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Superbonus al 90%, sblocco delle trivellazioni e proroga del mercato tutelato del gas: ecco il Dl Aiuti Quater

Nei 13 articoli del provvedimento anche il contributo della Difesa all’autonomia energetica nazionale

Superbonus al 90% nel 2023 e proroga del mercato tutelato del gas fino al 2024. Tagli alle accise dei carburanti fino a fine anno e crediti di imposta alle imprese per il caro bollette confermati. Così come sono confermati anche la rateizzazione delle bollette e le disposizioni per incrementare la produzione di gas nazionale annunciata qualche giorno fa dal governo. È quanto si legge nella bozza del Dl Aiuti Quater che oggi è stata esaminata in pre-Consiglio dei ministri e che ENERGIA OLTRE ha visionato.

FINO A 48 RATE PER GLI IMPORTI DI GAS E LUCE CONTRO CARO BOLLETTE

“Al fine di contrastare gli effetti dell’eccezionale incremento dei costi dell’energia, le imprese residenti in Italia hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, [a parità di consumo], nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal [1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023] e fatturati entro il [31 dicembre 2023]. A tal fine, le imprese interessate, formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”. È quanto si legge nella bozza del Dl Aiuti Quater all’esame del preconsiglio che Energia Oltre ha visionato. “Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza (…) il fornitore ha l’obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l’ammontare degli importi dovuti, l’entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un massimo di 48 rate mensili”, si legge nella bozza.

CREDITI IMPOSTA PER LUCE E GAS A IMPRESE CONFERMATI PER DICEMBRE 2022

Per quanto riguarda il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022 “sono riconosciuti, alle medesime condizioni ivi previste, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica
e gas naturale.
Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, (…) è riconosciuto, (…) anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nel mese di dicembre 2022 ed è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla
media, relativa al mese di dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica”. È quanto si legge nella bozza del Dl Aiuti Quater all’esame del preconsiglio che Energia Oltre ha visionato.

TAGLI ACCISE AI CARBURANTI PROLUNGATE FINO AL 31/12

Confermati i tagli per le accise dei carburanti. È quanto si legge nella bozza del Dl Aiuti Quater all’esame del preconsiglio che Energia Oltre ha visionato. “In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022: a) le aliquote di accisa, di cui all’allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure: 1) benzina: 478,40 euro per mille litri; 2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri; 3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi; 4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo; b) l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento”, si legge nella bozza.

TRIVELLE: LE MISURE PER INCREMENTARE LA PRODUZIONE NAZIONALE DI GAS

Come confermato alla vigilia, le misure per l’incremento della produzione nazionale di gas entrano nel Dl Aiuti quater, bypassando dunque l’AIuti Ter attualmente all’esame del Parlamento. “Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, attraverso l’incremento dell’offerta di gas di produzione nazionale destinabile ai clienti finali industriali a prezzo accessibile, all’articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni – si legge nella bozza visionata da ENERGIA OLTRE -: a) al comma 2: 1) al secondo periodo, dopo le parole “in condizione di sospensione volontaria delle attività” sono aggiunte le seguenti: “e considerando, anche ai fini dell’attività di ricerca, i soli vincoli costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o derivanti da accordi internazionali”; 2) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: “La disposizione di cui al primo periodo si applica altresì alle concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. In deroga a quanto previsto dall’articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è consentita la coltivazione delle concessioni di cui al terzo periodo per la durata di vita utile del giacimento a condizione che i titolari delle concessioni medesime aderiscano alle procedure di cui al comma 1 e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell’assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa da condurre sotto il controllo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”.

Inoltre, sempre “al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale per l’adesione alle procedure (…) in deroga a quanto previsto dall’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi mc. I soggetti che acquisiscono la titolarità delle concessioni di cui al primo periodo sono tenuti ad aderire alle procedure di cui al comma 1” mentre per il conferimento delle nuove concessioni di coltivazione si passa da sei a tre mesi.

Infine, “il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di diritti di lungo termine sul gas (…) in forma di contratti finanziari per differenza rispetto al PSV, di durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla fine del quinto anno, con i concessionari di cui ai commi 2 e 2-bis a un prezzo che garantisce la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e di trasporto, nonché un’equa remunerazione. Il prezzo di cui al primo periodo, stabilito con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, è definito applicando una riduzione percentuale, anche progressiva, ai prezzi giornalieri registrati al punto di scambio virtuale, e comunque varia nel limite di livelli minimi e massimi
quantificati rispettivamente in 50 e 100 euro per MWh”.

