro 3” e le parole: “delle risorse di cui al quarto periodo” sono sostituite dalle seguenti: “delle risorse di cui al quinto periodo”; d) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: “Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con apposito decreto da adottare entro il 31 gennaio 2024 dispone, l’esonero dei veicoli Euro 2 di cui al quarto periodo e definisce le modalità di verifica e monitoraggio dell’utilizzo delle risorse di cui al quinto periodo.”.

Sempre nella bozza, è previsto che “all’articolo 3-bis, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. È prorogato per l’anno 2023 l’utilizzo delle risorse di cui al comma 5 non utilizzate. Tali somme sono destinate alla società ANAS S.p.A. per la copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, e trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A. per l’anno 2023, e per la compensazione dei maggiori oneri derivanti dall’incremento dei costi sostenuti dall’ANAS S.p.A. per l’illuminazione pubblica delle strade nell’anno 2023.»”.

LA NORME PER IL MIMIT

Per quanto riguarda le norme in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy “Il termine del 30 novembre 2023, di cui all’articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi a crediti di imposta per investimenti in beni strumentali, è differito al 30 giugno 2024. 2. All’articolo 24, comma 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, che istituisce un Fondo finalizzato a sostenere le imprese a forte consumo di energia elettrica localizzate nelle regioni insulari, le parole: «per l’anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2024». 3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse stanziate per l’anno 2023 e successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy”, si legge nella bozza.

PER IL MASE NORME SU EX ILVA, SIN E RIFIUTI

Infine, per quanto riguarda il Mase “All’articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo allo stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»; b) al comma 5, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024». 2. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, relativo al sito di interesse nazionale di Taranto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole “, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica,” sono soppresse; b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Con il decreto di cui al primo periodo è altresì individuato il compenso del Commissario, in misura non superiore a quanto previsto dall’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.”; c) al secondo periodo, le parole “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”. 3. All’articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla ricognizione e alla riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni”, si legge nella bozza di dl che conclude: “All’articolo 11, comma 8-undecies, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, concernente l’adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per altri rifiuti inerti di origine minerale, le parole: «Conseguentemente, il» sono sostituite dalla seguente: «Il» e le parole: «ulteriori sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»”.

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