La bozza di testo sulle rinnovabili è pronta, dovrebbe approdare presto in uno dei prossimi Consigli dei ministri
È quasi pronto per essere esaminato durante uno dei prossimi Consigli dei ministri il Testo unico sulle rinnovabili. Un provvedimento atteso da oltre due anni che prevede, in sostanza, il riordino e la semplificazione di tutto il procedimento riguardante l’installazione degli impianti energetici alternativi, siano essi costruzione o modifiche, potenziamenti, rifacimento totale o parziale, opere connesse e infrastrutture indispensabili per l’esercizio degli impianti.
DECRETO NELL’INTERESSE DELLE FUTURE GENERAZIONI
Il decreto “assicura, anche nell’interesse delle future generazioni, la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e paesaggistici, i livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali potenzialmente pregiudicate dai fenomeni connessi al cambiamento climatico e la concorrenza fra gli operatori presenti e futuri”.
Inoltre, “lo Stato, le regioni e gli enti locali si conformano alle disposizioni di cui al presente decreto entro il termine di centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. In caso di mancato rispetto del predetto termine, si applica il presente decreto. Le regioni possono, in ogni caso, stabilire regole particolari per l’ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati dal presente decreto”, si legge nella bozza del testo visionata da Energia Oltre.
TREDICI ARTICOLI IN TUTTO NELLA BOZZA
Nei 13 articoli, più gli allegati del provvedimento, viene chiarito che la realizzazione degli interventi “è soggetta al regime di autorizzazione nei soli casi previsti dal presente decreto, in conformità ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e proporzionalità”. E che si tratta di interventi “di pubblica utilità, indifferibili e urgenti” le cui procedure amministrative “si informano ai principi di celerità, uniformità procedimentale sull’intero territorio nazionale e non aggravamento degli oneri, nonché ai principi del risultato, di fiducia, buona fede e affidamento”.
Inoltre “non possono essere richieste dalle amministrazioni o dai privati gestori di pubblici servizi, dichiarazioni o attestazioni relative all’idoneità del regime amministrativo per la realizzazione dell’intervento, né dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni o autorizzazioni già in possesso dei medesimi soggetti”.
La bozza chiarisce che nell’ambito del procedimento si applica il principio “dell’interesse pubblico prevalente alla diffusione dell’energia da fonti rinnovabili”. E che l’intero processo è digitalizzato rendendo disponibili tramite i gestori di rete “modelli unici semplificati” “alla piattaforma SUER, in modalità telematica, entro cinque giorni dalla relativa presentazione”.
TRE REGIMI AMMINISTRATIVI: ATTIVITÀ LIBERA, PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA, AUTORIZZAZIONE UNICA
La realizzazione degli interventi individua tra i regimi amministrativi “a) attività libera; b) procedura abilitativa semplificata; c) autorizzazione unica”. La prima “non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione
o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche”, a meno che gli impianti insistano su aree o su immobili sottoposti a tutela dal Codice dei beni culturali e del paesaggio: in quel caso è previsto il “previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, che si esprime entro il termine di trenta giorni”, un termine perentorio trascorso il quale “l’autorizzazione si intende rilasciata in senso favorevole e senza prescrizione e il provvedimento di diniego adottato dopo la scadenza del termine medesimo è inefficace. Il termine di cui al primo periodo può essere sospeso una sola volta e per un massimo di quindici giorni qualora, entro cinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza, l’autorità preposta alla tutela del vincolo rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori. Il silenzio assenso ai sensi del secondo periodo si forma anche in mancanza dei presupposti”.
In ogni caso, precisa la norma, la realizzazione degli interventi che insistano su aree o su immobili vincolati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, “non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione”, “qualora gli interventi medesimi siano realizzati in materiali della tradizione locale oppure non siano visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici”.
In questo caso, si legge nell’allegato A, gli interventi previsti sono, tra gli altri, per impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 10MW, integrati su coperture o edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza modifiche della sagoma della struttura o dell’edificio e con superficie non superiore a quella della copertura su cui è realizzato; oppure fino a 1 MW se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti; impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 10 MW che consentono la continuità dell’attività agricola e pastorali; impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW.
LA PROCEDURA SEMPLIFICATA
Per quanto concerne invece la procedura abilitativa semplificata (Pas) “il soggetto proponente presenta al comune, mediante la piattaforma SUER e secondo un modello unico adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica di intesa con la Conferenza unificata (…) il progetto corredato: a) delle dichiarazioni sostitutive (…) a ogni stato, qualità personale e fatto pertinente alla realizzazione degli interventi; b) della dichiarazione di disponibilità, a qualunque titolo, della superficie ovvero della risorsa interessata dagli interventi; c) delle asseverazioni di tecnici abilitati che attestino la compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie; d) degli elaborati tecnici per la connessione predisposti dal gestore della rete; e) nei casi in cui sussistano vincoli di cui all’articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, degli elaborati tecnici occorrenti all’adozione dei relativi atti di assenso”.