Nelle more della conclusione delle procedure autorizzative “a partire dal 1° gennaio 2023 e comunque fino all’entrata in produzione delle quantità aggiuntive di gas (…) i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d’interesse (…) mettono a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente, fino al 2024, ad almeno il 75% dei volumi produttivi attesi dagli investimenti di cui ai commi 2 e 2-bis e, per gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50% dei volumi produttivi attesi dagli investimenti medesimi. Il quantitativo di cui al terzo periodo non è comunque superiore ai volumi di produzione effettiva di competenza dei titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale in essere sul territorio nazionale e che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d’interesse”.

Il Gruppo GSE, “con una o più procedure, offre, (…) i diritti sul gas oggetto dei contratti (…) complessivamente acquisiti nella sua disponibilità a clienti finali industriali a forte consumo di gas, che agiscano anche in forma aggregata”. “Il contratto prevede altresì che: a) la quantità di diritti oggetto del contratto sia rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle effettive produzioni nel corso dell’anno precedente; b) è fatto divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto. Lo schema di contratto tipo di offerta è predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell’economia e delle finanze e della transizione ecologica”. (Energia Oltre – set)

SUPERBONUS: NEL 2023 SI SCENDE AL 90%

All’interno della bozza Dl Aiuti Quater visionato da Energia Oltre, entra anche la modifica alla disciplina del superbonus, anche se viene espressamente indicato che la norma deve essere ancora oggetti di valutazione. Il termine della misura del 110% viene spostato al 31 dicembre 2022 mentre sono “del 90 per cento per quelle sostenute nell’anno 2023”. “Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.”, si legge ancora nella bozza.

PROROGA FINO AL 2024 PER IL MERCATO TUTELATO GAS

Arriva la proroga per la fine del mercato tutelato del gas per le famiglie: “dal 1° gennaio 2023” “a decorrere dal 10 gennaio 2024”. È quanto si legge nella bozza del Dl Aiuti Quater all’esame del preconsiglio che Energia Oltre ha visionato. (Energia Oltre – set)

SPOSTATI AL 2023 TERMINI PER EROGARE SERVIZIO ULTIMA ISTANZA GSE E RIMBORSO PRESTITO DA 4 MLD

Sulle misure per accelerare lo stoccaggio del gas viene spostato al 31 marzo del 2023 il termine per il Gse per erogare “un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l’acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita” “nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro”. Il termine in precedenza era fissato al 31 dicembre 2022. È quanto si legge nella bozza del Dl Aiuti Quater all’esame del preconsiglio che Energia Oltre ha visionato. Viene spostato anche al 15 aprile 2023 del prestito al Gse che avrebbe dovuto essere restituito entro il 20 dicembre.

CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA ALL’AUTONOMIA ENERGETICA NAZIONALE

1. All’articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1;
1) la parola “decarbonizzazione” è sostituita dalla seguente: “ottimizzazione”;
2) le parole “della resilienza” sono sostituite dalle seguenti: “dell’autonomia”; 7
D.L. AIUTI QUATER
3) dopo le parole “a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero,” sono aggiunte le seguenti: ivi inclusi gli immobili individuati quali non più utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all’Agenzia del Demanio o alienati,”.
b) al comma 3, dopo le parole ”dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, “ sono inserite le seguenti “possono ospitare sistemi di accumulo energetico senza limiti di potenza”.
c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
3-bis. Per l’individuazione dei beni di cui al comma 1, per la programmazione degli interventi finalizzati all’installazione degli impianti e per la gestione dei procedimenti autorizzatori, con decreto del Ministro della difesa sono nominati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un Commissario speciale e due Vice Commissari speciali, questi ultimi rispettivamente su proposta del Ministro della cultura e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. Al Commissario speciale e ai Vice Commissari speciali non spettano, per l’attività di cui al precedente periodo, compensi o rimborsi spese.
3-ter. Il Commissario speciale di cui al comma 3-bis convoca una conferenza di servizi per l’acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni interessate per gli scopi di cui al comma 1 e svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14- quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le amministrazioni interessate, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale e paesaggistico-territoriale, si esprimono nel termine di trenta giorni, decorsi i quali, senza che sia intervenuta la pronuncia dell’autorità competente, i pareri, nulla osta e assensi comunque denominati si intendono resi. La determinazione finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.
3-quater. Quota parte degli utili di Difesa servizi S.p.A. derivanti dalle concessioni di cui al comma 1, determinata secondo le indicazioni del Ministro della difesa in qualità di socio unico, una volta verificata la corrispondenza agli obblighi di legge in materia di accantonamento, non concorre alla formazione del reddito imponibile della società e confluisce in un fondo istituito nel bilancio della società per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore della filiera connessa alla produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di promuovere l’autonomia energetica del Ministero della difesa, anche supportando le attività svolte nello stesso ambito dall’Agenzia Industrie Difesa.”

