Il commissario Tzitzikostas chiarisce che l’impennata del costo del fuel non rappresenta una circostanza straordinaria. L’Unione Nazionale Consumatori presenta un esposto contro i supplementi illegittimi applicati ai viaggiatori.
Il diritto alla mobilità e la tutela dei consumatori prevalgono sulle fluttuazioni del mercato energetico. In una recente dichiarazione che scuote il settore dell’aviazione civile, il commissario dell’Unione Europea ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas, ha stabilito che l’aumento dei prezzi del carburante per aerei non esime le compagnie dal pagamento delle compensazioni pecuniarie in caso di cancellazione dei voli.
LA POSIZIONE DELL’UNIONE EUROPEA SUL CARBURANTE
Secondo quanto precisato dal commissario Tzitzikostas, il caro carburante non può essere annoverato tra le “circostanze eccezionali” previste dal Regolamento CE 261/2004. “Finché non ci sono circostanze straordinarie, il passeggero ha il diritto ad ottenere compensazioni. Riteniamo che le cancellazioni di voli dovute ad alti prezzi dei carburanti non si qualifichino necessariamente come circostanze straordinarie”, ha sottolineato il rappresentante dell’esecutivo Ue. Questa interpretazione inequivocabile implica che i viaggiatori rimasti a terra non solo abbiano diritto all’assistenza e al rimborso, ma possano esigere anche l’indennizzo monetario. Giuseppe Conversano, CEO di RimborsoAlVolo, ha confermato che questa presa di posizione assume un’importanza enorme per milioni di passeggeri, poiché chiarisce che le decisioni commerciali delle compagnie legate ai costi operativi energetici restano sotto la piena responsabilità del vettore.
I CRITERI PER OTTENERE LA COMPENSAZIONE PECUNIARIA
L’indennizzo monetario è strettamente legato ai tempi di preavviso forniti dalla compagnia aerea. RimborsoAlVolo ricorda che la compensazione è sempre dovuta se la cancellazione avviene senza un preavviso di almeno due settimane. Se la notifica giunge tra i 14 e i 7 giorni prima della partenza, il risarcimento scatta qualora non venga offerto un volo alternativo che parta massimo due ore prima dell’orario originale e arrivi a destinazione finale entro quattro ore dopo l’orario previsto. Nel caso in cui il preavviso sia inferiore ai sette giorni, il passeggero ha diritto ai soldi se il volo alternativo parte più di un’ora prima o arriva con oltre due ore di ritardo rispetto al piano di volo iniziale.
Gli importi sono parametrati alla distanza della tratta: 250 euro per voli fino a 1.500 km, 400 euro per distanze comprese tra 1.500 e 3.500 km (o oltre 3.500 km per tratte intracomunitarie) e 600 euro per i collegamenti internazionali che superano i 3.500 km. Tali cifre possono essere dimezzate se il volo alternativo garantisce un arrivo a destinazione con un ritardo contenuto entro le 2, 3 o 4 ore, a seconda della lunghezza del viaggio.
LE REAZIONI DEI CONSUMATORI E GLI ESPOSTI ALLE AUTORITÀ
Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori (UNC), ha accolto con favore il chiarimento istituzionale, pur ribadendo che la normativa era già chiara. “Bene che i diritti dei consumatori siano stati ribaditi: se i voli saranno cancellati, i viaggiatori avranno diritto sia al rimborso che alla compensazione pecuniaria se non saranno avvisati in tempo utile”, ha dichiarato Dona.
Il presidente dell’UNC ha inoltre sollevato il problema dei “supplementi carburante” applicati arbitrariamente da alcuni vettori, come nel caso di Volotea. Dona ha precisato che tali costi extra non possono essere imposti se non all’interno di un pacchetto turistico predefinito. Per contrastare questa pratica, l’associazione ha già presentato un esposto formale all’Antitrust e all’Enac per bloccare le procedure ritenute illegittime.
DIRITTO DI SCELTA TRA RIMBORSO E RIPROTEZIONE
In caso di volo cancellato, il passeggero gode di poteri decisionali specifici. Può scegliere il rimborso integrale del biglietto, che deve essere corrisposto entro sette giorni senza penali, non solo per la parte di viaggio non effettuata ma anche per quelle già compiute se divenute inutili ai fini del programma originario.
In alternativa, può optare per la riprotezione, ovvero l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale il prima possibile o in una data successiva di suo gradimento, compatibilmente con la disponibilità dei posti. È importante sottolineare che l’accettazione di queste tutele non preclude al consumatore la possibilità di avviare ulteriori azioni risarcitorie per danni supplementari. La compensazione deve essere erogata in contanti, a meno che il passeggero non firmi un accordo esplicito per ricevere buoni viaggio o altri servizi.
IL DOVERE DI ASSISTENZA IN AEROPORTO
Oltre agli indennizzi monetari, le compagnie hanno l’obbligo di fornire assistenza immediata e gratuita ai passeggeri in attesa. Questo pacchetto di aiuti include la possibilità di effettuare due telefonate o inviare fax ed email, la somministrazione di pasti e bevande congrui alla durata dell’attesa e, qualora si rendano necessari uno o più pernottamenti, la sistemazione in albergo.
Il vettore è inoltre tenuto a farsi carico del trasporto tra l’aeroporto e il luogo di alloggio. Questi obblighi di assistenza, rimborsi e compensazioni si applicano in modo differenziato a diverse criticità operative, inclusi i casi di overbooking e i ritardi prolungati, garantendo un paracadute legale completo per chiunque utilizzi il trasporto aereo nello spazio comune europeo.
CODACONS: UE CONFERMA NOSTRE TESI, RESTA PERO’ RISCHIO DI PERDERE QUANTO SPESO PER VACANZE FAI DA TE
“L’indennizzo riconosciuto in caso di cancellazione del volo non garantisce quei cittadini che hanno organizzato in modo autonomo viaggi e vacanze, prenotando e pagando oltre a voli aerei anche strutture ricettive e servizi turistici. Spese per le quali non è previsto il rimborso automatico nel caso in cui non si raggiunga la destinazione, a meno che non sia stato pagato un apposito supplemento per la cancellazione anticipata dei servizi acquistati”, ha sottolineato il Codacons.
“In tale contesto risulta errato anche spingere gli italiani a stipulare una apposita assicurazione sui viaggi – rivela il Codacons – Si tratta infatti di polizze che arrivano a costare fino all’8% dell’intera vacanza, non coprono tutti i rischi e prevedono franchigie, massimali e limiti. Tali prodotti assicurativi, ad esempio, rimborsano le spese sostenute per acquisto di voli, strutture ricettive, penali di agenzie di viaggio o tour operator, e servizi turistici già pagati, ma prevedono una serie di esclusioni e limitazioni: la paura di viaggiare, il timore di imprevisti per le nuove condizioni geopolitiche o semplicemente un cambiamento di idea, non sono condizioni che giustificano il rimborso delle spese sostenute per biglietti aerei, hotel o pacchetti vacanza. I motivi di rinuncia al viaggio devono essere validi e documentati, così come previsto dalle condizioni di contratto delle varie compagnie assicuratrici, condizioni che devono essere lette con attenzione per capire se il prodotto che si sta acquistando sia adatto alle proprie esigenze”, conclude il Codacons.


