Advertisement Skip to content
Decreto Energia

Tutte le novità sul tax credit energia

Il decreto Aiuti-bis prevede la proroga dei crediti d’imposta sui consumi di energia elettrica e gas naturale anche per il terzo trimestre 2022 

Altri tre mesi di tax credit energia e procedure più semplificate per le imprese colpite dal caro-bolletta. Sono due delle novità che derivano dalla conversione in legge del decreto Semplificazioni 73/22 e del decreto Aiuti 115/22 pubblicato lo scorso 9 agosto.

Oltre alla conferma delle agevolazioni – si legge sul Sole 24 Ore di oggi – è stato eliminato il vincolo del regime “de minimis” ed è stata estesa la possibilità che, nel calcolo dei bonus, le imprese non energivore e non gasivore siano aiutate dai propri fornitori.

AGEVOLAZIONI PROROGATE FINO A SETTEMBRE

Il decreto Aiuti-bis prevede la proroga dei crediti d’imposta sui consumi di energia elettrica e gas naturale anche per il terzo trimestre 2022 (fatture di luglio, agosto e settembre) con i seguenti valori: 25% della spesa per le aziende energivore, gasivore e non gasivore, 15% per quelle non energivore.

Per quanto riguarda i parametri di riferimento, per l’elettricità il tax credit è calibrato sulla spesa per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre, purché l’azienda nel secondo trimestre (marzo-giugno 2022) abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto allo stesso trimestre 2019; per il gas naturale il bonus è calcolato sull’acquisto del gas consumato nel terzo trimestre per usi diversi da quelli termoelettrici, purché il prezzo medio di riferimento del gas del Mercato infragionaliero nel secondo trimestre sia cresciuto di oltre il 30% rispetto allo stesso periodo 2019.

Sia per le imprese energivore (con consumo medio di energia di almeno 1 GWh all’anno), sia per quelle non energivore, l’aumento si calcola sulla componente energia elettrica al netto di imposte e sussidi, in pratica la voce “spesa per la materia energia” indicata in fattura. L’aumento dei costi, quindi, va verificato in relazione ai consumi di ciascuna azienda.

Sul fronte gas, invece, sia per le imprese gasivore (con consumo medio annuo di almeno 94.582 Smc), sia per quelle residuali non gasivore, il rincaro si riferisce al prezzo del Mi-Gas pubblicato dal Gestore dei mercati energetici (Gme). Il tax credit del 25% sui consumi di gas, quindi, spetterà a tutte le imprese, indipendentemente dai dettagli dei contratti di fornitura.

LE SEMPLIFICAZIONI SUI VINCOLI E I CALCOLI

La proroga del decreto Aiuti-bis prevede alcune semplificazioni: con le modifiche del Dl 73/22 decade l’obbligo di rispettare la disciplina europea degli aiuti di Stato “de minimis”, che vincolava le imprese (tranne quelle energivore) a far rientrare i tax credit nel calcolo degli aiuti con tetto triennale a 200.000 euro. Il vincolo, introdotto a luglio nella conversione in legge del decreto Aiuti 50/22, interveniva ex post su benefici spesso già utilizzati dalle imprese e rischiava di vanificare le ulteriori agevolazioni per le aziende che hanno un plafond “de minimis” già ridotto o azzerato da altri aiuti.

Una seconda semplificazione, già prevista per il secondo trimestre, è quella sul calcolo dei crediti spettanti: nel Dl 155/22 stabilisce che, anche per il terzo trimestre, le imprese non energivore e quelle non gasivore possano chiedere ai venditori di calcolare l’incremento di costo della componente energetica e certificare così il credito maturato. La misura riguarda però solo le imprese che nel secondo e terzo trimestre 2022 hanno avuto lo stesso fornitore del secondo trimestre 2019, quello su cui sono parametrati gli aumenti.
Le altre aziende – energivore, gasivore, o che comunque hanno cambiato fornitore – dovranno continuare a verificare il credito in autonomia.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Abilita JavaScript nel browser per completare questo modulo.

Rispettiamo la tua privacy, non ti invieremo SPAM e non passiamo la tua email a Terzi

Torna su