NORME IN MATERIA DI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI

1. All’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “L’obbligo di cui al periodo precedente per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”.
2. Alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al fondo di cui all’articolo 26, comma 7 e ss. del decreto legge 50 del 2022 e non risultano beneficiarie delle preassegnazioni di cui all’articolo 29 del decreto-legge 144 del 2022 e dell’articolo 7 del dPCM 28 luglio 2022, ma che comunque hanno proceduto entro il termine del 31 dicembre 2022 all’avvio delle procedure di affidamento dei lavori ricorrendo a risorse diverse da quelle di cui al comma 6 del citato articolo 26 del decreto legge 50 del 2022 possono essere assegnati contributi, a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle risorse del Fondo, finalizzati a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall’aggiornamento dei prezzari di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 26. All’attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione.

QUI IL TESTO COMPLETO

Titolo I
Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti

ART. 1.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022)

1. I contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, di cui ai commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, sono riconosciuti, alle medesime condizioni ivi previste, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

2. Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, previsto dall’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, è riconosciuto, alle condizioni previste dal terzo periodo del comma 1 del medesimo articolo 1, anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nel mese di dicembre 2022 ed è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al mese di dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

3. I crediti d’imposta di cui ai commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3, e 4 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, relativi ai mesi di ottobre e novembre, nonché quelli maturati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per il mese di dicembre, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 30 giugno 2023. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. I crediti d’imposta di cui ai commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3, e 4 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, relativi ai mesi di ottobre e novembre, nonché quelli maturati ai sensi dei commi 1 e 2 del

presente articolo per il mese di dicembre, sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 122- bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta di cui al presente articolo. Il visto di

conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023. Le modalità attuative delle disposizioni

relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all’articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.page2image66073808

5. In relazione ai contributi di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.

6. I crediti d’imposta di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, devono essere utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti beneficiari ovvero dai cessionari, entro la data del 30 giugno 2023. [Verifica RGS]

7. Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta di cui ai commi 1 e 2 e 6 del presente articolo, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

8. All’articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, il comma 8 è soppresso. (IN VALUTAZIONE) 9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.044 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo…

ART. 2.
(Disposizioni in materia accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022:

a) le aliquote di accisa, di cui all’allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi; 4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento. 2. In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022.
3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all’articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 13 gennaio 2023, all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all’articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l’utilizzo dei modelli di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell’applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), del presente articolo, venga disposta la proroga dell’applicazione delle aliquote come rideterminate dal medesimo comma 1, lettera a).
4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3, per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall’articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione è applicata per l’invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.
5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), e dalla diminuzione dell’aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.366,80 milioni di euro per l’anno 2022 e in 62,30 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede…

ART. 3.
(Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette)

1. Al fine di contrastare gli effetti dell’eccezionale incremento dei costi dell’energia, le imprese residenti in Italia hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, [a parità di consumo], nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal [1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023] e fatturati entro il [31 dicembre 2023]. A tal fine, le imprese interessate, formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza di cui al comma 1, il fornitore ha l’obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l’ammontare degli importi dovuti, l’entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un massimo di 48 rate mensili.

3. In caso di inadempimento fino ad un massimo di due rate anche non consecutive l’impresa aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio della rateazione ed è tenuta al versamento, in un’unica soluzione dell’intero importo residuo dovuto. [Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì specificate le modalità di riscossione coatta dei debiti scaturenti dall’inadempimento dell’accordo di rateizzazione. A tal fine, l’elenco dei debitori e delle somme dagli stessi dovuti in virtù del mancato adempimento del piano di rateazione, redatto e aggiornato dai fornitori di energia elettrica o gas naturale, è assimilato al ruolo di cui decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. [Verifica DF]

4. Al fine di assicurare la più ampia applicazione della misura di cui al presente articolo, SACE S.p.A., è autorizzata a concedere, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, come convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 20 maggio 2022 ed entro un limite massimo di impegni pari a [*] milioni, in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell’inadempimento, da parte delle imprese con sede in Italia di tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione di cui al comma 2. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente comma è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell’economia e delle finanze le attività relative all’escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi e/o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell’attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell’escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo. 5. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi, i fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia possono richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica, prestata da SACE S.p.A., alle condizioni e nei termini di cui all’articolo 15 del decreto- legge 7 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91.

