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Più flessibilità e proroga di due anni per le norme sullo stoccaggio gas: via libera del Consiglio Ue

I già esistenti obiettivi vincolanti di riempimento del 90% potrebbero essere raggiunti in qualsiasi momento tra il 1° ottobre e il 1° dicembre, invece dell’attuale scadenza del 1° novembre

Maggiore flessibilità agli Stati membri per adattarsi a condizioni di mercato in costante evoluzione e per affrontare eventuali manipolazioni del mercato nello stoccaggio del gas. I rappresentanti degli Stati membri (Coreper) hanno approvato la posizione del Consiglio Ue sulla modifica del regolamento europeo concernente le scorte di combustibile che servirà come mandato negoziale per la presidenza per avviare i colloqui con il Parlamento europeo sulla forma finale della legge.

AL VIA I NEGOZIATI A MAGGIO

I negoziati sul nuovo regolamento dovrebbero iniziare a maggio, dopo che il Parlamento avrà votato il suo mandato. Una volta raggiunto un accordo provvisorio tra i due colegislatori, il regolamento sarà formalmente approvato da entrambe le istituzioni prima di essere pubblicato ed entrare in vigore.

NORME SULLO STOCCAGGIO DEL GAS PROROGATE DI DUE ANNI

La Commissione europea aveva proposto di prorogare di due anni l’obbligo per gli Stati membri di riempire al 90% gli impianti di stoccaggio del gas prima della stagione invernale, al fine di garantire prevedibilità e trasparenza. Proroga mantenuta anche nella posizione del Consiglio, che ridurrebbe l’esposizione dell’Ue alla volatilità dei prezzi, dovuta anche all’attuale instabilità geopolitica. E contribuirebbe a migliorare la sicurezza energetica e la stabilità del mercato del gas fino a quando, nei prossimi anni, non sarà definito un potenziale quadro di riferimento a livello europeo per la sicurezza energetica.

PIÙ FLESSIBILITÀ PER GLI STATI MEMBRI

Il punto più interessante del mandato del Consiglio riguarda le modifiche per fornire maggiore flessibilità agli Stati membri. Una maggiore flessibilità, è l’obiettivo di Bruxelles, assicurerebbe una rapida reazione a condizioni in costante mutamento, traendo vantaggio dalle migliori condizioni di acquisto, e garantendo al contempo la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e il corretto funzionamento del mercato interno.

Ma in cosa consiste la maggiore flessibilità? I già esistenti obiettivi vincolanti di riempimento del 90% potrebbero essere raggiunti in qualsiasi momento tra il 1° ottobre e il 1° dicembre, invece dell’attuale scadenza del 1° novembre. Inoltre gli obiettivi di stoccaggio intermedio per ciascuno Stato membro nei mesi di febbraio, maggio, luglio e settembre diventerebbero indicativi, al fine di raggiungere il riempimento dello stoccaggio e la prevedibilità, lasciando al contempo sufficiente flessibilità agli operatori di mercato durante tutto l’anno.

Non solo. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli (come possibili manipolazioni del mercato), gli Stati membri possono discostarsi fino al 10% dall’obiettivo di riempimento; mentre la Commissione europea può aumentare ulteriormente questa deviazione (con un atto delegato), in caso di persistenti condizioni di mercato sfavorevoli.

Altra novità introdotta nelle modifiche al regolamento riguarda la produzione nazionale di gas degli Stati membri: se quest’ultima supera il consumo medio annuo dei due anni precedenti o in caso di tassi di iniezione lenti degli impianti di stoccaggio con una capacità superiore a 40 TWh, gli Stati membri possono deviare fino al 5% dall’obiettivo di riempimento; ma questa flessibilità può essere utilizzata a condizione che non abbia un impatto negativo sul funzionamento del mercato interno del gas o sulla capacità degli Stati membri direttamente collegati di fornire gas ai loro clienti protetti.

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