Tempi più veloci per il rifacimento, il potenziamento o la riconversione di impianti esistenti o autorizzati purché la revisione della potenza non superi il 15 per cento
E’ stato approvato giovedì 11 settembre in CdM, il decreto legislativo che si aggiunge al Testo unico delle Rinnovabili, provvedimento entrato in vigore il 30 dicembre 2024 con l’obiettivo di semplificare le procedure burocratiche legate all’impiego degli impianti alimentati da Fonti di Energie Rinnovabili. Il dl andrà a intervenire sulle problematicità emerse nell’applicazione di quest’ultimo. Tra le modifiche del Testo unico, la riduzione a tre dei binari per semplificare gli iter dei nuovi impianti: attività libera, procedura abilitativa semplificata o Pas, autorizzazione unica, ai quali ora sono stati affiancati anche gli accumuli e i rifacimenti dei già operativi.
NUOVI STRUMENTI PER SEMPLIFICARE
Secondo quanto riporta il Sole 24 Ore di oggi, il dl contiene degli strumenti in più, tra i quali: tempi più veloci per il rifacimento, il potenziamento o la riconversione di impianti esistenti o autorizzati purché la revisione della potenza non superi il 15 per cento; gli interventi di rimodulazione potranno essere realizzati in attività libera, a prescindere dalla potenza risultante e a parità di area occupata, ma dovranno essere rispettate le misure di mitigazione stabilite con il rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale. Mentre per gli impianti ibridi il progetto sarà assoggettato al regime più rigoroso. Le compensazioni saranno rafforzate a favore dei Comuni nel caso degli impianti di maggiori dimensioni e la risoluzione extragiudiziale delle controversie saranno regolate da meccanismi innovativi definiti dall’Arera e affidati ad Acquirente Unico. Il regime di attività libera inoltre, viene precisato nel dl, non si applica nei casi in cui la realizzazione dell’intervento richieda una valutazione ambientale, in modo da garantire la rapidità intrinseca a questo binario. In presenza di vincoli, anche quelli della tutela dal rischio idrogeologico e della pubblica incolumità, scatterà il regime della Pas anche se l’intervento è contemplato tra quelli assoggettati all’attività libera.
EDILIZIA E COMPENSAZIONI
Il decreto legislativo stabilisce inoltre che, anche in regime di attività libera, il soggetto interessato dovrà aver effettuato la comunicazione o aver acquisito il titolo necessario per gli interventi edilizi prima di avviare la realizzazione dell’impianto Fer. Stesso discorso per la Pas: l’operatore dovrà allegare all’istanza anche l’eventuale Cila (comunicazione di inizio lavori asseverata) o la Scia (segnalazione certificata di inizio attività) per modifiche più complesse, scrive il Sole 24 Ore. Mentre l’autorizzazione unica deve comprendere anche i titoli eventuali necessari per la realizzazione di interventi edilizi. Nel provvedimento, risultano poi rafforzate le compensazioni da riconoscere ai Comuni per gli impianti con soglia di potenza superiore a 1 megawatt e che sono compresi in un range tra lo 0,5% e il 3% del valore della produzione attesa per i primi cinque anni dall’entrata in esercizio.
FRATIN: CENTRARE OBIETTIVI AMBIENTALI ED ENERGETICI
Queste modifiche apportate dal dl sono volte a alleggerire l’iter delle rinnovabili ed eliminare le eventuali problematicità: “E’ un passaggio fondamentale per dare ancora più sprint alle rinnovabili, rimuovendo gli ostacoli che finora ne hanno condizionato lo sviluppo”, ha commentato ieri il ministro Pichetto Fratin che ha lavorato al decreto con Paolo Zangrillo della Pubblica amministrazione e Maria Elisabetta Alberti Casellati delle Riforme Istituzionali. L’obiettivo è di rientrare nei parametri ambientali ed energetici dell’Ue.