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Ecoreati

Ecoreati, tutte le novità: dai gas serra alle multe milionarie

Bruxelles impone la linea dura sugli Ecoreati e l’Italia recepisce la direttiva UE con nuove fattispecie penali, sanzioni rafforzate e obblighi più stringenti per le aziende. Tutte le novità

Pene più dure contro gli Ecoreati, introduzione dei reati di commercio di prodotti inquinanti e dei crimini contro ozono e gas serra. Sono le principali novità introdotte dal decreto contro gli Ecoreati, approdato in Gazzetta Ufficiale. La gestione del rischio ambientale non è più solo una questione di “compliance burocratica”, ma diventa così un pilastro della sicurezza aziendale.

TUTTO SULLA NORMA UE CONTRO GLI ECOREATI

L’Italia ha compiuto un passo avanti decisivo nel contrasto agli Ecoreati. Il decreto legislativo (n.81 del 21 aprile 2026) che attua la direttiva Ue sulla tutela penale dell’ambiente. La Direttiva europea in questione (2024/1203) armonizza i reati ambientali in tutta l’Unione Europea, inasprendo le sanzioni e superando la frammentazione normativa tra gli Stati membri. I capisaldi della nuova norma sono tre: il concetto di “condotta abusiva”, i “reati qualificati” e le sanzioni proporzionate al fatturato.

IL PIANO DI BRUXELLES CONTRO GLI ECOREATI

Con la nuova norma, Bruxelles vuole colpire non solo la violazione formale di una legge, ma qualsiasi condotta illecita posta in essere con dolo o colpa grave che provochi danni rilevanti a ecosistemi, aria, acqua o suolo. Inoltre, l’Ue stringe morsa sui “reati qualificati” o “ecocidi” obbligando gli Stati membri a punire severamente (fino a 8-10 anni di reclusione) i crimini intenzionali che causano la distruzione o il danno diffuso e irreversibile di un intero habitat o ecosistema.

Infine, l’ultimo pilastro della strategia di Bruxelles contro gli ecoreati sono le sanzioni proporzionate al fatturato. La direttiva introduce, infatti, per le imprese sanzioni pecuniarie calcolate in percentuale sul fatturato mondiale totale (fino al 3% o 5% a seconda della gravità) o, in alternativa, sanzioni fisse fino a 40 milioni di euro.

LA LEGGE SUGLI ECOREATI ALL’ITALIANA

L’Italia ha recepito la nuova direttiva Ue sugli Ecoreati intervenendo in modo strutturale sul Codice penale, sul Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) e sulla Responsabilità amministrativa delle società (D.Lgs. 231/2001). Il dl 81/2026 introduce due nozioni giuridiche nel Codice penale (art. 2): ecosistema e habitat all’interno di un sito protetto. La prima definizione comprende l’insieme di comunità vegetali, animali e microrganismi e del loro ambiente non vivente, che interagiscono come unità funzionale. Il secondo termine, invece, serve a garantire tutele mirate alle aree a protezione speciale e alle riserve naturali. Infatti, le sanzioni aumentano sensibilmente se il danno tocca ecosistemi protetti o aree vincolate.

Restando in tema di sanzioni, l’Italia ha scelto di mantenere il tradizionale sistema sanzionatorio nazionale “a quote” per la 231. Un meccanismo che prevede che il giudice determini prima il numero di quote in base alla gravità del fatto e, successivamente, il valore di ciascuna quota in base alle condizioni economiche dell’azienda. In altre parole, il Governo ha scelto di continuare a calibrare l’importo sulla gravità dell’illecito, senza seguire rigidamente il criterio del fatturato mondiale raccomandato dall’UE, ma elevando i tetti minimi e massimi per i reati aggravati. Le sanzioni massime salgono infatti a 1,5 milioni di euro per i reati gravissimi. Al tempo stesso, il decreto 81/2026 stabilisce che quando scatta la sanzione superiore a 500 quote, il giudice deve applicare obbligatoriamente anche le sanzioni interdittive per almeno un anno: interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione o revoca di autorizzazioni e concessioni, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

I NUOVI ECOREATI

Allo stesso tempo, il decreto legislativo introduce nuovi reati. In particolare, le pene si estendono a chiunque immetta abusivamente sul mercato o distribuisca prodotti il cui utilizzo provochi una compromissione significativa e misurabile delle acque, dell’atmosfera, del suolo o della biodiversità. Inoltre, la responsabilità per morte o lesioni gravi/gravissime è estesa anche a questi casi. In altre parole, la tutela penale non si fermerà più allo scarico/smaltimento a monte, ma colpirà l’intera filiera commerciale. Anche la produzione, l’importazione, l’esportazione e l’immissione sul mercato di sostanze lesive dell’ozono o di gas fluorurati a effetto serra in violazione dei tetti europei diventano reati di rilevanza. Inoltre, il decreto introduce una netta proporzionalità sanzionatoria basata sulla pericolosità intrinseca delle sostanze gestite in modo illegale, con pene che vanno dall’ammenda pecuniaria fino alla reclusione a tre anni.

Anche il ritardo nell’aggiornamento dei MOG costerà caro alle aziende. Infatti, le imprese che non aggiornano i propri Modelli di Organizzazione e Gestione rischiano sanzioni pecuniarie a quote notevolmente inasprite e misure interdittive, come la sospensione delle autorizzazioni o il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Per evitare il fallimento delle indagini causato dalla frammentazione delle competenze, il D.Lgs. 81/2026 prevede anche la definizione di un Sistema Nazionale di Coordinamento e di una strategia nazionale di contrasto, da adottare entro il 21 maggio 2027.

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