“Qualora non venga notificato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di venti giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende acquisito senza prescrizioni. Il predetto termine può essere sospeso una sola volta qualora, entro cinque giorni dalla data di ricezione del progetto, il comune rappresenti, con motivazione puntuale, al soggetto proponente la necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, assegnando un termine non superiore a quindici giorni. In tal caso, il termine per la conclusione della PAS riprende a decorrere dal quindicesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione della integrazione o degli approfondimenti richiesti”.
In questo caso si tratta di interventi, tra gli altri, per impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 10 MW, (…) i cui moduli sono collocati con qualsiasi modalità su edifici e per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell’impianto non sia superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati; impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto.
L’AUTORIZZAZIONE UNICA
Infine, l’Autorizzazione unica: “Il soggetto proponente presenta, mediante la piattaforma SUER, istanza di autorizzazione unica: a) alla regione territorialmente competente, o alla provincia delegata dalla regione medesima, per la realizzazione degli interventi (…); b) al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica” allegando “la documentazione e gli elaborati progettuali richiesti in relazione a ogni autorizzazione, intesa, licenza, parere, concerto, nulla osta e assensi comunque denominati, inclusi quelli di compatibilità ambientale, compresi nel provvedimento di autorizzazione unica”. Entro cinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza “l’amministrazione procedente rende disponibile la documentazione ricevuta, in modalità telematica, a ogni altra amministrazione interessata. Nei successivi quindici giorni, l’amministrazione procedente e ciascuna amministrazione interessata verificano, per i profili di rispettiva competenza, la completezza della documentazione. Entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, le amministrazioni interessate comunicano all’amministrazione procedente le integrazioni occorrenti per i profili di propria competenza e, entro i successivi cinque giorni, l’amministrazione procedente assegna al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni per le necessarie integrazioni”.
“Qualora all’esito della consultazione si renda necessaria la modifica o l’integrazione della documentazione acquisita, l’autorità competente per le valutazioni ambientali ne dà tempestiva comunicazione all’amministrazione procedente, la quale ha la facoltà di assegnare al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni per la trasmissione, in modalità telematica, della documentazione modificata ovvero integrata. (…) All’esito della consultazione pubblica, l’amministrazione procedente, su richiesta del soggetto proponente, può concedere una sospensione dei termini del procedimento non superiore a trenta giorni per la sottoscrizione di un accordo con i soggetti pubblici e privati che hanno partecipato alla predetta fase, nonché per la presentazione delle modifiche e integrazioni progettuali e l’individuazione delle misure di mitigazione e compensazione ambientali ritenute necessarie anche all’esito del predetto accordo. La sottoscrizione dell’accordo costituisce adesione alla realizzazione del progetto alle condizioni previste e sostituisce gli atti di assenso e i pareri di competenza dei soggetti sottoscrittori ai fini della successiva fase autorizzatoria e del rilascio del provvedimento di autorizzazione unica”.
“L’amministrazione procedente indice una conferenza di servizi, alla quale partecipano il soggetto proponente e ogni amministrazione interessata”, il termine di conclusione “è di centoventi giorni decorrenti dalla data della indizione, sospeso per un massimo di sessanta giorni nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o per un massimo di novanta giorni nel caso di progetti sottoposti a VIA”.
In questo caso rientrano tra gli interventi gli impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW; gli impianti eolici di potenza pari o superiore a 60 kW e fino a 300 MW, nonché quelli posti all’interno di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000; gli c) impianti idroelettrici di potenza pari o superiore a 100 kW e fino a 300 MW e così via.
Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi sia necessaria la concessione di superfici ovvero di risorse pubbliche, la bozza prevede un apposito articolo sul Coordinamento del regime concessorio: “Il soggetto proponente presenta istanza di concessione della superficie ovvero della risorsa pubblica all’ente concedente che, entro i successivi cinque giorni, provvede a pubblicarla sul proprio sito internet istituzionale, con modalità tali da garantire la tutela della segretezza di eventuali informazioni industriali ovvero commerciali indicate dal soggetto proponente, per un periodo di trenta giorni. Alla scadenza del termine di trenta giorni, qualora non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto proponente o altro soggetto che intenda realizzare uno degli interventi di cui al presente decreto, l’ente concedente rilascia la concessione, entro i successivi quindici giorni”.