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Superbonus, in arrivo proroga al 31 dicembre per le villette unifamiliari

La novità arriva dopo che, ieri, alcune importanti banche italiane hanno annunciato uno stop al Superbonus

Proroga oltre il 30 giugno 2022, con il termine che potrebbe slittare al 31 dicembre del 2022. È una delle principali novità del Superbonus al 110% per le villette. Con tutta probabilità la novità sarà inserita nel Def che andrà in discussione tra Pasqua e il 25 aprile. Verrà rimandato il termine intermedio del 30% fissato per i lavori alle abitazioni unifamiliari (i condomini hanno tempo fino al 2025) e sarà chiarito se la percentuale del 30% dell’intervento complessivo è riferita al complesso dei lavori o ai singoli lavori oggetto dell’intervento. A beneficiarne sarebbero anche le imprese, molte delle quali devono ancora avviare i cantieri e hanno quindi bisogno di tempo.

In arrivo potrebbe esserci anche un allentamento sulla limitazione delle cessioni del credito: a febbraio, dopo aver scoperto frodi per milioni di euro, il governo decise che i passaggi dei crediti devono fermarsi a un massimo di tre (e dal secondo in poi devono coinvolgere solo soggetti del settore bancario e/o assicurativo); ora invece potrebbe essere autorizzata una quarta cessione, ma solo per le banche e a condizione che il credito vada a un cliente della banca. A prevederlo è un emendamento al decreto Energia che verrà convertito entro aprile, con la quarta cessione che potrebbe partire a maggio.

La novità arriva dopo che, ieri, alcune importanti banche italiane hanno annunciato uno stop sul Superbonus e sugli altri bonus edilizi.
Il gran numero di richieste di superbonus pervenute ha portato a non riuscire più a smaltire i crediti: ieri Intesa Sanpaolo ha comunicato che “da aprile non sarà più possibile la cessione di altri crediti 2021”.
Sulla stessa lunghezza d’onda Unicredit, che sta riscontrando “un elevato volume di richieste, che potrebbero comportare il raggiungimento della massima capacità fiscale possibile per la cessione dei crediti”.  Per Intesa San Paolo “se non verranno modificate le norme di riferimento, un progressivo rallentamento dell’acquisizione delle richieste fino all’uscita è inevitabile”.

I DATI ENEA SUI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Gli ultimi dati ENEA, aggiornati al 31 marzo 2022, relativi ai lavori di efficientamento energetico passibili di Superbonus (il cosiddetto “SuperEcobonus”) per condomini, edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti ci dicono che finora sono stati avviati 139.029 cantieri (numero di asseverazioni prodotte) sul Superbonus 110% per un totale degli investimenti ammessi a detrazione di oltre 24,2 miliardi di euro e un totale di investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione di 16,9 miliardi pari al 70,1% dei lavori realizzati. L’investimento medio è stato quindi pari a 542,1 mila euro per i condomini; 111,3 mila euro per gli edifici unifamiliari; 96,9 mila euro per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti.

A farla da padrone è sempre la Lombardia, con circa 21.300 asseverazioni depositate per più di 4 milioni di euro complessivi ammessi a detrazione, che diventano circa 3 milioni di euro a livello di importi ammessi a sconto. Segue il Veneto (17.756 asseverazioni), più staccate ma sopra i 10 mila cantieri il Lazio (12.267), l’Emilia-Romagna (11.396) e la Toscana (10.551).

Nei giorni scorsi la stessa ENEA ha pubblicato anche il nuovo poster con tutte le detrazioni, dedicato sia ai cittadini sia alle imprese e aggiornato alla legge di Bilancio 2022.

LE RISPOSTE DEL SOTTOSEGRETARIO ALL’ECONOMIA ALLE INTERROGAZIONI ALLA CAMERA

Per quanto riguarda specificamente il superbonus, mercoledì il sottosegretario di Stato per l’Economia e le Finanze, Federico Freni, ha risposto ad alcune interrogazioni sul Superbonus in Commissione Finanze alla Camera.

