Advertisement Skip to content
Rifiuti

Rifiuti, in Gazzetta le linee guida sui piani di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento

Le linee guida contengono, in particolare, le indicazioni per una procedura di intervento da attuare secondo livelli progressivi, con la finalità di definire in maniera sintetica e puntuale le modalità operative di intervento

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.

Il dpcm, firmato il 27 agosto, prevede che i titolari delle attività di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, entro 60 giorni devono “trasmettere al prefetto” “tutte le informazioni utili per l’elaborazione o per l’aggiornamento del piano di emergenza esterna. Il prefetto (…) entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie inviate dal gestore delle predette attività, redige il piano di emergenza esterna o, se necessario, provvede al suo aggiornamento”.

COSA DICE IL PROVVEDIMENTO

Il provvedimento trae origine dai “numerosi incendi che hanno interessato interessano diversi impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, con conseguenti ripercussioni sulla gestione dell’intero sistema locale di protezione civile”.

“Le linee guida contengono, in particolare, le indicazioni per una procedura di intervento da attuare secondo livelli progressivi, con la finalità di definire in maniera sintetica e puntuale le modalità operative di intervento per la gestione dell’emergenza connessa ai possibili eventi incidentali occorrenti negli impianti di stoccaggio e trattamento, quali ad esempio gli incendi, con formazione e diffusione di sostanze inquinanti all’esterno dell’impianto stesso”, si legge nel testo.

L’OBIETTIVO DEL DPCM

“Negli impianti di stoccaggio/trattamento dei rifiuti la natura del rischio gli effetti degli scenari incidentali e le conseguenti azioni da adottare dipendono dalla tipologia di rifiuto e dalle attività che si svolgono all’interno dell’impianto – si legge ancora nell’allegato al dpcm -. Il presente documento ha l’obiettivo di definire un meccanismo di intervento per tutte le Autorità coinvolte a livello territoriale. La gestione dell’emergenza conseguente, ad esempio, al rilascio di inquinanti richiede l’intervento coordinato di più enti e organismi con le seguenti finalità: controllare gli incidenti e minimizzarne gli effetti limitando i danni per l’uomo, l’ambiente e i beni; attuare le misure necessarie per proteggere l’uomo e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti; informare adeguatamente la popolazione e le autorità locali competenti”.

Il gestore, che deve predisporre il piano di emergenza interno (PEI), “ha l’onere di trasmettere al Prefetto competente per territorio tutte le informazioni e gli elementi utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterno (PEE), tenendo conto altresì dei contenuti del PEI stesso. Il Prefetto, una volta definito il Piano, lo comunica nelle forme ritenute opportune al Comune/i interessato/i, eventualmente insieme ai Piani operativi, se presenti, relativi agli impianti medesimi. Ai fini del coordinamento fra PEE e i piani comunali di protezione civile in essere, il PEE medesimo, per la parte relativa agli impianti la cui area di attenzione interessa il Comune /i in argomento costituisce allegato al piano di protezione civile comunale”.

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E PIANO DI EMERGENZA ESTERNA

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Abilita JavaScript nel browser per completare questo modulo.

Rispettiamo la tua privacy, non ti invieremo SPAM e non passiamo la tua email a Terzi

Torna su