Considerata una capacità di produzione di 1 KW con profilo standard di produzione fotovoltaica per 1.250 ore equivalenti all’anno, è possibile verificare il risparmio ottenibile sulla quota energia al variare del costo di produzione
Lo strumento regolatorio con cui realizzare assetti in autoconsumo è il sistema semplice di produzione e consumo. È, pertanto, opportuno considerare la definizione di sistema semplice di produzione e consumo (SSPC) di cui all’allegato A alla delibera 578/2012/R/eel (Testo integrato dei sistemi semplici di produzione e consumo – SSPC) come novellato dalla delibera 573/2022/R/eel del 15 novembre 2022 attraverso cui realizzare un sistema in autoconsumo individuale diretto.
COS’È UN SISTEMA SEMPLICE DI PRODUZIONE E CONSUMO (SSPC)
In particolare, spiega Gruppo Professione Energia, risulta che un sistema semplice di produzione e consumo (SSPC) è un sistema in cui una linea elettrica collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse (purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario), ad un’unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse, purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario.
I diversi elementi che costituiscono un sistema semplice di produzione e consumo, al netto dei soli collegamenti elettrici, devono insistere in particelle catastali poste nella piena disponibilità di uno o più dei soggetti che fanno parte del medesimo sistema semplice di produzione e consumo.
L’UNITÀ DI CONSUMO (UC)
I collegamenti elettrici tra i diversi elementi del SSPC e tra il SSPC e la rete elettrica possono insistere in aree nella semplice disponibilità di uno o più dei soggetti che fanno parte del medesimo sistema semplice di produzione e consumo. Elementi accessori all’applicazione della predetta definizione i seguenti: Unità di consumo (UC), insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi a una rete con obbligo di connessione di terzi, anche per il tramite di sistemi di distribuzione chiusi o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva. Essa, di norma, coincide con la singola unità immobiliare.
È possibile aggregare più unità immobiliari in un’unica unità di consumo nei seguenti casi:
a) unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona fisica o giuridica legate tra loro da vincolo di pertinenza (unità immobiliare principale e sue pertinenze) e che insistono sulla medesima particella catastale o su particelle contigue;
b) unità immobiliari pertinenziali (solai, garage, cantine), anche nella disponibilità di diverse persone fisiche o giuridiche, facenti parte di un unico condominio. Il predetto insieme di unità immobiliari pertinenziali può a sua volta essere inglobato nell’unità di consumo relativa alle utenze condominiali;
c) unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona giuridica, eventualmente da quest’ultima messe a disposizione di soggetti terzi, localizzate su particelle catastali contigue, all’interno di un unico sito e utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate prevalentemente alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio.
Ogni unità di consumo è connessa alla rete con obbligo di connessione di terzi in un unico punto, salvo il caso in cui non si richieda l’attivazione di un punto di connessione di emergenza. A ogni unità di consumo deve essere necessariamente associato, in funzione del particolare tipo di utilizzo dell’energia elettrica prelevata, un solo contratto di trasporto in prelievo secondo le tipologie di cui all’articolo 2, comma 2.2, del TIT.
IL PRODUTTORE
Per quanto riguarda la figura del produttore che deve essere unico (o al più composto da una molteplicità di soggetti riconducibili al medesimo gruppo societario), ARERA nei suoi chiarimenti circa i SSPC ha evidenziato che il produttore deve essere intestatario dell’officina elettrica di produzione e delle autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio dell’impianto di produzione (ove previste dalle normative vigenti). Qualora tale documentazione sia intestata a soggetti diversi è necessario che sia volturata al soggetto che assumerà il ruolo di produttore. Le autorizzazioni alla costruzione (ad esempio SCIA, DIA, etc.), avendo esaurito gli effetti, non devono essere necessariamente volturate.
I BENFICI ECONOMICI DEI SISTEMI DI AUTOCONSUMO
Alla luce di tutto quanto premesso, l’analisi dei benefici economici derivanti dall’attuazione di sistemi di autoconsumo individuale è ancora una componente importante. Quanto alle caratteristiche principali dei sistemi in autoconsumo rimangono praticamente intatti tutti gli elementi forniti da ARERA nell’ambito della regolazione dei sistemi efficienti di utenza (SEU), fatta eccezione per l’unicità del cliente e del produttore, per cui è ora intervenuto il concetto di gruppo societario e fatta eccezione per la continuità territoriale del sistema. Continua a valere il concetto di necessità di collegamento ad utilizzo esclusivo tra l’unità di produzione e l’unità di consumo che compongono il sistema in autoconsumo.