“In relazione alla richiesta di chiarire se la proroga al 31 dicembre 2025 per gli interventi di ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione – disposta dall’articolo 1, comma 28, lettera e), della legge n. 234 del 2021, che ha modificato il comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 – si applichi anche agli edifici condominiali, ante e post intervento, oggetto di « sisma bonus acquisti » di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decretolegge n. 63 del 2013, deve precisarsi che la cennata disposizione ha apportato varie modifiche all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (DL Rilancio), definendo, tra l’altro, il nuovo orizzonte temporale della detrazione al 110 per cento delle spese ivi disciplinate (cd. Superbonus), mediante la sostituzione del comma 8-bis a tenore del quale:

«Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 21 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo ». In sostanza, in applicazione di tale disposizione, come sostituita dalla legge di bilancio per il 2022, solo per gli interventi effettuati dai soggetti ivi indicati è possibile usufruire dell’agevolazione nel termine temporale più ampio previsto dal medesimo comma 8-bis. Diverso è invece il perimetro soggettivo della detrazione di cui sensi dell’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013 che si riferisce agli acquirenti delle unità immobiliari che fanno parte di edifici demoliti e ricostruiti dalle imprese.

Tale detrazione è disciplinata, ai fini dell’applicazione dell’aliquota più elevata del 110 per cento, dal comma 4 del medesimo articolo 119 del DL Rilancio, che fissa al 30 giugno 2022 il termine di fruizione con riferimento agli interventi antisismici che siano effettuati da soggetti diversi da quelli richiamati nel comma 8-bis dello stesso articolo 119.

Gli interroganti chiedono altresì se i valori in tabella A, allegata al decreto del Ministero della transizione ecologica del 14 febbraio 2022, recante i costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici, riportati al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni, si intendono al netto anche dei costi delle opere provvisionali quali l’allestimento del cantiere e la messa in sicurezza in quanto ricomprese tra le opere di installazione e manodopera e se i citati costi accessori devono essere comunque esplicitati nel computo metrico ai fini dell’asseverazione specificando ad esempio quante uomo-ore sono necessarie per la posa in opera di serramenti, i trasporti e gli eventuali ponteggi.

Al riguardo, il competente Ministero della transizione ecologica, con riferimento alle FAQ pubblicate il 12 aprile 2022 sul sito di ENEA, conferma che i costi di cui all’Allegato A non contengono i costi delle opere provvisionali (compresi i ponteggi) e delle opere connesse ai costi della sicurezza.

Ai fini della corretta determinazione della spesa massima ammissibile, tutti i costi non compresi nell’Allegato A devono essere sempre esplicitati nel computo metrico, distinguendo i costi di installazione (manodopera) da quelli di mera fornitura dei beni, nonché da quelli delle opere provvisionali e di sicurezza.

Gli Interroganti richiamano, poi, la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, con la quale l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, nel caso di sconto in fattura, non si applica lo split payment alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi relative a interventi, tra cui quelli ammessi al Super- bonus, eseguiti da istituti autonomi di case popolari (Iacp). In proposito – al fine di evitare la necessità di anticipazione del versamento Iva da parte dei soggetti passivi – gli Interroganti ritengono sarebbe utile chiarire, in caso di sconto in fattura, l’esonero dall’applicazione anche del meccanismo del reverse charge per le operazioni di cui all’articolo 17, comma 6, lettera a-ter), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che rientrano nell’ambito della disciplina del Superbonus, rese nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 119, comma 9, lettera c), del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

Sulla questione si rappresenta che sono attualmente in corso approfondimenti finalizzati ad una valutazione unitaria della compatibilità del meccanismo dello sconto in fattura sia con l’istituto dello split payment che con quello del reverse-charge. L’ulteriore quesito è volto a chiarire se al fine di evitare il versamento dell’Iva al fornitore, qualora si proceda con lo sconto in fattura, nel caso di applicazione del meccanismo Iva del pro-rata, sia possibile prevedere che la società dichiari al fornitore la percentuale di detrazione Iva che è tenuta ad applicare in via provvisoria, così che il fornitore conceda lo sconto per l’importo dell’imponibile e dell’Iva indetraibile sulla base della dichiarazione ricevuta e la società possa pagare al fornitore soltanto l’Iva provvisoriamente detraibile, con l’eventuale successivo conguaglio, da parte della committente, in sede di dichiarazione dei redditi allorquando sarà determinata la misura definitiva del pro-rata di detrazione Iva.

