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Rinnovabili, il testo (modificato) sulle aree idonee domani all’esame della Conferenza delle Regioni

Le aree agricole classificate come DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni biologiche, produzioni tradizionali, sono considerate idonee solo ai fini dell’installazione di impianti agrivoltaici

È prevista per domani la riunione della Commissione congiunta Energia e Agricoltura della Conferenza delle Regioni per esaminare il testo sulle aree idonee inviato giovedì scorso all’organo di raccordo.

LE NOVITA’

Rispetto al testo di luglio ci sono alcune novità, ad esempio sulle aree non idonee: le regioni devono individuarle “secondo i principi della minimizzazione degli impatti sull’ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale, sul paesaggio e sul potenziale produttivo agroalimentare. In relazione alla tecnologia fotovoltaica, le aree agricole classificate come DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni biologiche, produzioni tradizionali, sono considerate idonee solo ai fini dell’installazione di impianti agrivoltaici realizzati in conformità a quanto stabilito dall’articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. ,1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.

Altra novità riguarda le aree agricole che non rientrano fra le aree identificate come non idonee in attuazione del processo programmatorio che individua i criteri di utilizzazione che prevedono “per impianti fotovoltaici standard e impianti classificati come ‘agrivoltaici’ dalle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici del giugno 2022 e s.m.i., e che rispettino le prescrizioni di esercizio ivi previste, da realizzare su superfici agricole utilizzate, una percentuale massima di utilizzo della superficie agricola utilizzata nella disponibilità del soggetto che realizza l’intervento, comunque non inferiore al 5% e non superiore al 10%”.

Inoltre per gli impianti fotovoltaici standard e gli impianti classificati come “agrivoltaici” dalle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici del giugno 2022 “e che rispettino le prescrizioni di esercizio ivi previste, da realizzare su superfici agricole non utilizzate, che non siano poste le limitazioni percentuali di utilizzo” al pari degli impianti agrivoltaici. Nessun limite nemmeno per gli “impianti a fonti rinnovabili (…) non utilizzabili per attività agricola” mentre per i terreni classificati come agricoli, “ma non concretamente utilizzabili a tali fini, come verificabile in sede di autorizzazione secondo criteri stabiliti dalle Regioni e Province autonome, possono essere stabilite eventuali percentuali maggiori di utilizzo”.

Per gli impianti eolici, infine, “le Regioni e Province autonome individuano aree idonee sulla base dei seguenti criteri: valutano le aree con adeguata ventosità, prendendo a riferimento analisi settoriali specifiche ovvero facendo riferimento alle mappe di vento disponibili nell’Atlante eolico aggiornato e reso disponibile da RSE (…). A tali fini può essere considerata adeguata una ventosità tale da garantire una producibilità maggiore di 2.150 ore equivalenti a 100 metri di altezza”.

IL TESTO DI LUGLIO

Rinnovabili, cosa prevede la bozza per l’individuazione delle aree idonee

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