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Arera bacchetta su Codice appalti e chiede stop a incentivi impliciti autoconsumo

In una segnalazione a Governo e Parlamento lancia l’allarme sulle esternalizzazione dei servizi che rischiano di far lievitare le bollette di energia e rifiuti. Al Senato punta il dito contro gli 1,4 miliardi di incentivi impliciti all’autoconsumo

Arera, l’Authority per l’energia, lancia l’allarme in una segnalazione a Governo e Parlamento sulle modifiche al Codice degli appalti riguardanti l’esternalizzazione dei servizi che rischiano di far lievitare le bollette di energia e rifiuti. Al tempo stesso in audizione in commissione Industria al Senato, il presidente Stefano Besseghini ha chiesto di evitare gli incentivi impliciti sull’autoconsumo e di allargare la platea oltre le Fer.

DA ESTERNALIZZAZIONE CODICE APPALTI RISCHIO AUMENTO BOLLETTE

Ma andiamo con ordine. La segnalazione a governo e Parlamento di Arera riguarda l’applicazione dell’articolo 177 del Codice degli Appalti che prevede l’obbligo di esternalizzare i servizi per tutti i concessionari in Italia, compresi quelli che operano nei settori di competenza di Arera. La disposizione, più nel dettaglio, stabilisce che i titolari di concessioni già in essere al 19 aprile 2016 non affidate con la formula della finanza di progetto o con procedure di gara ad evidenza pubblica, devono obbligatoriamente affidare a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, una quota pari all’80% dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 150 mila euro. Se si procedesse in tal senso, ha avvertito l’Authority, si “svuoterebbe” la loro attività, “privandoli sostanzialmente delle funzioni proprie del servizio, facendoli divenire meri soggetti appaltatori, con seri rischi per la continuità e qualità di servizi essenziali come quelli della distribuzione di energia elettrica e della gestione dei rifiuti”. Non solo. Questo comporterebbe “un prevedibile aumento dei costi economici e sociali, con impatti negativi destinati a scaricarsi, con tutta probabilità, anche sul costo del servizio e, dunque, sulle bollette di famiglie e imprese”. L’Autorità ha poi sottolineato come la prevista esternalizzazione delle attività determinerebbe anche un “significativo e immediato esubero delle risorse umane operative nell’organizzazione aziendale, facendo venire meno esperienza, competenza e conoscenza specifica di ciascuna rete e impianto”. In ultimo, ha ricordato Arera “l’ articolo 177 non trova preciso riferimento in norme comunitarie”. Pertanto l’Authority “ritiene opportuno segnalare la necessità di valutare possibili tempestivi interventi normativi diretti a modificare l’articolo 177 o a fornirne un’interpretazione più restrittiva, al fine di limitare i possibili esiti descritti”.

LA REGOLAZIONE DELL’AUTOCONSUMO DEVE ESSERE IL PIÙ POSSIBILE COST REFLECTIVE

Di diverso tenore l’audizione a Palazzo Madama. Nella memoria depositata da Arera in Commissione, l’Authority ha ricordato innanzitutto che l’autoconsumo “induce una serie di effetti sul sistema elettrico, essenzialmente riconducibili alla riduzione delle perdite di rete e alla potenziale diminuzione dei costi di sviluppo e si esercizio delle reti elettriche. La regolazione – si legge –, che deve essere il più possibile cost reflective, si adegua dinamicamente per tenere conto in modo sempre più preciso di tali effetti”.

LO SVILUPPO DELL’AUTOCONSUMO NON COMPORTA IN ALCUN MODO UNA RIDUZIONE DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA. SI RISCHIA INCENTIVO IMPLICITO

Inoltre, ha ribadito Arera “lo sviluppo dell’autoconsumo non comporta in alcun modo una riduzione degli oneri generali di sistema che, finché troveranno una copertura tramite le bollette, devono essere allocati minimizzando gli effetti distorsivi delle scelte di produzione, consumo ed autoconsumo. La mancata applicazione all’energia elettrica autoconsumata delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali determina l’insorgere di un incentivo implicito – pari al costo evitato delle medesime componenti tariffarie – ed attribuisce all’autoconsumo un valore maggiore rispetto a quello reale”. In questo senso, ha avvertito Arera, si rischiano effetti “regressivi” a danno dei consumatori più vulnerabili e meno pronti ad approfittare dei vantaggi dell’autoconsumo. “Né appare concettualmente corretto ipotizzare che tale incentivo implicito, pur limitato al caso di autoconsumo da fonti rinnovabili, sia adeguato strumento di incentivazione per le fonti rinnovabili”. In questo caso, infatti, scrive l’Authority “è indubbiamente preferibile promuovere tali fonti con strumenti dedicati, espliciti, trasparenti e soprattutto opportunamente calibrabili in funzione dell’obiettivo da raggiungere. Peraltro, un incentivo implicito associato alla mancata applicazione di componenti tariffarie non fornisce neppure certezze agli investitori, in quanto suscettibile di continue variazioni”.

L’AUTOCONSUMO PRIVATO HA RAGGIUNTO I 28TWH DI CUI IL 20,7% È ATTRIBUIBILE ALLE FONTI RINNOVABILI

Dal punto di vista quantitativo, l’autoconsumo nelle configurazioni private attualmente esistenti “ha già raggiunto circa 28TWh, di cui solo una piccola parte (il 20,7%) è attribuibile alle fonti rinnovabili”. Ma visto che lo sviluppo normativo “ha seguito un percorso non lineare con stratificazioni e complessità”, l’Authority ritiene necessari alcuni chiarimenti: il primo è quella di semplificare “radicalmente l’attuale insieme frammentario di configurazioni private ammissibili precisando nel modo più lineare e trasparente possibile, quali possono essere realizzate”. Più nel dettaglio, precisa Arera, per quanto riguarda i Sistemi semplici di produzione e consumo dovrebbe esserci una definizione unica, senza “discriminare in base alle fonti e alle tecnologie”. Mentre per quanto riguarda i Sistemi di Distribuzione Chiusi, la definizione attualmente vigente derivata dalla normativa europea “appare sufficiente eventualmente valutando la possibilità di consentire la realizzazione di nuovi sistemi in contesti in cui essi possono risultare efficienti”.

GLI INCENTIVI IMPLICITI SONO STIMABILI IN 1,4 MILIARDI DI EURO L’ANNO

Nella configurazione in cui l’energia elettrica autoconsumata non utilizza la rete pubblica “non trovano applicazione le tariffe di trasmissione e di distribuzione, né le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema. Mentre la mancata applicazione delle tariffe di trasmissione e di distribuzione potrebbe tenere ragionevolmente conto dei benefici indotti sul sistema elettrico dall’autoconsumo, la mancata applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema rappresenta un vero e proprio incentivo implicito stimabile complessivamente in circa 1,4 miliardi di euro annui”.

IN RECEPIMENTO DIRETTIVA RED II SI IDENTIFICHI ANCHE L’AUTOCONSUMATORE DA PRODUTTORE TERZO

L’Autorità per l’energia consiglia infine che in sede di recepimento della direttiva europea Red II “non ci si limiti all’autoconsumatore di energia rinnovabile e che venga identificato il consumatore che consuma energia elettrica prodotta nel medesimo sito anche da un produttore terzo, di cui l’auto consumatore di energia rinnovabile rappresenta una fattispecie particolare”.

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