Annullate le delibere Arera per mancata valutazione dell’impatto economico sugli operatori
La possibilità per i clienti domestici vulnerabili di passare entro il 30 giugno prossimo al Servizio elettrico di tutele graduali non è un obbligo ma una facoltà. Lo ha chiarito il Tar Lombardia in una pronuncia resa a seguito di alcuni ricorsi presentati da Enel, Edison e Illumia con l’adiuvandum di Aiget.
LA NORMA ERA STATA FORTEMENTE VOLUTA DA ALBERTO GUSMEROLI
La norma era stata voluta dal deputato leghista presidente della Commissione Attività produttive della Camera Alberto Gusmeroli, per consentire, appunto, agli utenti vulnerabili del mercato libero e del servizio tutelato di rientrare nel sistema a tutele graduali con un risparmio stimato in almeno 110 euro annui.
NON UN OBBLIGO BENSÌ UNA FACOLTÀ
Ma cosa è successo? I giudici parlano di “erronea tesi secondo cui l’art. 24 della L. n. 193/2024” la cosiddetta Legge sulla Concorrenza, “avrebbe introdotto un obbligo legale di contrarre”. Mentre la norma prevede espressamente che “i clienti domestici vulnerabili di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, hanno la facoltà di chiedere, entro il 30 giugno 2025, l’accesso al servizio a tutele graduali di cui alla deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) n. 362/2023/R/eel del 3 agosto 2023, fornito dall’operatore aggiudicatario dell’area ove è situato il punto di consegna interessato” e aggiunge che “Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ARERA stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo, ivi comprese quelle concernenti l’attestazione circa la sussistenza dei requisiti di vulnerabilità di cui al medesimo articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 210 del 2021, dandone evidenza nel proprio sito internet istituzionale”.
Una facoltà, insomma, e non un obbligo. “La norma non comprime la libertà di iniziativa economica perché la sua formulazione non consente di ricavare un obbligo legale di contrarre o un limite alla libertà di contrarre: la ‘facoltà di chiedere … l’accesso’ al STG da parte dei soggetti vulnerabili è una situazione giuridica soggettiva diversa dal ‘diritto a essere riforniti dal gestore del STG’”, hanno spiegato i giudici milanesi.
RATIO DELLA NORMA SI BASAVA SUL PARADOSSO DERIVATO DALLE ASTE DEL STG CHE AVEVANO RESO PIÙ CARA LA BOLLETTA PER I CLIENTI VULNERABILI
Per maggiore chiarezza, il Tar ha evidenziato che la “ratio della norma, che emerge dagli atti parlamentari, è quella di prevedere una tutela rafforzata per i clienti vulnerabili del mercato dell’energia elettrica, resa necessaria dopo le perplessità manifestate da ARERA, la quale ‘ha indicato che stiamo andando incontro al paradosso per cui chi era nel mercato tutelato e non essendo vulnerabile, senza fare nulla e rimanendo fermo avrà un vantaggio sulla bolletta rispetto ai clienti vulnerabili che invece ne hanno più bisogno e questo perché gli operatori si sono aggiudicati i clienti con aste al ribasso con un risparmio che può arrivare a 110 euro all’anno’”.
IL PASSAGGIO NON DEVE TRADURSI IN MAGGIORI ONERI PER I GESTORI CHE POTREBBERO RIFIUTARSI DI CONTRARRE
“L’art. 24 ha dunque previsto una misura di politica sociale, a tutela dei clienti vulnerabili, ai quali in sostanza deve essere riconosciuta la possibilità di accedere ai prezzi più convenienti applicati dal STG, ma senza che ciò possa tradursi in maggiori oneri a carico dei gestori del STG, i quali potrebbero rifiutarsi di contrarre ove i costi da sopportare fossero eccessivi, dovendo essi operare secondo criteri di economicità”, hanno spiegato i magistrati del Tar di Milano.
SPETTA ALL’AUTORITÀ GARANTIRE L’EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL GESTORE, ANCHE MEDIANTE MECCANISMI DI COMPENSAZIONE NON POTENDO IL GESTORE OPERARE IN PERDITA
Non solo. L’art. 24 ha demandato al regolatore (ARERA) “il compito di stabilire le modalità di esercizio della facoltà di chiedere l’accesso al STG da parte dei clienti vulnerabili, fissando i criteri, le procedure, i costi, etc., compresi gli eventuali meccanismi di compensazione – insiti nella regolazione tariffaria -, ove necessari per assicurare le ‘condizioni di economicità e di redditività’ del servizio che l’Autorità deve garantire ai sensi della citata Legge 481/95”.
“Se è vero che – secondo ARERA – la legge non ha previsto meccanismi di compensazione, è altrettanto vero che la legge non pone a carico dei gestori del STG gli oneri economici derivanti dall’estensione ai clienti vulnerabili (circa 11 milioni nel nostro Paese) dei prezzi più vantaggiosi offerti in asta. Spetta invece all’Autorità garantire l’equilibrio economico-finanziario del gestore, anche mediante meccanismi di compensazione, per assicurare la continuità del servizio, come è avvenuto con la Deliberazione 10 dicembre 2024 538/2024/R/EEL (Introduzione di un Meccanismo di Adeguamento dei Costi Operativi degli esercenti la Maggior Tutela), non potendo il gestore operare in perdita”.
PROVVEDIMENTI ARERA ADOTTATI IN CARENZA DI ISTRUTTORIA, MANCANO STIMA POTENZIALE NUMERO DI CLIENTI VULNERABILI, LA SOSTENIBILITÀ DELL’ESTENSIONE DEI PREZZI AI CLIENTI VULNERABILI E L’IMPATTO
Riguardo invece alla richiesta, sollevata da alcuni partecipanti alla consultazione, di introdurre misure per far fronte all’impatto economico che l’attuazione della legge 12 193/24 potrebbe avere sugli esercenti il STG, “occorra rilevare che non sussistono i presupposti per l’introduzione di meccanismi di compensazione, dal momento che il legislatore, a fronte della previsione della facoltà per i clienti vulnerabili di chiedere l’accesso al STG, non ha previsto alcuna forma di ristoro” e peraltro, “i presunti maggiori costi a carico degli esercenti sono al momento solo potenziali ed eventuali…”.
Per questo i provvedimenti impugnati, “in particolare la Deliberazione n. 48/2025, che conferma e assorbe la precedente Deliberazione n. 10/2025, sono illegittimi perché adottati in carenza di istruttoria, non avendo l’Autorità né stimato il potenziale numero di clienti vulnerabili che avrebbe esercitato la facoltà di chiedere l’accesso, né valutato la sostenibilità dell’estensione dei prezzi ai clienti vulnerabili e l’impatto che l’art. 24 della Legge 193/2024 – attuata secondo le contestate modalità definite dall’Autorità, senza prevedere meccanismi di compensazione – avrebbe avuto sull’equilibrio economico-finanziario degli esercenti il STG a fronte del prevedibile aumento dei costi operativi e dei costi efficienti, componenti essenziali della tariffa”.
“I provvedimenti sono inoltre illegittimi per carenza di motivazione, atteso che l’Autorità non ha esposto in modo esaustivo le ragioni dell’omessa valutazione dell’impatto economico-finanziario derivante dall’applicazione della norma e le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente l’obbligo di contrarre a carico dei gestori del STG nonostante il paventato disequilibrio economico del gestore”.