6. Per le finalità di cui al comma 4 del presente articolo, la dotazione pari a 2.000 milioni di euro prevista a valere sulla sezione speciale istituita ai sensi dell’articolo 8, comma 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, come convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 20 maggio 2022 nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 5 giugno 2020 è innalzata ad euro [5000] milioni.

7. La garanzia di cui al comma 4 è rilasciata a condizione che l’impresa richiedente non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione a favore della stessa impresa, nonché di ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta, l’impegno è assunto dall’impresa per i dodici mesi successivi. (IN VALUTAZIONE)

8. All’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a)  le parole: “30 giugno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2024”;
  2. b)  le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”.

9. All’articolo 15, comma 1 e comma 5, lettera a) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2023”. [In verifica coordinamento commi 8 e 9 con commi da 1 a 7] 10. All’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole “dall’articolo 51, comma 3,” sono aggiunte le seguenti: “prima parte del terzo periodo,”;
b) le parole “euro 600,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 3.000,00”.
11. All’articolo 7, comma 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, dopo le parole “impianti sportivi e piscine” sono inserite le seguenti: “, nonché per compensare i maggiori costi sostenuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI, Comitato Italiano Paralimpico – CIP e dalla società Sport e Salute SpA.”.

ART. 4.
(Misure per l’incremento della produzione di gas naturale)

1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, attraverso l’incremento dell’offerta di gas di produzione nazionale destinabile ai clienti finali industriali a prezzo accessibile, all’articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:
1) al secondo periodo, dopo le parole “in condizione di sospensione volontaria delle attività” sono aggiunte le seguenti: “e considerando, anche ai fini dell’attività di ricerca, i soli vincoli costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o derivanti da accordi internazionali”;
2) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: “La disposizione di cui al primo periodo si applica altresì alle concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. In deroga a quanto previsto dall’articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è consentita la coltivazione delle concessioni di cui al terzo periodo per la durata di vita utile del giacimento a condizione che i titolari delle concessioni medesime aderiscano alle procedure di cui al comma 1 e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell’assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa da condurre sotto il controllo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.”;
3) all’ultimo periodo, le parole “La predetta comunicazione” sono sostituite dalle seguenti: “La comunicazione di cui al primo periodo”;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
“2-bis. Al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale per l’adesione alle procedure di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi mc. I soggetti che acquisiscono la titolarità delle concessioni di cui al primo periodo sono tenuti ad aderire alle procedure di cui al comma 1.”;
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole “dei piani di interventi di cui al comma 2” sono inserite le seguenti: “, nonché quelli relativi al conferimento delle nuove concessioni di coltivazione di cui al comma 2- bis,” e le parole “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “tre mesi”;
d) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
“4. Il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di diritti di lungo termine sul gas di cui al comma 1, in forma di contratti finanziari per differenza rispetto al PSV, di durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla fine del quinto anno, con i concessionari di cui ai commi 2 e 2-bis a un prezzo che garantisce la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e di trasporto, nonché un’equa remunerazione. Il prezzo di cui al primo periodo, stabilito con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, è definito applicando una riduzione percentuale, anche progressiva, ai prezzi giornalieri registrati al punto di scambio virtuale, e comunque varia nel limite di livelli minimi e massimi

quantificati rispettivamente in 50 e 100 euro per MWh. Nelle more della conclusione delle procedure autorizzative di cui al comma 3, a partire dal 1° gennaio 2023 e comunque fino all’entrata in produzione delle quantità aggiuntive di gas di cui al comma 1, i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d’interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis, mettono a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente, fino al 2024, ad almeno il 75% dei volumi produttivi attesi dagli investimenti di cui ai commi 2 e 2-bis e, per gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50% dei volumi produttivi attesi dagli investimenti medesimi. Il quantitativo di cui al terzo periodo non è comunque superiore ai volumi di produzione effettiva di competenza dei titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale in essere sul territorio nazionale e che abbiano risposto positivamente alla manifestazioned’interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis.

