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Antitrust

Antitrust: parzialmente confermati provvedimenti cautelari a Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie 

I provvedimenti dell’Autorità sono in linea con i principi espressi dal Consiglio di Stato nell’ordinanza del 22 dicembre 2022. Revocati invece i provvedimenti cautelari nei confronti di Hera e A2A.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 29 dicembre, sulla base dei principi espressi dal Consiglio di Stato, ha confermato parzialmente i provvedimenti cautelari emessi il 12 dicembre u.s. nei confronti di Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie, sospendendo le sole modifiche unilaterali delle condizioni economiche non in scadenza, in violazione del Codice del Consumo e in contrasto con l’art. 3 del Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (cd. Aiuti bis), convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022.

LA RATIO DELLA NORMA

Tale ultima norma, come ritenuto dal Consiglio di Stato, sospende, dal 10 agosto fino al 30 aprile 2023, l’efficacia sia delle clausole contrattuali che consentono alle società di vendita di modificare il prezzo di fornitura sia delle relative comunicazioni di preavviso, salvo che le modifiche di prezzo si siano già perfezionate prima dell’entrata in vigore del decreto stesso.

Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza con cui ha sospeso solo parzialmente il provvedimento cautelare emesso nei confronti di Iren, ha circoscritto la portata dell’articolo 3 citato al solo “ius variandi per contratti che non siano scaduti e non ai rinnovi contrattuali conseguenti a scadenze concordate dalle parti”.

L’INTERVENTO DELL’AUTHORITY

L’Autorità ha, quindi, nei limiti esplicitati, confermato i provvedimenti cautelari nei confronti di Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie sospendendo l’efficacia di tutte le comunicazioni di modifiche unilaterali e/o rinnovo/aggiornamento/variazione delle condizioni economiche di offerta di contratti a tempo indeterminato, prive di una chiara, effettiva e predeterminata o predeterminabile scadenza.

Pertanto, in esecuzione del provvedimento dell’Autorità, le citate società non potranno variare le condizioni economiche delle forniture ai consumatori, ai condomini e alle microimprese che non hanno una effettiva scadenza.

CINQUE GIORNI PER LE SOCIETA’

Entro cinque giorni, Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie dovranno comunicare all’Autorità l’avvenuta esecuzione dei provvedimenti di sospensione.

In riferimento alle società Hera e A2A, l’Autorità non ha ravvisato gli estremi per la conferma dei relativi provvedimenti cautelari atteso che, sulla base dei documenti acquisiti, risulta che le variazioni dalle medesime comunicate hanno riguardato offerte economiche effettivamente in scadenza.

PICHETTO: “STOP A MODIFICHE UNILATERALI CONTRATTI DI FORNITURE ELETTRICHE PER PROTEGGERE CONSUMATORI E TUTELARE INIZIATIVA ECONOMICA”

Ogni clausola contrattuale che consenta all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali del contratto non sarà efficace fino al 30 giugno del 2023. Lo stabilisce una norma di competenza del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica contenuta nel Milleproroghe. Il provvedimento voluto dal governo proroga infatti di ulteriori due mesi, dal 30 aprile alla nuova scadenza di giugno, il termine per applicare la norma contenuta nel decreto “Aiuti bis”.

“La norma punta ad un doppio obiettivo: proteggere cittadini e consumatori in questi mesi difficili e allo stesso tempo garantire e tutelare l’iniziativa economica di quelle aziende più esposte al perdurare dell’instabilità dei mercati energetici”, precisa il Ministro Gilberto Pichetto. ” Come Mase e come Governo e’ massimo l’impegno nel sostenere le famiglie e gli imprenditori in questa difficile congiuntura. Ringrazio il Presidente dell’Antitrust Rustichelli che ha segnalato la questione consentendoci di collaborare alla risoluzione della problematica”.

Più nel dettaglio, la nuova norma chiarisce che la sospensione delle modifiche unilaterali non si applica a quelle clausole che consentono l’aggiornamento delle condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso e fermo restando il diritto di recesso della controparte. Una precisazione necessaria per tutelare anche le imprese fornitrici, che a fronte di aumenti dei prezzi di gas naturale “di quasi 7 volte rispetto alla media degli ultimi anni”, sarebbero costrette a “vendere energia per i prossimi mesi a un prezzo significativamente inferiore a quello di acquisto”.

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