Al riguardo, si fa presente che, per ciò che concerne l’IVA afferente agli interventi ammessi al Superbonus, l’articolo 6-bis della legge 21 maggio 2021, n. 69, di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ha inserito nell’articolo 119, il comma 9-ter, ai sensi del quale: « L’imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 3 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente ». In base a tale disposizione, l’IVA non detraibile, anche parzialmente, relativa agli interventi ammessi al Superbonus rientra nel calcolo delle spese agevolabili. Detto importo costituisce, quindi, una componente di costo da considerare ai fini dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio. Pertanto, relativamente all’IVA indetraibile in applicazione del « pro-rata », devono considerarsi superati i chiarimenti forniti con la circolare n. 30/E del 2020”.

LA RICHIESTA DELLA FILIERA DEGLI IMPIANTI

“Il termine fissato a giugno per completare almeno il 30% dei lavori che interessano gli edifici unifamiliari va prorogato”. A chiederlo sono i presidenti delle associazioni della filiera termoidraulica, dalla fabbricazione e distribuzione alla progettazione fino alla costruzione e installazione di impianti, quali AiCARR, ANGAISA, Aqua Italia, Assistal, Assoclima, Assotermica, CNA Installazione Impianti.

La proroga dei termini – spiegano le associazioni – avrebbe l’obiettivo di salvaguardare il circolo virtuoso innescato dagli incentivi del superbonus 110%, specie nel rilevante settore delle villette unifamiliari. Da questo requisito, previsto dalla legge di bilancio, dipende infatti l’applicabilità del superbonus per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 per gli interventi di efficientamento energetico contemplati dal legislatore.

Gli edifici unifamiliari rappresentano il segmento di immobili maggiormente interessato dall’applicazione del Superbonus, come confermato anche dai dati più recenti diffusi da ENEA, a testimonianza di un segmento di mercato di estrema rilevanza, sia per i risultati complessivi dell’efficientamento energetico nazionale, che per quanto riguarda il numero di imprese e operatori professionali coinvolti negli interventi.

Una rivisitazione dei termini sarebbe giustificata anche dalla difficoltà di approvvigionamento dei materiali, verificatasi negli ultimi mesi. “La recente comunicazione della Commissione europea – REPowerEU – mette ancor più in luce la necessità di adottare misure straordinarie per affrontare questo delicato momento, accelerando il processo di decarbonizzazione in corso. In questo senso gli incentivi alla riqualificazione energetica degli edifici sono un ottimo esempio di come si possano combinare gli obiettivi di crescita economica e riduzione dell’impatto ambientale, ma non possiamo trascurare il fatto che il quadro normativo si sia stabilizzato solo negli ultimi mesi e soprattutto che l’enorme difficoltà nell’approvvigionamento dei materiali e componenti lungo tutta la catena produttiva stia rendendo di fatto impraticabile il rispetto del termine del 30 giugno. A ciò si aggiunge che l’incremento della domanda, trainata proprio dagli incentivi, sta creando difficoltà nel reperire professionisti, la maggior parte dei quali sono già gravati da carichi di lavoro importanti”, sostengono AiCARR, ANGAISA, Aqua Italia, Assistal, Assoclima, Assotermica, CNA Installazione Impianti.

“In considerazione del protrarsi di uno scenario congiunturale particolarmente difficile come quello attuale, riteniamo fondamentale una proroga al 31 dicembre 2022 per il completamento del 30% dei lavori. Sappiamo che diverse forze politiche si sono già mosse per far approvare questa proroga in tempi brevi e, a questo proposito, ci auguriamo di poter trovare conferme il più presto possibile. Come abbiamo già avuto modo di dire più volte ci teniamo a sottolineare che la filiera si mette a completa disposizione delle Istituzioni non solo per quanto riguarda gli incentivi, ma per tutta la complessa partita della transizione energetica”, concludono le Associazioni.

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