IL RISPARMIO OTTENIBILE DAI SISTEMI IN AUTOCONSUMO INDIVIDUALE
Il risparmio ottenibile dai sistemi in autoconsumo individuale trae fondamento nella normativa primaria che stabilisce che le componenti tariffarie degli oneri generali di sistema A e UC trovano applicazione con esclusivo riferimento ai punti di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi (c€/punto), alla potenza impegnata su tali punti (c€/kW) e all’energia elettrica prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi (c€/kWh); le parti variabili delle componenti tariffarie degli oneri generali di sistema.
A e UC non trovano applicazione in relazione all’energia elettrica consumata ma non prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi. Per come configurati dal punto di vista tariffario, ai sensi della normativa vigente fanno riferimento esclusivamente all’energia elettrica prelevata dalla rete anche i corrispettivi di dispacciamento, le quote energia delle tariffe di trasporto (distribuzione e trasmissione) e i corrispettivi del mercato della capacità.
L’INDICE SCSI – SELF CONSUMPTION SAVING INDEX
I predetti benefici sono esprimibili, in termini unitari, attraverso un indice (SCSi – Self consumption saving index) che GPE ha calcolato e pubblicato fino al 2021. Ai fini del calcolo del SCSi serve ricordare quanto di seguito indicato:
– gli importi (oggetto del presente documento) si riferiscono alle imprese non classificate come imprese a forte consumo di energia (utenti ordinari, non utenti “energivori”);
– il costo evitato tiene conto delle sole parti variabili (quota energia) delle componenti tariffarie di dispacciamento, trasporto, mercato della capacità e oneri generali. Eventuali costi evitati relativi alla quota potenza derivanti dalla modifica del profilo di scambio con la rete dovuta alla presenza di produzione interna devono essere valutati caso per caso;
– per quanto concerne il corrispettivo di dispacciamento serve tenere in considerazione il fatto che una delle sue principali componenti (uplift) viene regolata secondo un meccanismo di acconto-conguaglio. Al fine del calcolo dell’indice in questione è quindi assumibile un valore della media mobile delle 12 mensilità che precedono il trimestre di riferimento.
– per quanto concerne i servizi di misura e di trasporto per le utenze domestiche si considera la tariffa obbligatoria come definita dall’ARERA;
– gli importi di quota fissa e quota potenza sono importi annuali, per la loro
applicabilità su base mensile nel trimestre di riferimento devono essere divisi per 12.
– gli importi, specialmente quelli relativi agli oneri generali, possono risentire di azioni di politica tariffaria e non è detto, quindi, che riflettano nel lungo termine in maniera precisa l’andamento dei costi effettivi sottostanti al sistema di copertura degli oneri stessi.
I RISPARMI OTTENIBILI SULLA QUOTA ENERGIA
La quota di energia elettrica prodotta e autoconsumata non viene acquistata sul mercato, ma viene trasferita fisicamente direttamente alla unità di consumo. In tal senso, se il costo di produzione è inferiore al valore di mercato dell’energia elettrica nel momento in cui l’energia elettrica è prodotta e autoconsumata, allora si produce un risparmio. Tale deduzione deriva dalla differenza tra costo di produzione e valore di mercato: ovviamente continua a valere il concetto di costo opportunità dell’energia autoprodotta, ma il risparmio di cui qui si menziona è calcolato sulla base della realizzazione di un disaccoppiamento tra costo dell’energia rinnovabile autoprodotta e costo dell’energia acquistata sul mercato.
Considerata una capacità di produzione di 1 KW con profilo standard di produzione fotovoltaica per 1.250 ore equivalenti all’anno è possibile, data la curva di prezzo oraria che si è realizzata nel corso dell’anno, verificare il risparmio ottenibile sulla quota energia al variare del costo di produzione (o del valore a cui l’energia elettrica prodotta e autoconsumata è trasferita al cliente finale).
Tale risparmio costituisce un indice di risparmio dell’energia. (Self Consumption Energy Saving– SCES) e dipende dell’effettivo costo di produzione e dal modo con cui tale costo è trasferito al cliente finale nel caso in cui il produttore sia un soggetto terzo rispetto al cliente finale nell’ambito dei rapporti contrattuali interni al SSPC (per tale motivo è conveniente riferirsi, in generale, ad un parametro che potrebbe essere denominato “prezzo SSPC”).