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Arera, ricorso dell’Authority sui poteri dell’Antitrust nel decreto Asset: “Erronea interpretazione di fatto e diritto”

Diceva ieri Besseghini: Le pieghe che si possono determinare nell’assetto regolatorio, quando i settori sono interessati dall’azione di più Autorità, possono rappresentare potenziali appigli per un uso strumentale della regolazione.

Con una delibera datata 8 luglio, Arera ha presentato ricorso contro la comunicazione dell’Antitrust riguardante il decreto Asset dello scorso 13 maggio e pubblicata sul Bollettino Ufficiale dell’Authority garante della Concorrenza. “La predetta Comunicazione si presta ad essere censurata in quanto fondata su un’erronea interpretazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti”, scrive Arera nella delibera ipotizzando presupposti per proporre “ricorso giurisdizionale avverso la richiamata Comunicazione”.

COSA DICE LA COMUNICAZIONE ANTITRUST

La comunicazione dell’Antitrust, si legge nella comunicazione dello scorso maggio, chiarisce la possibilità di impiegare “nuovi poteri nell’ambito di un medesimo procedimento che, dopo una prima fase tipicamente conoscitiva, in presenza di particolari circostanze” può “eventualmente prevedere una seconda fase rimediale volta a individuare misure necessarie e proporzionate a eliminare le distorsioni della concorrenza” “con conseguente pregiudizio per i consumatori” “significativi e persistenti”. Ma soprattutto richiama il parere del 29 gennaio 2024, n. 61, il Consiglio di Stato, sez. I consultiva”, secondo cui tali nuovi poteri operano, “senza restrizioni di ordine settoriale o merceologico, per tutti i settori per i quali l’Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia inteso attivare, ricorrendone presupposti e condizioni, i propri poteri di indagine conoscitiva”.

LE PAROLE DI BESSEGHINI NELLA RELAZIONE 2024 DELL’AUTHORITY

Il tema è stato richiamato anche ieri dal presidente di Arera Stefano Besseghini nella conclusione della Relazione 2024 secondo cui “l’indipendenza dei regolatori richiede sempre una attenzione specifica, che non può essere affidata unicamente agli aspetti di principio, alla dichiarazione dell’importanza e del ruolo di un regolatore indipendente”.

Infatti, aggiungeva Besseghini “è del tutto evidente che l’azione del regolatore non può che iscriversi nel contesto dei riferimenti normativi e legislativi, nel sindacato giurisdizionale della giustizia amministrativa e nel rispetto delle funzioni degli altri regolatori, ma è altrettanto evidente che la specificità del regolatore settoriale deve trovare un suo unicum, una specifica modalità, con cui operare nel rispetto di questi vincoli. In un mondo in cui la regolazione è chiamata ad intervenire con profili crescenti nei settori regolati, con obiettivi che sono la sintesi di sollecitazione comunitarie, con evidenti e oggettive necessità di miglioramento dei servizi è del tutto chiaro che la ‘leale collaborazione istituzionale’ debba essere il quadro di riferimento entro il quale svolgere una comune azione”.

“Ho avuto già il modo di osservare, in precedenti relazioni, come le Autorità siano certamente indipendenti ma non per questo non interdipendenti. Lo sono senz’altro nella reciproca collaborazione, che non è mai mancata – e di questo non posso che ringraziare tutti i miei colleghi Presidenti e con loro tutti gli uffici – eppure vi è un livello nell’azione delle Autorità che è necessario curare con particolare cura: la coerenza dell’azione complessiva – concludeva Besseghini -. Le pieghe che si possono determinare nell’assetto regolatorio, quando i settori sono interessati dall’azione di più Autorità, possono rappresentare potenziali appigli per un uso strumentale della regolazione. L’antidoto a tale rischio è un’accurata definizione degli ambiti di intervento dei singoli regolatori e la contemporanea condivisione delle modalità e degli strumenti di intervento”.

bollettino 19-24 antitrust

delibera 276-24 Arera

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