Per il Tribunale, la documentazione di gara non assicura ai concorrenti un quadro economico-finanziario chiaro e verificabile su cui costruire offerte sostenibili; le criticità riguardano la determinazione dei margini di remuneratività e, di riflesso, l’equilibrio complessivo dell’operazione, elementi indispensabili perché la competizione sia reale e non solo formale.
Il TAR Campania ferma la gara sull’acqua e mette nero su bianco, almeno in via cautelare, gli errori di impostazione della Regione: i giudici amministrativi hanno sospeso il bando con cui Palazzo Santa Lucia intendeva riorganizzare la gestione della grande adduzione idrica regionale, accogliendo il ricorso di Acqua Campania S.p.A., società del gruppo Italgas e gestore uscente.
LE CRITICITA’ RILEVATE DAL TRIBUNALE
Per il Tribunale, la documentazione di gara non assicura ai concorrenti un quadro economico-finanziario chiaro e verificabile su cui costruire offerte sostenibili; le criticità riguardano la determinazione dei margini di remuneratività e, di riflesso, l’equilibrio complessivo dell’operazione, elementi indispensabili perché la competizione sia reale e non solo formale.
UDIENZA DI MERITO FISSATA PER L’11 MARZO
Lo stop congela l’intera procedura fino al merito (udienza fissata l’11 marzo 2026) e, di fatto, obbliga la Regione a rifare il percorso: senza una riscrittura sostanziale della lex specialis, la gara non può proseguire e rischierebbe di produrre nuovi contenziosi. In questo scenario, la ripartenza non potrà che avvenire dentro il perimetro regolatorio appena tracciato da ARERA, che con la delibera 347/2025/R/idr ha approvato lo schema tipo di bando di gara per l’affidamento del Servizio Idrico Integrato, destinato a diventare riferimento vincolante per tutte le procedure avviate dal 1° gennaio 2026.
LO SCHEMA DI BANDO ARERA
Lo schema ARERA nasce proprio per evitare gare “a geometria variabile” tra territori e per creare un level playing field nazionale, imponendo contenuti minimi omogenei e raccordati con la regolazione tariffaria e della qualità del servizio.
In pratica, il bando tipo stabilisce quali informazioni economiche e tecniche debbano essere rese disponibili ex ante ai partecipanti – dal perimetro gestionale alle condizioni di subentro, dalla durata dell’affidamento al quadro degli investimenti richiesti – e soprattutto vincola la gara a un impianto di coerenza economico-tariffaria: l’offerta deve potersi innestare su un Piano economico-finanziario costruito secondo regole trasparenti, comparabili e compatibili con il metodo tariffario ARERA vigente.  Il modello prescrive anche standard più stringenti sulla ripartizione dei rischi tra ente affidante e gestore, sulla misurabilità degli impegni di qualità tecnica e contrattuale e sulle clausole che garantiscono continuità operativa e tutela dell’utenza nella fase di transizione.
PROSSIMO BANDO SUL SOLCO DELLO SCHEMA DELL’AUTHORITY
Per la Campania, dunque, il giudizio del TAR non è solo uno stop procedurale ma un cambio di binario: il prossimo bando dovrà essere riscritto “a norma ARERA”, esplicitando parametri economici, ritorni attesi e sostenibilità dell’operazione secondo lo standard nazionale che vale per le gare del 2026, pena l’esposizione a nuove censure. E proprio qui si misura l’errore regionale evidenziato dai giudici: aver costruito una gara senza quel livello di determinazione economica che ARERA, pochi mesi dopo, ha codificato come condizione di base per il mercato, trasformando ora la ripartenza in un passaggio obbligato dentro lo schema tipo dell’Autorità.


