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Rifiuti

Rifiuti, tracciabilità e responsabilità di gestione. Ecco le novità

Previste semplificazioni nel procedimento di tracciabilità dei rifiuti. Cambiano le responsabilità di gestione. La bozza visionata da Energia Oltre

Addio Sistri e benvenuto al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. È alle battute finali la riforma del Testo unico ambientale sul nuovo sistema che verrà utilizzato in Italia. In questi giorni, la bozza di proposta del ministero dell’Ambiente che Energia Oltre ha visionato ed è in grado di anticipare, è all’esame degli stakeholders per la presentazione delle osservazioni sul testo. Tra le varie novità, l’attenzione maggiore è concentrata sulla responsabilità nella gestione dei rifiuti e sul controllo di tracciabilità.

LA RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI: LA NORMA ATTUALE

Il testo attualmente in vigore, prevede che gli oneri relativi alle attività di smaltimento siano “a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti”. In caso di produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi “che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta”, ovvero avviarli “al recupero o smaltimento”.

LA RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI: LA BOZZA DI MODIFICA

L’articolo 188 sulla Responsabilità nella gestione dei rifiuti prevede che “il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti, quando non provveda personalmente al loro trattamento, è tenuto a consegnarli ad un intermediario, o ad un commerciante o ad un ente o ad un’impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto addetto alla raccolta dei rifiuti, pubblico o privato”. In questo caso “i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai detentori precedenti”. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento è esclusa “in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta” e “in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati ai fini del recupero o dello smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario”.

Inoltre, “nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare (…) la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto (…) abbiano ricevuto l’attestato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le operazioni (…). Al fine di garantire l’omogeneità sul territorio nazionale, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce con proprio decreto di natura non regolamentare il modello di attestato di avvenuto smaltimento”.

Non è tutto. “Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti (…) ovvero al recupero o smaltimento”.

IL “VECCHIO” SISTRI

Nel vecchio articolo 188 bis – abrogato – la tracciabilità doveva essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale, attraverso il Sistri e nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario. Inoltre erano tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità, gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi. Ma anche, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati quelli speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.

IL NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI

A sostituire il Sistri interviene l’articolo 188-bis sul controllo della tracciabilità che “deve essere garantita dalla loro produzione fino alla loro destinazione finale”. “Al fine di assicurare la raccolta ed elaborazione dei dati ambientali inerenti i rifiuti, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare gestisce il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti” che “utilizza la piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali”.

Il Registro è organizzato in una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti, e in una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali e dei dati afferenti ai percorsi rilevati da sistemi di geolocalizzazione. Il Registro utilizza la piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali che, “oltre a fornire il necessario supporto tecnico operativo, assicura anche, mediante le Sezioni regionali e provinciali, la gestione dei rapporti con l’utenza e della riscossione dei contributi”. Tanto che presso la Direzione generale del Ministero dell’ambiente competente in materia di tracciabilità “è costituito un gruppo di coordinamento assicurando la presenza di rappresentanti dell’Albo e di ISPRA”.

IL CATASTO DEI RIFIUTI

A queste novità si affianca il Catasto dei rifiuti all’articolo 189: “È articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ed in Sezioni regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell’ambiente”. “Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti, dei dati raccolti mediante gli strumenti di tracciabilità”. In questo senso “chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (…) comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, (…) le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività, dei materiali prodotti all’esito delle attività di recupero nonché i dati relativi alle autorizzazioni ed alle comunicazioni inerenti le attività di gestione dei rifiuti. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti”.

L’ARTICOLO COMPLETO SI TROVA NELLA SEZIONE AGENZIA DI STAMPA DI ENERGIA OLTRE

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