5. Il Gruppo GSE, con una o più procedure, offre, al prezzo di cui al comma 4, primo periodo, i diritti sul gas oggetto dei contratti di cui al medesimo comma complessivamente acquisiti nella sua disponibilità a clienti finali industriali a forte consumo di gas, che agiscano anche in forma aggregata, aventi diritto alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541 e che hanno consumato nel 2021 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE. Le modalità e i criteri di assegnazione sono definiti con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy. I diritti offerti sono aggiudicati all’esito di procedure di assegnazione, secondo criteri di riparto pro quota. In esito a tali procedure, il Gruppo GSE stipula con ciascun cliente finale assegnatario un contratto finanziario per differenza per i diritti aggiudicati. Nel caso in cui il contratto sia stipulato dai clienti finali in forma aggregata, il contratto medesimo assicura che gli effetti siano trasferiti ai clienti finali interessati.

Il contratto prevede altresì che:
a) la quantità di diritti oggetto del contratto sia rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle effettive produzioni nel corso dell’anno precedente;
b) è fatto divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto. Lo schema di contratto tipo di offerta è predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell’economia e delle finanze e della transizione ecologica.”.

ART. 5.
(Proroghe di termini nel settore del gas naturale)

1. All’articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2024».
2. All’articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale:

a) al comma 1 le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite con le parole “31 marzo 2023”; b) al comma 4 le parole “20 dicembre 2022” sono sostituite con le parole “15 aprile 2023”. .

Titolo II
Altre misure urgenti

ART. 6.
(Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento)

1. Ai soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, per l’anno 2023 è

concesso un contributo per l’adeguamento, per effetto dell’articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione e trasmissione telematica complessivamente pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro 50 per ogni strumento e in ogni caso nel limite di spesa di euro 80 milioni per l’anno 2023. Il contributo è concesso sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d’imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

2. All’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole “di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11” sono sostituite dalle seguenti “di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numero 6), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”;

b) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole “1.000 euro” sono sostituite dalle seguenti “5.000 euro”. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni per l’anno 2023, si provvede …

ART. 7.
(Modifiche alla disciplina sul superbonus) [In valutazione]

1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell’anno 2023”;

2) al primo periodo, dopo le parole “compresi quelli effettuati dalle persone fisiche” sono aggiunte le seguenti: “di cui al comma 9, lettera b),”;
3) al secondo periodo, le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2023”;
4) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.”;

b) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente: “8-bis.1. Ai fini dell’applicazione del comma 8-bis, secondo periodo, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge, di cui all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato come segue:

c) al comma 8-ter, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.”; (IN VALUTAZIONE)
d) al comma 9, lettera b), dopo le parole “su unità immobiliari” sono aggiunte le seguenti: “di cui sono proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), nn. 1) e 2), e lettera d) non si applicano agli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti effettuata, ai sensi dell’articolo 119, comma 13- ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo. La disposizione di cui al comma 1, lettera d), non si applica agli interventi di cui all’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), si applicano a coloro che risultano titolari di altro diritto reale di godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui ai commi 8-bis e 8-bis.1, per gli interventi di cui al comma 8-bis primo e terzo periodo, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, pari a XXX milioni di euro per …. I criteri e le modalità di ripartizione del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, al netto di quelle di cui al comma 4, sono iscritte in uno specifico Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, da destinare agli interventi della manovra di bilancio 2023-2025.

ART. 8.
(Esenzioni in materia di imposte)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 78, commi da 1 a 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di esenzioni dall’imposta municipale propria per il settore dello spettacolo, si interpretano nel senso che, per il 2022, la seconda rata dell’IMU di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per gli immobili di cui comma 1, lettera d), nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

2. Nella Tabella di cui all’allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente gli atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo, recante gli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, dopo l’articolo 8-bis è inserito il seguente: «Articolo 8-ter

1. Domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente autorità».

ART. 9.
(Contributo del Ministero della difesa all’autonomia energetica nazionale)

1. All’articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1;
1) la parola “decarbonizzazione” è sostituita dalla seguente: “ottimizzazione”;

2) le parole “della resilienza” sono sostituite dalle seguenti: “dell’autonomia”; 7

3) dopo le parole “a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero,” sono aggiunte le seguenti: ivi inclusi gli immobili individuati quali non più utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all’Agenzia del Demanio o alienati,”.

b) al comma 3, dopo le parole ”dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, “ sono inserite le seguenti “possono ospitare sistemi di accumulo energetico senza limiti di potenza”.

