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Semplificazione geotermia 2026

Scaldare casa a costo zero (o quasi)? Scatta la rivoluzione geotermica: ecco cosa cambia da oggi

Il Ministero dell’Ambiente innalza le soglie per l’attività libera e taglia i tempi della burocrazia: installare una pompa di calore non è mai stato così semplice e veloce.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha impresso una decisa accelerazione alla diffusione del geoscambio in Italia. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 2 aprile 2026, il governo ha ufficializzato le nuove regole per la posa in opera degli impianti geotermici a circuito chiuso destinati al riscaldamento e alla climatizzazione degli edifici.

Il provvedimento, firmato dal ministro Gilberto Pichetto Fratin, sostituisce la precedente normativa del 2022 e si inserisce nella più ampia strategia di semplificazione dei regimi amministrativi per le fonti rinnovabili prevista dal decreto legislativo 190/2024. L’obiettivo è superare la frammentazione normativa che ha storicamente frenato il comparto, offrendo a cittadini e imprese un quadro giuridico razionalizzato per le cosiddette “piccole utilizzazioni locali” di calore sotterraneo.

I NUOVI REGIMI TRA ATTIVITÀ LIBERA E PROCEDURA SEMPLIFICATA

La novità principale riguarda la netta distinzione tra i regimi amministrativi in base alla potenza termica e alla profondità degli impianti. Il decreto stabilisce che la realizzazione di sonde geotermiche sia considerata “attività libera” per impianti con potenza inferiore a 50 kW, a patto che le sonde non superino gli 80 metri di profondità in verticale (o 2 metri in orizzontale).

Per sistemi più complessi, con potenza compresa tra i 50 e i 500 kW e profondità fino a 250 metri, si applica invece la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS). Questa struttura a scaglioni permette di snellire drasticamente i tempi per il geoscambio domestico, mantenendo al contempo un monitoraggio rigoroso per le installazioni industriali o condominiali di maggiori dimensioni.

Restano per il momento esclusi gli impianti a circuito aperto, che scambiano fluidi direttamente con il sottosuolo: per questi ultimi, il Ministero ha preferito rinviare la disciplina a un provvedimento successivo, in attesa di ulteriori approfondimenti tecnico-scientifici sulla tutela delle falde acquifere.

PRESCRIZIONI TECNICHE E DISTANZE DI RISPETTO

Per garantire la sicurezza e minimizzare le interferenze termiche tra proprietà vicine, il decreto introduce requisiti tecnici puntuali. L’installazione di sonde verticali deve ora rispettare una distanza di almeno 4 metri lineari dai confini dei terreni altrui, salvo diversi accordi tra le parti.

Una flessibilità maggiore è concessa nella progettazione dei piccoli impianti sotto i 50 kW, per i quali i progettisti potranno desumere i parametri termici del terreno da dati di letteratura o stratigrafie esistenti, senza l’obbligo del test di risposta termica (TRT), che rimane invece mandatorio per le installazioni superiori ai 50 kW.

Anche sul fronte dei materiali il rigore è massimo: è ammesso l’uso di fluidi vettori a basso impatto, come l’acqua potabile addizionata con glicole propilenico a uso alimentare, vietando categoricamente l’impiego di inibitori della corrosione che potrebbero alterare la chimica del sottosuolo.

DIGITALIZZAZIONE E IL RUOLO DELLA PIATTAFORMA SUER

Il percorso burocratico diventa integralmente digitale attraverso la piattaforma SUER, il portale unico per gli impianti a fonti rinnovabili. Per gli interventi in attività libera, il proponente dovrà rendere disponibile il modello unico semplificato sulla piattaforma entro cinque giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto.

Per quelli in regime di PAS, la comunicazione dovrà avvenire trenta giorni prima dell’inizio dei lavori, integrata dai dati di collaudo entro trenta giorni dalla fine delle opere. Questo sistema di interoperabilità tra Stato, Regioni e Comuni è pensato per creare un monitoraggio costante sulla diffusione delle rinnovabili termiche, facilitando la rendicontazione dell’energia verde prodotta a livello nazionale.

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E REGISTRI REGIONALI

Un pilastro fondamentale del decreto è la garanzia della qualità del lavoro. Tutte le operazioni di scavo e perforazione devono essere dirette da un professionista abilitato e iscritto all’albo, con competenze certificate in ambito geologico e idrogeologico. Inoltre, entro 180 giorni, le Regioni sono chiamate a istituire o adeguare i propri registri telematici per le piccole utilizzazioni locali.

Tali banche dati dovranno essere “geo-riferite” e contenere non solo i dati tecnici degli impianti, ma anche la mappatura dei vincoli ambientali e delle aree di salvaguardia territoriali. In questo modo, l’Italia si dota di uno strumento di pianificazione energetica avanzato, capace di trasformare il calore della terra in una risorsa accessibile, sicura e perfettamente integrata nel tessuto urbano.

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