Regioni più centrali nell’ultima versione del decreto sulle aree idonee dopo le modifiche apportate nel passaggio in Conferenza delle Regioni e il Dl Agricoltura
Nuovo schema di decreto sulle aree idonee in rampa di lancio dopo le modifiche al provvedimento dettate dai passaggi in commissione Ambiente, Energia e Sostenibilità della Conferenza delle Regioni e il Dl Agricoltura che nel frattempo ha rinnovato la parte relativa all’Agrivoltaico.
OBIETTIVO DI 80 GW DI RINNOVABILI AL 2030
L’ambito di applicazione e la finalità del decreto (firmato dai ministeri dell’Ambiente, dell’Agricoltura e della Cultura) rimane quello di “individuare la ripartizione fra le Regioni e le Province autonome dell’obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall’attuazione del pacchetto ‘Fit for 55’, anche alla luce del pacchetto ‘Repower UE’”.
Ciò attraverso “principi e criteri omogenei per l’individuazione da parte delle Regioni e delle Province autonome delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili” “in linea con il principio della neutralità tecnologica”.
IN SICILIA 10 GW, LOMBARDIA SECONDA CON 8,7 GW
Per quanto riguarda la ripartizione regionale della potenza minima regione per regione, la Sicilia è al primo posto con 10.485 MW al 2030, seguita da Lombardia (8766), Puglia (7387), Emilia Romagna (6330) e Sardegna (6264).
ENTRO 180 GIORNI LEGGI REGIONALI CON LE AREE IDONEE
Per il conseguimento dell’obiettivo degli 80 GW, il provvedimento prevede un maggiore potere in capo alle Regioni che individuano “con propria legge, entro centottanta giorni” le aree idonee aggiornando conseguentemente “gli atti di pianificazione energetica, ambientale e paesaggistica”, “ed ogni altro regolamento, programma, piano o normativa precedentemente approvati a livello regionale, provinciale o comunale”.
POSSIBILI ACCORDI TRA REGIONI
“Ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi, le Regioni e le Province autonome possono concludere fra loro accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di potenza da fonti rinnovabili. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica è definito lo schema tipo di accordo per il trasferimento statistico”, si legge nel provvedimento.
MONITORAGGIO IN CAPO A MASE, GSE E RSE
Per quanto riguarda il Monitoraggio e la verifica di raggiungimento degli obiettivi, il Mase con il supporto di Gse e Rse decorsi 90 giorni “verifica l’adozione delle leggi ivi previste e dei provvedimenti”, ed “entro il 31 luglio” “alla verifica della potenza da fonti rinnovabili installata per ciascuna Regione e Provincia nell’anno precedente”.
CONTINUA AD OPERARE L’OSSERVATORIO SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI
“Al fine di assicurare modalità coordinate e condivise di realizzazione, monitoraggio e verifica degli obiettivi” previsti per le Regioni “continua ad operare l’Osservatorio sugli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili” “con i compiti di analisi e proposta” e che “mantiene il ruolo di organismo permanente di consultazione e confronto tecnico sulle modalità di raggiungimento degli obiettivi regionali, nonché di supporto e di scambio di buone pratiche in particolare finalizzate all’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee. Annualmente, l’Osservatorio analizza i rapporti di monitoraggio (…) sul grado di raggiungimento degli obiettivi e le cause di eventuali scostamenti, proponendo le conseguenti azioni ritenute idonee al superamento delle circostanze impeditive”.
I POTERI SOSTITUTIVI IN CASO DI INERZIA
Nei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi “decorso infruttuosamente il termine per l’adozione delle leggi regionali e dei provvedimenti” il Mase propone al Presidente del Consiglio dei Ministri “degli schemi di atti normativi di natura sostitutiva da adottare in Consiglio dei Ministri”.
“A decorrere dal 1° gennaio 2026, tenuto conto delle analisi e verifiche condotte dall’Osservatorio” “in caso di scostamento negativo dalla traiettoria” “il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica invita la Regione o Provincia autonoma interessata a presentare entro trenta giorni osservazioni in merito, al fine di valutare in che misura lo scostamento sia attribuibile all’operato della Regione o Provincia autonoma stessa”.
“Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di osservazioni (…) il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, in caso di accertata inerzia della Regione o Provincia autonoma, informa il Presidente del Consiglio dei Ministri affinché si provveda, (…) ad assegnare all’ente interessato un termine, non inferiore a sei mesi, per l’adozione dei provvedimenti necessari al conseguimento degli obiettivi, anche mediante il ricorso agli accordi” con altre regioni. In caso di mancato adeguamento entro questo termine “il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica adotta le opportune iniziative ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi”.
I CRITERI PER INDIVIDUARE LE AREE IDONEE A CUI SI DEVONO ATTENERE LE REGIONI
Per quanto concerne principi e criteri per l’individuazione delle aree idonee “relativamente all’installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, ai fini dell’individuazione delle superfici e delle aree” idonee “le Regioni tengono conto dei principi e criteri omogenei elencati (…) al fine di rendere chiara ed evidente la possibile classificazione delle aree, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa”.
In particolare le Regioni devono tener conto “della massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi” di 80 GW “senza pregiudizio del principio di tutela dell’ambiente, del territorio, del patrimonio culturale e del paesaggio, della salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, del potenziale produttivo agroalimentare e del principio dello sviluppo sostenibile” ma anche “della possibilità di classificare le superfici o le aree come idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto” e “delle aree immediatamente idonee di cui all’articolo 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
“Sono considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le Regioni stabiliscono una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di 3 chilometri per gli impianti eolici di 500 metri per gli impianti fotovoltaici. Le Regioni possono, in deroga ai valori di cui al periodo precedente, introdurre fasce di rispetto di norma fino a 7 chilometri per la tutela di beni di peculiare pregio, quali a titolo esemplificativo i siti rientranti nel patrimonio UNESCO, i siti rientranti nella lista FAO GIHAS e quelli iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali storici di cui al decreto MASAF n. 17070 del 19 novembre 2011, solo nel caso in cui sia comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi”.
“Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela”.
Le Regioni e gli enti locali provvedono infine “ad aggiornare e coordinare ogni regolamento, programma, piano o normativa approvata a livello regionale, provinciale o comunale, ivi inclusi quelli in materia ambientale e paesaggistica, incompatibile con il contenuto dei provvedimenti adottati ai sensi del presente decreto”.