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L’UE chiude i rubinetti al gas russo: accordo per il divieto dal 2026 e lo stop totale nel 2028

L’accordo del Consiglio prevede una fase di transizione per i contratti esistenti, ma introduce procedure di autorizzazione più severe per evitare l’elusione del bando anche attraverso il transito.

L’Unione Europea si prepara a dire addio in modo definitivo al gas russo. Il Consiglio ha raggiunto oggi un accordo sulla sua posizione negoziale per un regolamento che introdurrà un divieto giuridicamente vincolante e graduale sulle importazioni di gas naturale dalla Russia, sia tramite gasdotto che in forma liquefatta (GNL). La mossa, elemento centrale del piano REPowerEU, mira a porre fine alla dipendenza energetica da Mosca, dopo la strumentalizzazione delle forniture e le ripetute interruzioni che hanno scosso il mercato europeo.

FASE DI TRANSIZIONE E CONTRATTI ESISTENTI

Il testo concordato dai ministri dell’energia conferma che le importazioni di gas russo saranno vietate a partire dal 1° gennaio 2026, pur prevedendo un periodo di transizione per i contratti già in essere. Nello specifico, i contratti a breve termine conclusi prima del 17 giugno 2025 potranno proseguire fino al 17 giugno 2026, mentre quelli a lungo termine avranno come scadenza ultima il 1° gennaio 2028, data in cui il bando diventerà totale e senza eccezioni. Qualsiasi modifica ai contratti esistenti sarà permessa solo per scopi operativi strettamente definiti e non potrà in alcun modo portare a un aumento dei volumi importati.

PROCEDURE DOGANALI E AUTORIZZAZIONI PREVENTIVE

Per garantire che il divieto sia efficace e non venga aggirato, il Consiglio ha introdotto un regime di autorizzazione preventiva. Per il gas russo importato durante la fase transitoria, le aziende dovranno presentare la documentazione necessaria almeno un mese prima dell’ingresso nel territorio UE. Per il gas di provenienza non russa, invece, le procedure sono state snellite: sarà sufficiente fornire una prova di origine almeno cinque giorni prima. Regole ferree anche per i carichi di GNL misti: la documentazione dovrà specificare le quote esatte di gas russo e non russo, e solo a quest’ultimo sarà consentito l’ingresso.

SEMPLIFICAZIONI E MECCANISMI ANTI-ELUSIONE

Al fine di ridurre l’onere amministrativo, la procedura di autorizzazione preventiva non si applicherà alle importazioni da una lista di Paesi che verranno definiti dalla Commissione Europea entro cinque giorni dall’entrata in vigore del regolamento. L’accordo introduce inoltre meccanismi di monitoraggio e notifica aggiuntivi per un problema specifico: impedire che il gas russo possa entrare nell’UE mascherato da semplici operazioni di transito, ovvero attraversando il territorio comunitario per essere destinato a un altro Paese senza formalmente entrare nel mercato unico.

PIANI DI DIVERSIFICAZIONE NAZIONALI ANCHE PER IL PETROLIO

Il regolamento richiede a tutti gli Stati membri di presentare dei piani di diversificazione nazionali, che illustrino le misure e le sfide per affrancarsi dal gas russo. Saranno esentati solo i Paesi che potranno dimostrare di non ricevere più alcuna importazione, né diretta né indiretta. In un’importante aggiunta rispetto alla proposta iniziale, il Consiglio ha esteso questo obbligo anche agli Stati membri che importano ancora petrolio russo, con l’obiettivo di cessare tali importazioni entro la stessa data del 1° gennaio 2028.

CLAUSOLA DI SOSPENSIONE E PROSSIMI PASSI

Rispetto alla bozza della Commissione, i ministri hanno ulteriormente definito e ristretto la clausola di sospensione, specificando che una revoca temporanea del divieto sarà possibile solo in caso di gravissime e specifiche interruzioni della sicurezza dell’approvvigionamento. L’accordo, definito “un segnale ambizioso” dalla presidenza danese, rappresenta la posizione del Consiglio in vista dei negoziati con il Parlamento Europeo, che dovranno portare all’adozione del testo definitivo del regolamento.

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