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bollette elettricità

Arrivano i chiarimenti di Arera per gli addebiti diretti in bolletta con la fine tutela

Entro l’8 luglio dovranno mettere a disposizione alle aziende che operano il Servizio di tutele graduali “le informazioni necessarie per procedere all’addebito diretto sul conto di pagamento del cliente finale” per le bollette

Manca meno di un mese alla fine del mercato tutelato dell’energia elettrica prevista per il 1 luglio. Per questo Arera ha emanato una delibera – trasmessa a Banca d’Italia, all’Associazione Bancaria Italiana – ABI, al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e alla società Acquirente Unico S.p.A. – per gli esercenti la maggior tutela che entro l’8 luglio dovranno mettere a disposizione alle aziende che operano il Servizio di tutele graduali “le informazioni necessarie per procedere all’addebito diretto sul conto di pagamento del cliente finale”.

COME SI CONFIGURANO LE NOVITA’ PER L’ADDEBITO

Il Gestore del SII (vale a dire Acquirente Unico) “configura un’area di scambio per ciascuna delle ventisei aree territoriali per l’erogazione del STG, a cui ciascun esercente la maggior tutela e ciascun esercente il STG dovranno avere accesso in relazione ai soli dati di propria competenza, con funzioni rispettivamente di solo upload e di solo download dei dati, attraverso il numero massimo di due utenze per ciascun esercente, prevedendo che tali aree di scambio siano disponibili per un periodo di tre mesi al termine dei quali il contenuto delle medesime sarà rimosso”.

“Il rinnovo dell’autorizzazione all’addebito diretto per il pagamento delle bollette emesse dall’esercente il STG ha effetti a decorrere dal 2 settembre 2024 – si legge nella delibera di Arera -. A tal fine, l’esercente il STG si impegna a mettere a disposizione del proprio prestatore di servizi di pagamento le informazioni necessarie per incassare gli addebiti diretti sul proprio conto e per effettuare la variazione del mandato nel rispetto delle regole contrattuali e operative previste per il servizio di addebito diretto; nel caso di addebiti su altro strumento di pagamento, l’esercente il STG si attiva con i propri clienti al fine di dare, ove possibile, continuità a tale mandato di pagamento”.

LA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI ENTRO Il 14 GIUGNO 2024

Inoltre, entro il 14 giugno 2024, gli esercenti la maggior tutela devono traferire agli esercenti il STG “per i clienti domestici non vulnerabili (…) l’informazione puntuale, per singolo punto di prelievo rifornito in maggior tutela” con la modalità di pagamento “precedentemente prescelta dal cliente (se con o senza addebito automatico), precisando nel caso di scelta di addebito automatico se lo stesso avvenga tramite strumento di pagamento, la tipologia di recapito della bolletta (se cartacea ovvero in formato dematerializzato) e il recapito digitale dei clienti che fino al momento del trasferimento delle informazioni abbiano ricevuto la bolletta in formato dematerializzato”.

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO AUTOMATICAMENTE RINNOVATA

L’eventuale autorizzazione all’addebito diretto su conti di pagamento, rilasciata dal cliente finale all’esercente la maggior tutela per il pagamento delle bollette per la fornitura di energia elettrica, “si intende automaticamente rinnovata, salvo buon fine, a decorrere dal 2 settembre 2024 anche per il pagamento delle bollette emesse dall’esercente le tutele graduali. L’eventuale revoca antecedente a tale data comporta il mancato addebito diretto anche di eventuali fatture non ancora emesse dall’esercente la maggior tutela. L’esercente le tutele graduali indica, altresì, la sezione del proprio sito internet e i recapiti telefonici e di posta elettronica a cui il cliente può rivolgersi per trovare informazioni complete sulle modalità di attivazione e/o revoca dell’addebito diretto dei pagamenti.”.

LE INFORMAZIONI DEGLI ESERCENTI IL STG

Gli esercenti il STG devono poi riportare in una sezione del proprio sito internet dedicata alle modalità di attivazione e/o revoca dell’addebito diretto dei pagamenti le seguenti informazioni: “Modalità con cui il cliente potrà revocare l’autorizzazione all’addebito, specificando che il diritto di revoca potrà essere esercitato in qualsiasi momento, purché ciò avvenga non oltre la fine della giornata operativa precedente alla data di scadenza della disposizione di addebito; eventuali ulteriori modalità di pagamento attraverso le quali il cliente può effettuare il pagamento delle fatture, ove volesse optare per la revoca dell’autorizzazione all’addebito diretto; indicazioni relative a termini e modalità entro i quali il venditore si impegna ad inviare al cliente la pre-notifica dell’addebito; detto invio dovrà comunque essere effettuato entro il termine di 14 giorni di calendario precedenti alla data di scadenza della disposizione di addebito; indicazioni relative al diritto di rimborso del cliente, che potrà essere esercitato entro le 8 (otto) settimane dalla data in cui sono stati addebitati i fondi (…) nel caso di operazioni autorizzate, ed entro 13 (tredici) mesi dalla data di addebito dei fondi per operazioni non autorizzate o non eseguite correttamente”.

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