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Rinnovabili, ecco cosa risponde il Mase a Confindustria sulle esenzioni delle Valutazioni ambientali

L’interpello di Confindustria al Mase ha riguardato l’esclusione dalla Via in aree idonee già sottoposte a Vas e sulla presentazione dell’Autorizzazione unica insieme alla Via

Secondo Confindustria per alcune fattispecie di impianti rinnovabili sarebbe possibile l’esenzione delle valutazioni ambientali soprattutto in vista delle finalità di accelerazione delle installazioni e specialmente se collocate in aree idonee “per il solo fatto di essere stati preventivamente sottoposti a Vas”; fattore che escluderebbe la VIA “senza necessità che tale piano o programma preveda espressamente che quell’area debba essere dedicata alla realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile o stoccaggio di energia da fonti rinnovabili”. Inoltre “l’espressa previsione contenuta all’ultimo capoverso del comma 4 all’articolo 12, del D.lgs. n. 387 del 2023”, “chiarirebbe che il procedimento unico [AU] può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA” sempre per “non rallentare procedimento di AU nelle more dell’espletamento del procedimento di VIA. e consentirebbe quindi all’operatore di avviare contestualmente le istanze di VIA e AU”. Ma per il Mase non è così. È quanto si legge nella riposta a un interpello presentato dall’associazioni industriali al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica che ha risposto lo scorso 7 maggio.

LE RISPOSTE DEL MASE

Secondo il Mase “la norma richiamata, id est l’art 47 DL 13 del 2023 convertito nella L. 21 aprile 2023 n. 41” prevede l’esenzioni dalle valutazioni ambientali su i progetti, “che ricadono nelle aree idonee” “nell’ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), di: impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino a 30 MW….(omissis); impianti per lo stoccaggio dell’energia elettrica da fonti rinnovabili ….(omissis); rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già esistenti….(omissis) sino a 50 MW; repowering di impianti eolici già esistenti, ……(omissi) sino a 50 MW; produzione di energia rinnovabile offshore di potenza complessiva non superiore a 50 MW ….(omissis); infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale…..(omissis). Il testo del citato articolo definisce in modo specifico e tassativo i casi in cui vi possa essere esenzione dalla VIA escludendo quindi possibili interpretazioni estensive”, spiega il ministero nella risposta.

Nel secondo caso, risponde sempre il Mase “la novellazione normativa dell’art.12 del D.Lgs. n. 387/2023, rafforza la procedura autorizzativa unica con l’inserimento al suo interno delle valutazioni di impatto ambientale, contemplandone anche la specifica tempistica; al contempo il legislatore, non intervenendo nelle disposizioni di cui alla Parte II del Dlgs. 152/2006 ha lasciato immutata al proponente la possibilità di acquisire autonomamente il parere di compatibilità ambientale sul progetto ai sensi dell’art.23 del citato decreto, per le opere di competenza statale. Pertanto, con riferimento alle competenze della direzione Valutazioni Ambientali, atteso che il procedimento di VIA è attivato su istanza di parte, si conferma il permanere della facoltà di richiedere il provvedimento di VIA indipendentemente dall’autorizzazione. Quanto alla parte del quesito riferibile alle competenze del Dipartimento Energia ex Direzione Generale Competitività ed Efficienza Energetica, con la nota prot. 73742 del 19 aprile 2024, si è rappresentato che il nuovo articolo 12 comma 4 del Dlgs 387/2003, come modificato dal DL 13/2023, contiene una norma transitoria da interpretare restrittivamente e cioè che il procedimento unico possa essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio di VIA solo per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore del nuovo articolo 12 comma 4”.

risposta_prot_0083831_07-05-2024

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