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
3-bis. Per l’individuazione dei beni di cui al comma 1, per la programmazione degli interventi finalizzati all’installazione degli impianti e per la gestione dei procedimenti autorizzatori, con decreto del Ministro della difesa sono nominati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un Commissario speciale e due Vice Commissari speciali, questi ultimi rispettivamente su proposta del Ministro della cultura e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. Al Commissario speciale e ai Vice Commissari speciali non spettano, per l’attività di cui al precedente periodo, compensi o rimborsi spese.
3-ter. Il Commissario speciale di cui al comma 3-bis convoca una conferenza di servizi per l’acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni interessate per gli scopi di cui al comma 1 e svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14- quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le amministrazioni interessate, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale e paesaggistico-territoriale, si esprimono nel termine di trenta giorni, decorsi i quali, senza che sia intervenuta la pronuncia dell’autorità competente, i pareri, nulla osta e assensi comunque denominati si intendono resi. La determinazione finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.
3-quater. Quota parte degli utili di Difesa servizi S.p.A. derivanti dalle concessioni di cui al comma 1, determinata secondo le indicazioni del Ministro della difesa in qualità di socio unico, una volta verificata la corrispondenza agli obblighi di legge in materia di accantonamento, non concorre alla formazione del reddito imponibile della società e confluisce in un fondo istituito nel bilancio della società per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore della filiera connessa alla produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di promuovere l’autonomia energetica del Ministero della difesa, anche supportando le attività svolte nello stesso ambito dall’Agenzia Industrie Difesa.”

ART. 10.
(Norme in materia di procedure di affidamento dei lavori)

1. All’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “L’obbligo di cui al periodo precedente per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”.

2. Alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al fondo di cui all’articolo 26, comma 7 e ss. del decreto legge 50 del 2022 e non risultano beneficiarie delle preassegnazioni di cui all’articolo 29 del decreto-legge 144 del 2022 e dell’articolo 7 del dPCM 28 luglio 2022, ma che comunque hanno proceduto entro il termine del 31 dicembre 2022 all’avvio delle procedure di affidamento dei lavori ricorrendo a risorse diverse da quelle di cui al comma 6 del citato articolo 26 del decreto legge 50 del 2022 possono essere assegnati contributi, a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle risorse del Fondo, finalizzati a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall’aggiornamento dei prezzari di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 26. All’attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione.

Titolo III Disposizioni finanziarie e finali

ART. 11.
(Misure urgenti per l’anticipo di spese nell’anno corrente)

1. Le risorse destinate nell’anno 2022 a Ferrovie dello Stato italiane S.p.a., ai sensi dell’articolo 1, comma 95, della legge 145 del 30 dicembre 2018 ed ai sensi dell’articolo 1, comma 1072, dalla legge 205 del 27 dicembre 2017, sono incrementate rispettivamente di euro ______ e di euro …
2. Al fine di accelerare il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale di cui agli articoli 536 e seguenti, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l’anno 2022 è autorizzata la spesa di euro 45 milioni. Il Ministero della difesa provvede alla conseguente rimodulazione delle consegne e dei relativi cronoprogrammi.

3. Al fine di assicurare la tempestività dei pagamenti ed il rispetto degli obiettivi del PNRR, all’articolo 4, della legge 21 luglio 2016, n. 145, i commi 4 e 4 bis sono sostituiti dai seguenti:
“4. Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 3 e nelle more dell’adozione delle deliberazioni parlamentari di proroga delle missioni di cui all’articolo 3, comma 1, per la prosecuzione di quelle in atto e garantire la tempestività dei pagamenti, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese trimestrali determinate in proporzione alle risorse da assegnare a ciascuna missione ai sensi del comma 3. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da estinguere entro trenta giorni dall’assegnazione delle risorse di cui al comma 3.

4-bis. Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare la prosecuzione delle missioni in corso e la tempestività dei pagamenti e nelle more dell’adozione delle deliberazioni parlamentari di cui all’articolo 3, comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l’anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle spese quantificate nella relazione tecnica dell’ultima delibera approvata, a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo.”.

ART. 12. (Disposizioni finanziarie)

1. All’articolo 4-quater, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole “per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022”, sono sostituite dalle parole “per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 ed in via definitiva a decorrere dall’anno 2023”;

b) al comma 1, le lettere b) e c) sono abrogate a decorrere dal 2023;
c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: “1-bis. A decorrere dall’esercizio finanziario 2023 la facoltà di cui all’articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere utilizzata una sola volta per le medesime risorse.”.

ART. 13. (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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